Corte costituzionale

Sentenza n. 50/2021

Corte cost., sent. 30 marzo 2021, n. 50

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
50/2021
Data di deposito
30 marzo 2021
Data di decisione
9 febbraio 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:50

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge della Regione Calabria n. 6 del 13 marzo 2019
  • art. 1, comma 2, legge della Regione Calabria n. 6 del 13 marzo 2019
  • art. 1, comma 3, legge della Regione Calabria n. 6 del 13 marzo 2019
  • art. 1, comma 4, legge della Regione Calabria n. 6 del 13 marzo 2019
  • art. 2, comma 1, legge della Regione Calabria n. 6 del 13 marzo 2019
  • art. 9, comma 1, legge della Regione Calabria n. 1 del 30 aprile 2020
  • art. 9, comma 2, legge della Regione Calabria n. 1 del 30 aprile 2020
  • art. 9, comma 4, legge della Regione Calabria n. 1 del 30 aprile 2020
  • art. 9, comma 3, legge della Regione Calabria n. 1 del 30 aprile 2020
  • art. 9, comma 5, legge della Regione Calabria n. 1 del 30 aprile 2020
  • art. 10, legge della Regione Calabria n. 1 del 30 aprile 2020

Parametri

Massime

Massima n. 43741

È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera l ), e terzo, e 120, secondo comma, Cost. - degli artt. 1, commi da 1 a 4, e 2, comma 1, della legge reg. Calabria n. 6 del 2019 che, nel disporre l'integrazione di alcune aziende ospedaliere regionali, includono il Presidente della Giunta regionale tra i soggetti firmatari del protocollo d'intesa tra la Regione Calabria e l'Università degli studi "Magna Graecia" di Catanzaro. L'intera legge reg. Calabria n. 6 del 2019 è stata abrogata ad opera dell'art. 11, comma 2, della legge reg. Calabria n. 1 del 2020 e le impugnate disposizioni non hanno medio tempore trovato applicazione. Inoltre, la circostanza che la norma di espressa abrogazione della legge regionale n. 6 del 2019 costituisca una previsione autonoma, non impugnata, esclude il rischio che la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni recate dalla legge reg. Calabria n. 1 del 2020, riproduttive di quelle abrogate della legge regionale n. 6 del 2019, possa comportarne la reviviscenza.

Massima n. 43742

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 9, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 1 del 2020 che - nel riprodurre in modo pressoché letterale le disposizioni rispettivamente dettate dai commi 1 e 2 dell'abrogato art. 1 della legge reg. Calabria n. 6 del 2019 - dispongono l'integrazione dell'Azienda ospedaliera "Pugliese Ciaccio" con l'Azienda universitaria "Mater Domini", entrambe di Catanzaro. La disposta integrazione non costituisce una fusione per incorporazione dell'una azienda nell'altra, ma dà luogo - con modalità procedimentali diverse da quelle previste dall'art. 4 del d.lgs. n. 502 del 1992 e dall'art. 2 del d.lgs. n. 517 del 1999 - ad una istituzione di una nuova azienda ospedaliero-universitaria, con conseguente violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute ed interferenza con le funzioni della gestione commissariale.

Massima n. 43743

Accolta, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 1 del 2020, resta assorbita la censura relativa alla lesione dell'autonomia universitaria di cui all'art. 33, sesto comma, Cost.

Massima n. 43744

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per la mancata corrispondenza, in relazione al parametro dedotto, dei motivi proposti nel ricorso con quelli indicati nella delibera del Consiglio dei ministri di autorizzazione all'impugnazione - formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge reg. Calabria n. 1 del 2020. La delibera menziona espressamente la violazione, ad opera della disposizione impugnata, dell'art. 120 Cost., richiamando quanto indicato nel ricorso con cui è stata impugnata la corrispondente misura disposta dall'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 6 del 2019, di cui riproduce quindi i contenuti.

Massima n. 43745

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 120 Cost., l'art. 9, comma 4, della legge reg. Calabria n. 1 del 2020 che - nel riprodurre in modo pressoché letterale le disposizioni dettate dal comma 3 dell'abrogato art. 1 della legge reg. Calabria n. 6 del 2019 - secondo cui il protocollo d'intesa per la definizione dei rapporti tra la Regione Calabria e l'Università degli studi "Magna Graecia" di Catanzaro, in materia di attività integrate di didattica, ricerca e assistenza, è sottoscritto non solo dal Rettore dell'Università degli Studi e dal Commissario ad acta , ma anche dal Presidente della Giunta regionale. La norma regionale interferisce oggettivamente con le funzioni e i compiti demandati al commissario ad acta , poiché la delibera del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2018, con cui quest'ultimo è stato nominato, attribuisce solo ad esso - e non anche al Presidente della Regione - l'incarico di definire e stipulare il protocollo d'intesa con l'Università, in coerenza con la normativa vigente. ( Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2020, n. 166 del 2020, n. 94 del 2019 e n. 190 del 2017 ).

Massima n. 43746

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - gli artt. 9, commi 3 e 5, e 10 della legge reg. Calabria n. 1 del 2020. Tali disposizioni sono strettamente correlate, conseguenti e funzionali a quelle, dichiarate costituzionalmente illegittime, di cui all'art. 9, commi 1 e 2, della medesima legge regionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1, 2 e 4, della legge della Regione Calabria 30 aprile 2020, n. 1 (Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019);

2) dichiara, in via consequenziale, si sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Nome sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi 3 e 5, e dell'art. 10 della legge reg. Calabria n. 1 del 2020;

3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi da 1 a 4, e 2, comma 1, della legge della Regione Calabria 13 marzo 2019, n. 6 (Integrazione delle Aziende ospedaliere della città capoluogo della Regione), promosse, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, e 120, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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