Corte costituzionale

Sentenza n. 25/2021

Corte cost., sent. 22 febbraio 2021, n. 25

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
25/2021
Data di deposito
22 febbraio 2021
Data di decisione
27 gennaio 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:25

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 7, legge della Regione siciliana n. 17 del 16 ottobre 2019
  • art. 2, comma 8, legge della Regione siciliana n. 17 del 16 ottobre 2019
  • art. 8, legge della Regione siciliana n. 17 del 16 ottobre 2019
  • art. 13, comma 1, legge della Regione siciliana n. 17 del 16 ottobre 2019
  • art. 13, comma 2, legge della Regione siciliana n. 17 del 16 ottobre 2019
  • art. 15, comma 3, legge della Regione siciliana n. 17 del 16 ottobre 2019
  • art. 15, comma 4, legge della Regione siciliana n. 17 del 16 ottobre 2019
  • art. 2, comma 9, legge della Regione siciliana n. 17 del 16 ottobre 2019
  • art. 5, legge della Regione siciliana n. 17 del 16 ottobre 2019
  • art. 12, legge della Regione siciliana n. 17 del 16 ottobre 2019
  • art. 25, legge della Regione siciliana n. 17 del 16 ottobre 2019
  • art. 27, legge della Regione siciliana n. 17 del 16 ottobre 2019

Parametri

Massime

Massima n. 43608

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 7 e 8, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per non essersi il ricorrente confrontato con le competenze legislative che lo statuto speciale assegna alla Regione Siciliana. Il ricorrente lamenta la violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia «ordinamento civile», per cui il dedotto contenuto all'evidenza privatistico delle norme censurate, esclude, di per sé, l'utilità di un confronto con lo statuto speciale, dal momento che per la Regione Siciliana esso non prevede alcuna competenza legislativa regionale nella materia indicata. ( Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2020 e n. 25 del 2020 ). Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, nel caso in cui venga impugnata in via principale la legge di una Regione ad autonomia speciale, l'omissione dell'indicazione delle competenze statutarie non inficia di per sé l'ammissibilità della questione promossa con il ricorso quando la normativa impugnata non sia in alcun modo riferibile a tali competenze, così da escludere l'utilità del confronto; pertanto, il ricorrente ben può dedurre la violazione dell'art. 117 Cost. e postulare che la normativa regionale o provinciale impugnata eccede dalle competenze statutarie quando a queste ultime essa non sia in alcun modo riferibile, fermo restando che la motivazione del ricorso su tale profilo dovrà divenire tanto più esaustiva, quanto più, in linea astratta, le disposizioni censurate appaiano invece inerenti alle attribuzioni dello statuto di autonomia. ( Precedenti citati: sentenze n. 279 del 2020, n. 119 del 2019, n. 151 del 2015, n. 213 del 2003 e n. 16 del 2012 ).

Massima n. 43609

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., dell'art. 2, commi 7 e 8, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, nella parte in cui stabiliscono rispettivamente che nell'accordo di mobilità, previsto dal precedente comma 6, possa essere disciplinata anche la copertura dei posti vacanti all'esito della riduzione della dotazione organica dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, e che, per la gestione sia delle eccedenze sia delle carenze di personale conseguenti alla rimodulazione della pianta organica, prevede la possibilità del ricorso al «distacco». La prima delle disposizioni impugnate si lega all'ultimo comma dell'art. 2, recante la clausola di invarianza finanziaria, che costituisce anche condizione di legittimità dello stesso accordo di mobilità, cosicché la copertura delle vacanze in un ente regionale con elevato numero di esuberi, come l'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, non può generare ulteriore spesa per il personale. Essa pertanto attiene a profili organizzativi dell'ente regionale, espressione della competenza legislativa regionale esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art. 14, lettera p, dello statuto reg. Siciliana), e non si pone in frizione con le norme statali in tema di mobilità nel lavoro pubblico contrattualizzato e segnatamente con l'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001. Quanto al comma 8, essa non comporta alcuna deroga alla disciplina posta dal d.lgs. n. 165 del 2001, limitandosi a prefigurare il distacco come strumento di gestione del rapporto di impiego del personale (in esubero) dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia alle condizioni e nei limiti in cui ciò è possibile alla stregua della normativa statale del pubblico impiego privatizzato e della contrattazione collettiva di settore, espressamente richiamata. Inoltre l'accordo di mobilità è condizionato al rispetto della clausola di invarianza finanziaria e quindi non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 257 del 2020, n. 227 del 2020, n. 194 del 2020, n. 25 del 2020, n. 16 del 2020, n. 81 del 2019, n. 172 del 2018, n. 257 del 2016, n. 211 del 2014, n. 151 del 2010 e n. 189 del 2007 ). La materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro; in particolare, ad essa sono da ricondurre gli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere, mentre rientrano nella competenza regionale i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 257 del 2020, n. 241 del 2018, n. 191 del 2017, n. 175 del 2017, n. 72 del 2017, n. 32 del 2017, n. 257 del 2016, n. 251 del 2016, n. 186 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269 del 2014, n. 211 del 2014, n. 17 del 2014, n. 149 del 2012 e n. 63 del 2 012).

Massima n. 43610

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., che proroga al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale, ai fini del ripianamento delle situazioni debitorie degli Istituti autonomi case popolari (IACP) della Sicilia, è consentito l'utilizzo da parte degli stessi, a titolo esclusivo di anticipazione di liquidità, delle somme derivanti «dalle economie di finanziamenti e cessione di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560», ancorché non vincolate da programmazione e a condizione che tali debiti maturati risultino iscritti in bilancio, nonché con obbligo di reintegro. Il ricorrente si è limitato a indicare la violazione del parametro indicato da parte della norma regionale censurata, ma ha omesso del tutto di argomentarne le ragioni, sviluppando le argomentazioni dell'impugnazione esclusivamente con riferimento alla violazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Per costante orientamento costituzionale, il ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali, dei quali lamenta la violazione, e di svolgere una motivazione che non sia meramente assertiva e che rechi una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati, dovendo contenere una sia pur sintetica argomentazione di merito a sostegno delle censure. ( Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2020, n. 261 del 2017, n. 32 del 2017 e n. 239 del 2016 ).

Massima n. 43611

Sono dichiarate inammissibili, per assoluta genericità delle censure, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 14 e 17 dello statuto regionale, che proroga di un anno l'ambito di applicazione temporale dell'art. 79 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, la quale consente, ai fini del ripianamento delle situazioni debitorie degli IACP della Sicilia, l'utilizzo da parte degli stessi, a titolo esclusivo di anticipazione di liquidità, delle somme derivanti dalle economie di finanziamenti e cessione di cui alla legge n. 560 del 1993, ancorché non vincolate da programmazione e a condizione che tali debiti maturati risultino iscritti in bilancio. La doglianza è sprovvista di alcuna argomentazione a sostegno del contrasto con i parametri indicati.

Massima n. 43612

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per l'incompleta definizione dell'oggetto del giudizio, non essendosi il ricorrente confrontato con le competenze legislative che lo statuto speciale assegna alla Regione Siciliana. L'assoluta estraneità alle competenze statutarie di una Regione ad autonomia speciale dei principi fondamentali nella materia «coordinamento della finanza pubblica», comporta la non utilità di una motivazione più pregnante, estesa all'esame anche delle norme dello statuto. Per costante orientamento costituzionale, i principi di coordinamento della finanza pubblica, recati dalla legislazione statale, si applicano anche alle Regioni ad autonomia speciale, mentre la qualificazione delle disposizioni statali allegate dal ricorrente come principi suddetti riguarda l'infondatezza e non già l'inammissibilità del ricorso. ( Precedenti citati: sentenze n. 279 del 2020, n. 40 del 2016, n. 273 del 2015, n. 263 del 2015, n. 239 del 2015, n. 238 del 2015, n. 176 del 2015 e n. 82 del 2015 ).

Massima n. 43613

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 8 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, che proroga di un anno l'ambito di applicazione temporale dell'art. 79 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, disposizione comunque non impugnata, la quale consente, ai fini del ripianamento delle situazioni debitorie degli IACP della Sicilia, l'utilizzo da parte degli stessi a titolo esclusivo di anticipazione di liquidità delle somme derivanti dalle economie di finanziamenti e cessione di cui alla legge n. 560 del 1993, ancorché non vincolate da programmazione e a condizione che tali debiti maturati risultino iscritti in bilancio. Il vincolo di destinazione di cui all'art. 3 del d.l. n. 47 del 2014, come convertito - per cui le risorse derivanti dalle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente - è espressione di una scelta di politica economica nazionale finalizzata a razionalizzare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e ridurre gli oneri a carico della finanza locale, e costituisce un principio fondamentale nella materia «coordinamento della finanza pubblica». La disposizione censurata destina invece le risorse indicate a fini diversi, in contrasto con la suddetta disposizione statale. Né l'operazione, dal punto di vista delle regole di contabilità pubblica, può qualificarsi come anticipazione di cassa, per la mancanza della previsione dell'obbligo da parte dell'ente beneficiario di procedere al reintegro delle somme indicate entro il medesimo esercizio finanziario. ( Precedenti citati: sentenze n. 273 del 2016 e n. 38 del 2016 ). Secondo il costante orientamento costituzionale, ogni provvedimento legislativo esiste a sé e può formare oggetto di autonomo esame ai fini dell'accertamento della sua legittimità: l'istituto dell'acquiescenza non si applica invero ai giudizi in via principale, atteso che la norma impugnata ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere dello Stato. ( Precedenti citati: sentenze n. 286 del 2019, n. 237 del 2017, n. 98 del 2017, n. 60 del 2017, n. 39 del 2016, n. 215 del 2015 e n. 124 del 2015 ).

Massima n. 43614

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per non essersi il ricorrente confrontato con le competenze assegnate dallo statuto alla Regione Siciliana. Il contenuto delle disposizioni censurate e il parametro evocato, costituito dalla competenza esclusiva statale nella materia «ordinamento civile», escludono la necessità per il ricorrente di un puntuale esame delle competenze statutarie, alle quali è estranea tale materia.

Massima n. 43615

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97, quarto comma, e 117, secondo comma, lett l ), dell'art. 13, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, il primo che estende il regime della stabilizzazione di cui all'art. 30 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014 ai lavoratori socialmente utili (LSU) o di pubblica utilità (LPU) assunti presso la società Almaviva Contact spa già destinatari dei benefici di cui all'art. 2, comma 5, della legge reg. Siciliana n. 4 del 2006, e il secondo nella parte in cui dispone che l'art. 20 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 si applica anche ai lavoratori già destinatari del regime transitorio dei LSU assunti presso la società Almaviva Contact spa e transitati alla società Exprivia Projects srl. In entrambe le ipotesi, la possibilità dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 30 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014, al fine del reinserimento nella procedura di assegnazione in utilizzazione in attività socialmente utili, non è volta alla stabilizzazione dei lavoratori fuoriusciti dalla società Almaviva Contact spa, bensì alla loro possibile riassegnazione come lavoratori socialmente utili, in alternativa alla erogazione del beneficio economico gravante sul Fondo unico per il precariato. Pertanto l'iscrizione dei lavoratori ex LSU nell'elenco regionale suddetto non determina alcuna loro nuova stabilizzazione, ma solo consente che essi possano essere assegnati ad attività socialmente utili, senza perciò disciplinare né aspetti riferibili alla materia «ordinamento civile», né comportando la stabilizzazione di questi lavoratori come dipendenti regionali in assenza di concorso pubblico.

Massima n. 43616

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle censure per omesso confronto con le competenze statutarie. La disposizione impugnata presenta, nella prospettazione del ricorso, un contenuto di rilievo privatistico, riconducibile alla materia «ordinamento civile», che esclude l'utilità di un puntuale esame delle competenze statutarie, alle quali è estranea la materia indicata. L'omissione dell'indicazione delle competenze statutarie non inficia di per sé l'ammissibilità della questione promossa quando la normativa impugnata dal ricorrente non sia in alcun modo riferibile alle competenze statutarie, così da doversi escludere la necessità del confronto con esse. ( Precedenti citati: sentenze n. 194 e n. 25 del 2020 ).

Massima n. 43617

Sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., dell'art. 15, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, nella parte in cui, sostituendo il comma 10 dell'art. 26 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, estenderebbe l'ambito soggettivo di applicazione delle procedure di stabilizzazione del precariato nelle pubbliche amministrazioni ai lavoratori socialmente (LSU) o ai lavoratori di pubblica utilità (LPU), per i quali è, invece, prevista la diversa procedura di cui agli artt. 4, comma 8, del d.l. n. 101 del 2013 e 20, comma 14, del d.lgs. n. 75 del 2017. Il ricorrente si è limitato a riferire una censura meramente assertiva nella misura in cui deduce un'«estensione impropria» della procedura di stabilizzazione dei LSU, senza argomentarne la ragione e limitandosi ad un generico e non sviluppato rinvio all'esame congiunto degli artt. 4, comma 8, del d.l. n. 101 del 2013 e 20, comma 14, del d.lgs. n. 75 del 2017. ( Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2020, n. 194 del 2020 e n. 198 del 2019 ).

Massima n. 43618

Sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., dell'art. 15, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, che prevede che dall'applicazione del comma 3 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Il ricorrente si è limitato ad indicare la disposizione, senza in alcun modo argomentare la violazione del parametro invocato.

Massima n. 43619

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 9, 5, 12, 25 e 27 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, perché, né nell'epigrafe né nelle conclusioni del ricorso, sono state indicate le disposizioni censurate. Dalla valutazione complessiva dell'atto introduttivo, letto non disgiuntamente dalla delibera del Consiglio dei ministri di impugnare l'indicata legge regionale, autorizzando la proposizione del ricorso, risulta chiara la volontà del Governo, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, di sottoporre a scrutinio di costituzionalità le citate disposizioni, in riferimento al dedotto contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost. L'omessa testuale indicazione delle disposizioni impugnate nell'epigrafe e nelle richieste conclusive dell'atto introduttivo, in presenza di una inequivoca (seppur carente) motivazione in ordine alla violazione del parametro invocato, costituisce una mera omissione di carattere formale che non pregiudica la identificabilità - e quindi, sotto questo profilo, l'ammissibilità - delle questioni di legittimità costituzionale.

Massima n. 43620

Sono dichiarate inammissibili, per genericità delle censure, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., degli artt. 2, comma 9, 5, 12, 25 e 27 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019. Il ricorrente - per cui le disposizioni censurate recherebbero mere clausole di stile, come tali inidonee ad assicurare l'obbligo di copertura, di cui al parametro evocato - si limita ad indicare congiuntamente le singole disposizioni - tra le quali, invero, l'art. 27 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, che neppure contiene alcuna clausola di invarianza finanziaria - ed omette di illustrare il contenuto delle singole norme quanto alla loro supposta idoneità a comportare nuove spese. Si è, quindi, in presenza di censure generiche e meramente assertive. ( Precedenti indicati: sentenze n. 133 del 2016, n. 70 del 2015, n. 190 del 2014 e n. 26 del 2013 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, gli allegati, le note e la relazione tecnica costituiscono elementi essenziali della previsione di copertura, in quanto consentono di valutare l'effettività e la congruità di quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'art. 81, terzo comma, Cost. Si tratta, infatti, di documenti con funzione di controllo dell'adeguatezza della copertura finanziaria. La necessità e la sufficienza di tali elementi specificativi ed informativi devono essere valutate sia con riguardo al contenuto della norma che provvede alla copertura, sia in riferimento alle correlate norme che prevedono gli interventi di spesa. Sicché le clausole di invarianza della spesa, che in sede di scrutinio di costituzionalità comportano una valutazione anche sostanziale in ordine all'effettività della copertura di nuovi o maggiori oneri di ogni legge, devono essere giustificate da puntuali relazioni o documenti esplicativi. ( Precedenti citati: sentenze n. 235 del 2020 e n. 188 del 2015 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Siciliana 16 ottobre 2019, n. 17 (Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni varie);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente dal Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 9, 5, 12, 25 e 27 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, promosse, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 7 e 8, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 97, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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