Corte costituzionale

Sentenza n. 237/2021

Corte cost., sent. 7 dicembre 2021, n. 237

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
237/2021
Data di deposito
7 dicembre 2021
Data di decisione
19 ottobre 2021
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo Buscema
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:237

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 800, legge n. 208 del 28 dicembre 2015

Parametri

Massime

Massima n. 44418

Stante l'autonomia del giudizio incidentale di legittimità costituzionale da quello a quo non assumono rilievo gli eventi successivi all'ordinanza di rimessione, compresa la definizione stragiudiziale della controversia. (Nel caso di specie, avente od oggetto l'art. 1, comma 800, della legge n. 208 del 2015, è ininfluente il sopravvenuto accordo transattivo intercorso tra le parti costituite e il Ministero della salute. Precedente: S. 264/2017 - mass. 40638 ).

Massima n. 44419

Dalla lacunosa motivazione sulla non manifesta infondatezza discende l'inammissibilità della questione sollevata, senza che, stante il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, al fine di colmare la lacuna, possa farsi ricorso alle integrazioni al riguardo ricavabili dalle memorie delle parti costituite. ( Precedenti: S. 181/2021 - mass. 44169; S. 239/2019 - mass. 41413 ). L'ordinanza di rimessione deve contenere un'autonoma illustrazione delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato. ( Precedente: S. 54/2020 - mass. 41658 ). (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento all'art. 111 Cost., sotto il profilo della ragionevole durata del processo, dell'art. 1, comma 800, della legge n. 208 del 2015, che vieta l'esecuzione forzata dei fondi depositati presso le contabilità speciali istituite presso le amministrazioni centrali. La motivazione non esplicita in che modo si allunghi irragionevolmente la durata del processo esecutivo e se ne comporti un appesantimento).

Massima n. 44420

La regola generale per cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri ed è soggetto all'espropriazione forzata, se non esegue spontaneamente il comando contenuto nella sentenza di condanna, si applica anche alla pubblica amministrazione. Tuttavia, se la posizione di quest'ultima non è, in via di principio, diversa da quella di ogni altro debitore, si deve considerare che: a ) limiti di pignorabilità dei beni patrimoniali possono essere individuati concretamente in relazione alla natura o alla destinazione degli specifici beni dei quali di volta in volta si chiede l'espropriazione; b ) l'iscrizione nel bilancio preventivo dello Stato o dell'ente pubblico di somme o di crediti non può valere a paralizzare l'azione esecutiva, non potendo da essa desumersi un vincolo di destinazione in senso tecnico - stante il principio di unità del bilancio - idoneo a far ricomprendere tali somme o crediti nell'ambito del patrimonio indisponibile; c ) rimane salva l'ipotesi che determinate somme o crediti siano vincolati al soddisfacimento di specifiche finalità pubbliche quando una espressa disposizione di legge o un provvedimento amministrativo dia loro una univoca, precisa e concreta destinazione. ( Precedenti: S. 223/2020 - mass.42825; S. 138/1981 - mass.9564; S.192/2012 - mass.3651; S.622/1988 - mass.9157 ; O. 83/2003 - mass. 27561) . I limiti all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione sono giustificati anche in ragione dell'esistenza di vie alternative alla soddisfazione delle situazioni sostanziali sottostanti al titolo esecutivo, attraverso modalità sostitutive. ( Precedenti: S. 186/2013; S. 155/1994 - mass. 20335 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., quest'ultimo sotto il profilo della parità delle parti - dell'art. 1, comma 800, della legge n. 208 del 201, nella parte in cui prevede che «i fondi depositati sulle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma 671, della predetta legge 23 dicembre 2014, n. 190, a disposizione delle Amministrazioni centrali dello Stato e delle agenzie dalle stesse vigilate, non sono soggetti ad esecuzione forzata». L'esclusione censurata riguarda le contabilità speciali intestate a tutte le citate amministrazioni titolari degli interventi cofinanziati dall'Unione europea; inoltre, il vincolo di destinazione in senso tecnico impresso ai fondi depositati sulle richiamate contabilità speciali connota di ragionevolezza l'esclusione dall'esecuzione forzata, senza comprimere ingiustificatamente l'esercizio del diritto del creditore volto a ottenere altrimenti l'attuazione, anche coattiva, delle decisioni di giustizia, mediante la valida ed efficace alternativa del giudizio di ottemperanza. ( Precedente: S. 350/1998 - mass. 24186 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 800, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui prevede che «i fondi depositati sulle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma 671, della predetta legge 23 dicembre 2014, n. 190, a disposizione delle Amministrazioni centrali dello Stato e delle agenzie dalle stesse vigilate, non sono soggetti ad esecuzione forzata», sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevole durata del processo, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 800, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui prevede che «i fondi depositati sulle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma 671, della predetta legge 23 dicembre 2014, n. 190, a disposizione delle Amministrazioni centrali dello Stato e delle agenzie dalle stesse vigilate, non sono soggetti ad esecuzione forzata», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., quest'ultimo sotto il profilo della parità delle parti, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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