Corte costituzionale
Sentenza n. 236/2021
Corte cost., sent. 7 dicembre 2021, n. 236
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 236/2021
- Data di deposito
- 7 dicembre 2021
- Data di decisione
- 24 novembre 2021
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:236
Norme oggetto del giudizio
- art. 117, comma 4, decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020
- legge n. 77 del 17 luglio 2020
- art. 3, comma 8, decreto-legge n. 183 del 31 dicembre 2020
- legge n. 21 del 26 febbraio 2021
Parametri
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 136, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 44367
La rilevanza delle questioni concerne l'applicazione della disposizione censurata e la pregiudizialità rispetto alla definizione del processo principale, non necessariamente gli effetti concreti di un'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale per le parti in causa. ( Precedenti: S. 172/2021 - mass. 44072 ; S. 85/2020 - mass. 43539 ; S. 253/2019 - mass. 41927 ; S. 160/2019 - mass. 42423 ; S. 105/2018 - mass. 40768 ; S. 20/2016 - mass. 38715).
Massima n. 44368
L'ammissibilità dell'intervento nei giudizi in via incidentale presuppone che l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente sia conseguenza immediata e diretta dell'effetto che la pronuncia della Corte costituzionale determina sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo . ( Precedenti: S. 180/2021 e allegata ordinanza; S. 128/2021 - mass. 44150 ; S. 46/2021 - mass. 43710). (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile l'intervento di F. M. nel giudizio avente ad oggetto l'art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., per il silenzio tenuto sulla consistenza del proprio interesse, che preclude ogni verifica sulla natura qualificata dello stesso).
Massima n. 44371
Il termine per la costituzione delle parti - che, ai sensi dell'art. 3 delle Norme integrative, nel testo applicabile ratione temporis , deve avvenire nel termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale, mediante deposito in cancelleria della procura speciale, apposta in calce o a margine dell'originale delle deduzioni -, ha carattere perentorio. Esso è violato anche se la parte deposita tardivamente la procura speciale, trattandosi di un adempimento essenziale per la rituale costituzione in giudizio. ( Precedenti: S. 75/2021 - mass. 43770 ; S. 135/2020 - mass. 43497; S. 40/2020 - mass. 42480 ; S. 222/2018 - mass. 40933 ; S. 126/2018 - mass. 41336).
Massima n. 44372
La denuncia di violazione del giudicato di cui all'art. 136 Cost., è questione prioritaria in senso logico-giuridico. ( Precedenti: S. 256/2020 - mass. 42707 ; S. 231/2020 - mass. 43207 ; S. 57/2019 - mass. 41671; S. 101/2018 - mass. 41104).
Massima n. 44373
La violazione del giudicato, ai sensi dell'art. 136 Cost., si ha solo quando la nuova disposizione mantiene in vita o ripristina gli effetti della medesima struttura normativa oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale. ( Precedenti: S. 272/2020 - mass. 43247 ; S. 256/2020 - mass. 42709 ; S. 101/2018 - mass. 41105 ; S. 231/2017 - mass. 41846 ; S. 72/2013 - mass. 37019). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., che, nel contesto delle misure urgenti di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto la sospensione delle esecuzioni e l'inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2020. La sentenza n. 186 del 2013, che secondo il Tribunale di Benevento rimettente sarebbe stata elusa, ha riguardato una misura sostanzialmente diversa nei presupposti applicativi e nella dimensione temporale, giacché determinata da storicizzate esigenze di rientro del disavanzo sanitario, del tutto estranee a quelle imposte dall'emergenza pandemica da COVID-19).
Massima n. 44374
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai Tribunali di Napoli e di Benevento in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., e dal TAR per la Calabria, sez. di Reggio Calabria, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., dell'art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., nella sua formulazione originaria, che, nel contesto delle misure urgenti di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto la sospensione delle esecuzioni e l'inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2020. L'originaria durata del "blocco" delle esecuzioni e dell'inefficacia dei pignoramenti, contenuta in poco più di sette mesi, si esauriva nella prima fase dell'emergenza pandemica da COVID-19 - quella più acuta e destabilizzante -, allorché una sospensione indistinta e generalizzata delle procedure esecutive nei confronti degli enti sanitari poteva dirsi ragionevole e proporzionata.
Massima n. 44375
La tutela in executivis è componente essenziale del diritto di accesso al giudice, sicché la sospensione delle procedure esecutive deve costituire un evento eccezionale, sorretto da un ragionevole bilanciamento tra i valori costituzionali in conflitto. ( Precedente: S. 128/2021 - mass. 43960). Uno svuotamento legislativo degli effetti di un titolo esecutivo giudiziale non è compatibile con l'art. 24 Cost. se non è limitato ad un ristretto periodo temporale ovvero controbilanciato da disposizioni di carattere sostanziale che garantiscano per altra via l'effettiva realizzazione del diritto di credito. In difetto di queste cautele, la disposizione legislativa vulnera il diritto di azione e si risolve altresì in uno ius singulare che determina lo sbilanciamento fra le due posizioni in gioco, con violazione del principio della parità delle parti di cui all'art. 111 Cost. ( Precedente: S. 186/2013 - mass. 37216).
Massima n. 44376
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 3, comma 8, del d.l. n. 183 del 2020, come conv., che, nel contesto delle misure urgenti di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto l'ulteriore proroga della sospensione delle esecuzioni e l'inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021. Gli effetti negativi della protrazione del "blocco" delle esecuzioni sono stati lasciati invariabilmente a carico dei creditori - tra i quali pure possono trovarsi anche soggetti cui è stato riconosciuto un risarcimento in quanto gravemente danneggiati nella salute o operatori economici a rischio di espulsione dal mercato - per effetto di una misura che, tollerabile ab origine , è divenuta sproporzionata e irragionevole per effetto di una proroga di lungo corso e non bilanciata da una più specifica ponderazione degli interessi in gioco. ( Precedente: S. 213/2021 - mass. 44355).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile l'intervento di F. M. nel giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Napoli con l'ordinanza iscritta al n. 82 del registro ordinanze 2021;
2) dichiara inammissibile la costituzione della Coloplast spa nel giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Benevento con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea», convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 117, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sollevata dal Tribunale ordinario di Benevento, in riferimento all'art. 136 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, nella sua formulazione originaria, sollevate dal Tribunale ordinario di Napoli e dal Tribunale ordinario di Benevento in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., e dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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