Corte costituzionale

Sentenza n. 227/2021

Corte cost., sent. 2 dicembre 2021, n. 227

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
227/2021
Data di deposito
2 dicembre 2021
Data di decisione
6 ottobre 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:227

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge della Regione autonoma Sardegna n. 37 del 22 dicembre 2016
  • art. 9, legge della Regione autonoma Sardegna n. 21 del 18 giugno 2018
  • art. 2, comma 40, legge della Regione autonoma Sardegna n. 3 del 7 agosto 2009
  • art. 1, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 47 del 20 dicembre 2018

Parametri

Massime

Massima n. 44390

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per assoluto difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Sardegna in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost. - degli artt. 4 della legge reg. Sardegna n. 37 del 2016 e 9 della legge reg. Sardegna n. 21 del 2018, che stabiliscono il rinnovo o la proroga, fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione (e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, poi prorogato al 2020), dei contratti di lavoro a termine di dipendenti pubblici dell'amministrazione regionale. Dette norme, volte al fine del superamento del precariato nella pubblica amministrazione, risultano estranee alla questione sorta nel giudizio principale.

Massima n. 44391

Ove un determinato atto amministrativo sia stato adottato sulla base di una norma poi abrogata, la sua legittimità deve essere comunque esaminata, in virtù del principio tempus regit actum , con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, senza necessità di restituire gli atti al rimettente. ( Precedenti: S. 170/2019 - mass. 40707; S. 7/2019 - mass. 40304 ).

Massima n. 44392

Lo ius superveniens in un giudizio incidentale non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto detta conseguenza si può determinare solo nei casi di un giudizio di legittimità costituzionale introdotto con ricorso in via principale.

Massima n. 44393

La necessità del concorso pubblico - forma generale ed ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche - per le assunzioni a tempo indeterminato discende non solo dal rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., ma anche dalla necessità di consentire a tutti i cittadini l'accesso alle funzioni pubbliche, in base all'art. 51 Cost. La facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle e, comunque, sempre che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico. ( Precedenti: S. 40/2018 - mass.40304; S. 110/2017 -mass. 40017; S. 7/2015 - mass. 38220; S. 134/2014 - mass. 37940; S. 225/2010 - mass. 34771 ). Il generale ed automatico transito del personale di un ente di diritto privato nell'organico di un soggetto pubblico regionale non può essere realizzato senza il previo espletamento di una procedura selettiva non riservata, ma aperta al pubblico, in quanto, altrimenti, si avrebbe una palese ed ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico e un privilegio indebito per i soggetti beneficiari, in violazione dell'art. 97 Cost. e, di conseguenza, degli artt. 3 e 51 Cost. ( Precedente: S.167/2013 - mass. 37186 ). (Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., l'art. 2, comma 40, della legge reg. Sardegna n. 3 del 2009 e l'art. 1, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 47 del 2018, nella versione vigente precedentemente alla sostituzione operata dall'art. 1, comma 1, lett. a , della legge reg. Sardegna n. 34 del 2020, limitatamente alla parte in cui stabilisce «e svolge le corrispondenti funzioni mediante l'attuazione dell'articolo 2, comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nei limiti di spesa previsti dalla medesima norma». Dette disposizioni - vincolando l'amministrazione a bandire una procedura che si risolve in una riserva integrale dei posti messi a concorso a favore dei dipendenti di un ente privato, l'ARAS, per i quali viene prevista l'entrata in servizio nella pubblica amministrazione con la sola valutazione dei titoli e con l'anzianità pregressa già maturata presso il precedente datore di lavoro privato - non soddisfano le condizioni che possono, in alcuni limitati casi, giustificare la deroga al principio del pubblico concorso. Precedenti: S. 227/2013 - mass. 37337; S. 62/2012 - mass. 36159; S. 190/2005 - mass. 29391 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 40, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Sardegna 20 dicembre 2018, n. 47 (Attuazione dell'articolo 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009 e provvedimenti per garantire il servizio di assistenza zootecnica alle imprese), nella versione vigente precedentemente alla sostituzione operata dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Sardegna 28 dicembre 2020, n. 34 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 47 del 2018 in materia di assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici), limitatamente alla parte in cui stabilisce «e svolge le corrispondenti funzioni mediante l'attuazione dell'articolo 2, comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nei limiti di spesa previsti dalla medesima norma»;

3) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna 22 dicembre 2016, n. 37 (Norme per il superamento del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale) e dell'art. 9 della legge della Regione Sardegna 18 giugno 2018, n. 21 (Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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