Corte costituzionale
Sentenza n. 215/2021
Corte cost., sent. 15 novembre 2021, n. 215
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 215/2021
- Data di deposito
- 15 novembre 2021
- Data di decisione
- 21 ottobre 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:215
Norme oggetto del giudizio
- art. 40, comma 5, legge della Regione Abruzzo n. 40 del 10 agosto 2010
- art. 32, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 42 del 20 novembre 2013
Parametri
Massime
Massima n. 44279
La Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del bilancio, è legittimata a promuovere questione di legittimità costituzionale avverso le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e dagli altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria, giacché, nella parifica del rendiconto regionale, ricorrono integralmente tutte le condizioni per le quali è ammessa la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale, in una situazione analoga a quella in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario o speciale), allorché procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono. ( Precedenti: S. 80/2021 - mass. 43776; S. 89/2017 - mass. 41961; S. 196/2018 - mass. 40372 ). La Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del bilancio, è legittimata a promuovere questione di legittimità costituzionale anche nei casi in cui la lesione dei precetti finanziari sia la conseguenza della violazione di parametri di competenza, allorquando la suddetta invasione sia funzionalmente correlata alla violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., per aver determinato un incremento delle poste passive del bilancio in riferimento al costo del personale. ( Precedenti: S. 112/2020 - mass. 43319; S. 146/2019 - mass. 42407; S. 138/2019 - mass. 42391 ).
Massima n. 44280
L'erronea indicazione del parametro interposto non pregiudica la corretta individuazione della rilevanza quando tale inesatta indicazione non impedisce di identificare con chiarezza la consistenza delle questioni di legittimità sollevate e di svolgere pertinenti difese, risultando agevolmente enucleabile il parametro con il quale le norme censurate contrasterebbero. ( Precedenti: S. 161/2012 - mass. 36427; S. 533/2002 - mass. 27489 ).
Massima n. 44281
La questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 136 Cost., per violazione del giudicato costituzionale, deve essere valutata logicamente in via prioritaria in quanto attinente all'esercizio stesso del potere legislativo, che sarebbe inibito dal precetto costituzionale di cui si assume la violazione. ( Precedenti: S. 256/2020 - mass. 42707; S. 101/2018 - mass. 41093 ).
Massima n. 44282
Perché vi sia violazione del giudicato costituzionale, è necessario che una norma ripristini o preservi l'efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale, in quanto le decisioni di accoglimento hanno per destinatario il legislatore stesso, al quale è quindi precluso non solo il disporre che la norma dichiarata incostituzionale conservi la propria efficacia, bensì il perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi della Costituzione. ( Precedente: S. 252/2017 - mass. 41453 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti, Sez. reg. di controllo per l'Abruzzo, in riferimento all'art. 136 Cost., dell'art. 40, comma 5, della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2010, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2013, che scomputa la spesa per il personale dei gruppi consiliari dalla spesa complessiva per il personale della Regione. Il giudicato evocato della sentenza n. 262 del 2012 riguarda norme legislative di contenuto diverso da quelle censurate, poste peraltro da una Regione diversa, mentre, con riferimento all'altro giudicato costituzionale evocato, formatosi sulla sentenza n. 289 del 2013, essa è stata pubblicata successivamente alla disposizione censurata. ( Precedente: S. 164/2020 - mass. 42588 ).
Massima n. 44283
I limiti di spesa qualificati come principi di coordinamento della finanza pubblica si rivolgono complessivamente a tutte le spese per il personale assunto a tempo determinato, sia appartenente genericamente alla Regione, che ai suoi organi, per quanto dotati di autonomia contabile e gestionale. ( Precedente: S. 171/2021 - mass. 44137 ). La competenza dello Stato a fissare i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., rappresenta uno strumento necessario per assicurare l'unità economica e finanziaria della Repubblica, nonché il rispetto degli impegni assunti anche a livello sovranazionale, a tutela della sostenibilità attuale e prospettica degli equilibri di bilancio. Nei bilanci pubblici le espressioni numeriche devono essere corredate da una stima attendibile, assicurata dalla coerenza con i presupposti economici e giuridici della loro quantificazione, poiché, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero [nel bilancio] per realizzare nuove e maggiori spese. ( Precedenti: S. 4/2020 - mass. 41531; S. 197/2019 - mass. 41882 ).
Massima n. 44284
La spesa per il personale costituisce non già una minuta voce di dettaglio nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente. ( Precedenti: S. 171/2021 - mass. 44137; S. 146/2019 - mass. 42408 ). I vincoli alla spesa per il personale sono strategici ai fini del conseguimento degli equilibri sostanziali del bilancio pubblico consolidato e pertanto sono inderogabili, salvo i casi in cui sia lo stesso legislatore nazionale a rimodularne gli ambiti ovvero ad abrogarne l'efficacia. ( Precedente: S. 54/2014 - mass. 37786 ).
Massima n. 44285
Il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari non ha una consistenza finanziario-contabile esterna al bilancio della Regione, ma ne rappresenta una parte integrante e necessariamente coordinata, sia in sede previsionale, sia in sede consuntiva; esso costituisce pertanto parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale, poiché anche esso costituisce un mero documento di sintesi ex post delle risultanze contabili della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente. ( Precedenti: S. 235/2015 - mass. 38611; S. 107/2015 - mass. 38407; S. 130/2014 - mass. 37935; S. 39/2014 - mass. 37699 ). Se la particolare rilevanza del carattere necessariamente fiduciario nella scelta del personale, a tempo determinato, degli uffici di diretta collaborazione [degli organi politici], può autorizzare deroghe al principio del pubblico concorso nella scelta dei collaboratori, non consente deroghe ai principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. (Nella specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 117, terzo comma, Cost., l'art. 40, comma 5, della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2010, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2013, nella parte in cui dispone che «Alle spese di cui al comma 1 non si applicano i limiti stabiliti dall'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122». Per effetto della novella, che deroga al limite di spesa di cui al richiamato parametro interposto, la disposizione censurata dalla Corte dei conti, Sez. reg. di controllo per l'Abruzzo, da un lato ha ampliato il plafond di spesa preso a riferimento per il calcolo dell'obiettivo finanziario, considerando nel conteggio della spesa per il personale a tempo determinato del 2009 anche quella relativa ai gruppi consiliari, dall'altro, in fase di redazione del bilancio, ha scomputato tale voce dall'ammontare complessivo della spesa per il personale, così incrementando illegittimamente la relativa capacità di spesa a disposizione dell'amministrazione regionale. Il meccanismo concepito, consentendo una duplice espansione della spesa, sia in termini di aggravio di oneri, sia in termini di erosione di risorse - in entrambi i casi, in assenza di legittima copertura normativa - determina anche la violazione degli altri parametri evocati, stante l'inscindibile correlazione funzionale tra rispetto del riparto di competenze, violazione dei vincoli finanziari e tutela degli equilibri di bilancio). ( Precedenti: S. 146/2019 - mass. 42408; S. 130/2013 - mass. 37129 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari), come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alla legge regionale n. 18/2001, alla legge regionale n. 40/2010 e alla legge regionale n. 68/2012) nella parte in cui dispone che «Alle spese di cui al comma 1 non si applicano i limiti stabiliti dall'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 5, della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2010, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2013, sollevata, in riferimento all'art. 136 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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