Corte costituzionale

Sentenza n. 198/2021

Corte cost., sent. 22 ottobre 2021, n. 198

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
198/2021
Data di deposito
22 ottobre 2021
Data di decisione
23 settembre 2021
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:198

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020
  • art. 2, decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020
  • art. 3, decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020
  • legge n. 13 del 5 marzo 2020
  • art. 1, decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020
  • art. 2, decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020
  • art. 4, decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020
  • legge n. 35 del 22 maggio 2020

Parametri

Massime

Massima n. 44313

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Frosinone in riferimento agli artt. 76, 77 e 78 Cost. - degli artt. 1, 2 e 3 del d.l. n. 6 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 13 del 2020, recante misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La fattispecie oggetto del giudizio principale viene riferita dall'ordinanza di rimessione alla contestata inosservanza del d.P.C.m. 22 marzo 2020, attuativo del predetto decreto-legge, mentre invece essa si è verificata in un momento nel quale le disposizioni del d.l. n. 6 del 2020 erano già state abrogate dal d.l. n. 19 del 2020 e, in attuazione di quest'ultimo, era già stato emanato un d.P.C.m. sostitutivo. ( Precedenti: S. 85/2020 - mass. 43536; S. 159/2019 - mass. 41047; S. 20/2019 - mass. 42498; S. 36/2016 - mass. 38736 e 38737; S. 192/2015 - mass. 38549; S. 294/2011 - mass. 35907; O. 57/2018 - mass. 39935; O. 38/2017 - mass. 39556 e 39557 ).

Massima n. 44314

Quando il rimettente ha ben individuato il nucleo essenziale della censura, l'eventuale inconferenza dei parametri costituzionali evocati non integra un motivo di inammissibilità della questione, semmai una ragione di non fondatezza. ( Precedenti: S. 286/2019 - mass. 42858; S. 290/2009 - mass. 34061 ).

Massima n. 44315

Nell'ordinamento interno l'individuazione delle fonti normative primarie - in considerazione della particolare efficacia delle fonti legislative, delle rilevanti materie ad esse riservate, della loro incidenza su molteplici situazioni soggettive, nonché del loro raccordo con il sistema rappresentativo - può essere disposta solo da fonti di livello costituzionale. (Precedente: S. 361/2010).

Massima n. 44316

Gli "atti" necessitati e le "ordinanze" necessitate hanno entrambi come presupposto l'urgente necessità del provvedere, ma i primi sono emessi in attuazione di norme legislative che ne prefissano il contenuto, le altre sono emesse - nell'esplicazione di poteri soltanto genericamente prefigurati dalle norme che li attribuiscono e perciò suscettibili di assumere vario contenuto - per adeguarsi duttilmente alle mutevoli situazioni. ( Precedente: S. 4/1977 ).

Massima n. 44317

In tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 il modello tradizionale di gestione delle emergenze affidato alle ordinanze contingibili e urgenti - culminato nell'emanazione del Codice della protezione civile - non costituisce l'unico possibile, essendo consentito al legislatore introdurre nuove risposte normative e provvedimentali. ( Precedente: S. 37/2021 ). (Nella specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Frosinone in riferimento agli artt. 76, 77 e 78 Cost. - degli artt. 1, 2 e 4 del d.l. n. 19 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 35 del 2020, recante misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in relazione al d.P.C.m. 10 aprile 2020, attuativo del predetto decreto-legge. Le disposizioni oggetto di censura, lungi dal delegare impropriamente la funzione legislativa dal Parlamento al Governo, hanno attribuito a quest'ultimo unicamente il compito di dare esecuzione alla norma primaria mediante atti amministrativi sufficientemente tipizzati, precludendo l'assunzione di provvedimenti extra ordinem . Le misure attuative del d.l. n. 19 del 2020 non coincidono, infatti, con le ordinanze di protezione civile, essendo piuttosto accostabili, per certi versi, agli "atti" necessitati, emessi in attuazione di norme legislative che ne prefissano il contenuto).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. l, 2 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13, sollevate dal Giudice di pace di Frosinone, in riferimento agli artt. 76, 77 e 78 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. l, 2 e 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, sollevate dal Giudice di pace di Frosinone, in riferimento agli artt. 76, 77 e 78 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze