Corte costituzionale

Sentenza n. 196/2021

Corte cost., sent. 21 ottobre 2021, n. 196

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
196/2021
Data di deposito
21 ottobre 2021
Data di decisione
21 settembre 2021
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:196

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, lett. a), n. 1), decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017

Parametri

Massime

Massima n. 44219

Al giudice a quo spetta pronunciarsi sugli effetti dell'abrogazione della norma censurata sui giudizi pendenti, mentre la Corte costituzionale esercita solo un controllo successivo di sufficienza e plausibilità, in funzione della verifica della rilevanza. ( Precedente: S. 13/2020 - mass. 42225 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Brescia, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3, 38 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 14 CEDU, agli artt. 20, 21 e 34, par. 3, CDFUE, e agli artt. 13 e 30 della Carta Sociale Europea, dell'art. 3, comma 1, lett. a, n. 1, del d.lgs. n. 147 del 2017, censurato nella parte in cui, fra i diversi requisiti necessari per l'ottenimento del reddito di inclusione -ReI -, richiede agli stranieri il «possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo». Il rimettente ha omesso di argomentare sulla permanente applicabilità della norma censurata nei giudizi pendenti, nonostante l'abrogazione ad opera del d.l. n. 4 del 2019, né ha preso in considerazione la norma transitoria contenuta nell'art. 13, comma 1, del medesimo decreto-legge, e la sua specifica portata in relazione al caso oggetto del suo giudizio). ( Precedente: S. 146/2020 - mass. 43483 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), sollevate dal Tribunale ordinario di Brescia, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, agli artt. 20, 21 e 34, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e agli artt. 13 e 30 della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Daria de PRETIS, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze