Corte costituzionale
Sentenza n. 196/2021
Corte cost., sent. 21 ottobre 2021, n. 196
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 196/2021
- Data di deposito
- 21 ottobre 2021
- Data di decisione
- 21 settembre 2021
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:196
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, lett. a), n. 1), decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 38, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 14, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 20, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 21, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 34, comma 3, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 13, Carta sociale europea
- art. 30, Carta sociale europea
Massime
Massima n. 44219
Al giudice a quo spetta pronunciarsi sugli effetti dell'abrogazione della norma censurata sui giudizi pendenti, mentre la Corte costituzionale esercita solo un controllo successivo di sufficienza e plausibilità, in funzione della verifica della rilevanza. ( Precedente: S. 13/2020 - mass. 42225 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Brescia, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3, 38 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 14 CEDU, agli artt. 20, 21 e 34, par. 3, CDFUE, e agli artt. 13 e 30 della Carta Sociale Europea, dell'art. 3, comma 1, lett. a, n. 1, del d.lgs. n. 147 del 2017, censurato nella parte in cui, fra i diversi requisiti necessari per l'ottenimento del reddito di inclusione -ReI -, richiede agli stranieri il «possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo». Il rimettente ha omesso di argomentare sulla permanente applicabilità della norma censurata nei giudizi pendenti, nonostante l'abrogazione ad opera del d.l. n. 4 del 2019, né ha preso in considerazione la norma transitoria contenuta nell'art. 13, comma 1, del medesimo decreto-legge, e la sua specifica portata in relazione al caso oggetto del suo giudizio). ( Precedente: S. 146/2020 - mass. 43483 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), sollevate dal Tribunale ordinario di Brescia, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, agli artt. 20, 21 e 34, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e agli artt. 13 e 30 della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Daria de PRETIS, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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