Corte costituzionale
Sentenza n. 195/2021
Corte cost., sent. 15 ottobre 2021, n. 195
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 195/2021
- Data di deposito
- 15 ottobre 2021
- Data di decisione
- 22 settembre 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:195
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 11, legge della Regione Puglia n. 18 del 7 luglio 2020
- art. 12, comma 8, legge della Regione Puglia n. 9 del 2 maggio 2017
- art. 1, comma 13, legge della Regione Puglia n. 18 del 7 luglio 2020
- art. 24, comma 2, legge della Regione Puglia n. 9 del 2 maggio 2017
- art. 9, legge della Regione Puglia n. 18 del 7 luglio 2020
- art. 19, comma 3, ultimo periodo, legge della Regione Puglia n. 9 del 2 maggio 2017
- art. 10, comma 1, legge della Regione Puglia n. 18 del 7 luglio 2020
Parametri
- art. 8, comma 4, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 8-ter, comma 4, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 8-quater, comma 1, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 8-ter, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 8-quater, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 8, quinques, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
Massime
Massima n. 44304
La competenza regionale in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie è riconducibile alla più generale potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute. Le Regioni sono vincolate al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali, dovendosi peraltro distinguere, dopo il riordino del sistema sanitario, gli aspetti che attengono all'"autorizzazione" prevista per l'esercizio di tutte le attività sanitarie, da quelli che riguardano l'"accreditamento" delle strutture autorizzate. In particolare, con riferimento all'autorizzazione, le disposizioni contenute negli artt. 8, comma 4, e 8- ter , comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992, che prevedono i requisiti minimi di sicurezza e qualità per poter effettuare prestazioni sanitarie, rappresentano principi fondamentali della materia, da osservare indipendentemente dal fatto che la struttura intenda o non chiedere l'accreditamento. ( Precedenti: S. 7/2021 - mass. 43554; S. 106/2020 - mass. 43001; S. 292/2012 - mass. 36791; S. 245/2010 - mass. 34816; S. 150/2010 - mass. 34611) .
Massima n. 44305
Non esiste un principio fondamentale in materia di tutela della salute che imponga, in modo generalizzato, il limite massimo di età per lo svolgimento delle funzioni di responsabile sanitario. Un collegamento tra efficienza dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, da un lato, e limite di età dei soggetti che ricoprono incarichi in posizione apicale, dall'altro è stato affermato a fronte di norme statali che specificamente prevedono il limite del sessantacinquesimo anno di età per lo svolgimento di incarichi di vertice nelle strutture ospedaliere ed equiparate, come quello di direttore amministrativo e direttore sanitario. ( Precedenti: S. 295/2009 - mass. 34078; S. 422/2006 - mass. 30841) . (Nella specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 11, della legge reg. Puglia n. 18 del 2020, secondo cui il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, fatta eccezione per gli ambulatori specialistici non accreditati).
Massima n. 44306
Il legislatore regionale, nei limiti della propria competenza e ispirandosi al canone della ragionevolezza, può differenziare il trattamento delle strutture private da quelle pubbliche ed equiparate, i cui criteri organizzativi non sono comparabili, tenuto conto che le prime sono caratterizzate da una maggiore apertura al mercato e alle regole della concorrenza. Pertanto, nella scelta del direttore sanitario, le strutture private possono adottare criteri riferiti alla professionalità e alle competenze acquisite, senza doversi attenere ai limiti di età previsti per i dirigenti delle strutture pubbliche.
Massima n. 44307
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 13, della legge reg. Puglia n. 18 del 2020, che consente alle strutture pubbliche e private, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico-IRCCS privati e agli enti ecclesiastici di richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività e dell'accreditamento istituzionale. L'art. 8- quater , comma 1, del d.lgs. 502 del 1992 - nell'esigere, quale principio fondamentale in materia di tutela della salute, la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture sanitarie autorizzate che intendano accreditarsi - delinea, ai fini dell'accreditamento, uno iato temporale tra la fase dell'attività svolta in regime di autorizzazione e l'inizio del procedimento di accreditamento; tuttavia non preclude la facoltà, in una prospettiva di semplificazione, di presentare con un'unica istanza la richiesta di rilascio, sia dell'autorizzazione, sia dell'accreditamento istituzionale. ( Precedenti: S. 106/2020 - mass. 43001; S. 132/2013 - mass. 37423 ).
Massima n. 44308
Il regime delle autorizzazioni e degli accreditamenti costituisce principio fondamentale in materia di tutela della salute, che il legislatore statale, con gli artt. 8- ter , 8- quater e 8- quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, ha inteso disciplinare vincolando le strutture socio-sanitarie private all'osservanza di requisiti essenziali, da cui far dipendere l'erogazione di prestazioni riferite alla garanzia di un diritto fondamentale. I due procedimenti - di autorizzazione e di accreditamento - sono tra di loro autonomi, essendo ciascuno finalizzato alla valutazione di indici di fabbisogno diversi e non sovrapponibili. ( Precedenti: S. 36 del 2021 - mass. 43644; S. 7 del 2021 - mass. 43554; S. 106 del 2020 - mass. 43001; S. 238 del 2018 - mass. 40575; S. 161 del 2016 - mass. 38957; S. 132 del 2013 - mass. 37423; S. 292 del 2012 - mass. 36791 ).
Massima n. 44309
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 9 della legge reg. Puglia n. 18 del 2020 il quale, sostituendo l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 19 della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, prevede che l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale. La disposizione impugnata dal Governo, pur facendo salva la verifica dei requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale, prevede effetti vincolanti scaturenti dall'autorizzazione, in contrasto con l'art. 8- quater del d.lgs. n. 502 del 1992, espressione di un principio fondamentale in materia di tutela della salute.
Massima n. 44310
L'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione sono assicurate dal principio del pubblico concorso, che costituisce la modalità generale e ordinaria di reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche. Tale principio è derogabile solo in casi eccezionali, che rispondano a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, al fine di evitare privilegi a favore di categorie più o meno ampie di soggetti. ( Precedenti: S. 36/2020 - mass. 42457; S. 40/2018 - mass. 39893; S. 68/2011; S. 363/2006 - mass. 30746; S. 205/2006 - mass. 30419; S. 81/2006 - mass. 30223 ).
Massima n. 44311
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 97 e 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 10, comma 1, della legge reg. Puglia n. 18 del 2020 che prevede - per il personale già titolare di contratto, ovvero di incarico a tempo indeterminato, presso aziende o enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) e in servizio a tempo determinato, alla data del 31 dicembre 2019, presso una azienda o ente del Servizio sanitario della Regione Puglia (SSR) - la possibilità di conferma, previa domanda di mobilità, nei ruoli di quest'ultima a tempo indeterminato. La disposizione regionale impugnata dal Governo vìola la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, poiché interviene su rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere e incide sul profilo della durata, trasformandoli in nuovi rapporti a tempo indeterminato. Essa inoltre, facendo ricorso all'istituto della mobilità anche per il personale non di ruolo, vìola il principio del pubblico concorso.
Massima n. 44312
Gli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere sono da ricondurre alla materia dell'ordinamento civile, mentre i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale rientrano nella competenza legislativa residuale regionale. ( Precedenti: S. 194/2020 - mass. 43033; S. 126/2020 - mass. 43224; S. 191/2017 - mass. 41906 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Puglia 7 luglio 2020, n. 18 (Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge reg. Puglia n. 18 del 2020;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge reg. Puglia n. 18 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 13, della legge reg. Puglia n. 18 del 2020, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2021.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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