Corte costituzionale

Sentenza n. 182/2021

Corte cost., sent. 30 luglio 2021, n. 182

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
182/2021
Data di deposito
30 luglio 2021
Data di decisione
7 luglio 2021
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:182

Norme oggetto del giudizio

Parametri

  • art. 11, Costituzione
  • art. 48, Carta dei diritti fondamentali U.E.
  • art. 3, direttiva UE n. 343 del 9 marzo 2016
  • art. 4, direttiva UE n. 343 del 9 marzo 2016
  • art. 6, comma 2, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
  • art. 117, comma 1, Costituzione

Massime

Massima n. 44097

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen. - nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili -, sussiste la rilevanza delle questioni: per un verso, come evidenziato nelle ordinanze di rimessione, nei giudizi a quibus risultano integrati i presupposti per l'applicazione della norma sospettata di illegittimità costituzionale; per altro verso, le ordinanze assumono, plausibilmente, che dagli atti non risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, con conseguente impossibilità di addivenire ad una pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Pertanto il rimettente è chiamato a fare applicazione del censurato art. 578 cod. proc. pen. in entrambi i giudizi.

Massima n. 44098

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen., sussiste la ammissibilità delle questioni sollevate - per il tramite dell'art. 117, primo comma, oltre che dell'art. 11, Cost. - in relazione ai parametri interposti, convenzionale ed europei, quali rispettivamente l'art. 6, par. 2, CEDU e l'art. 48 CDFUE, unitamente agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE, in corso di recepimento in forza della legge n. 53 del 2021. In relazione al primo parametro, il giudice a quo ha puntualmente assolto all'onere di allegare la norma convenzionale a parametro interposto evidenziando la portata che in essa assume il diritto fondamentale, di cui è ipotizzata la possibile lesione ad opera della norma interna censurata, e confrontandosi con la relativa giurisprudenza sovranazionale. Quanto ai parametri comunitari evocati, nella specie l'ammissibilità non è preclusa dal difetto della dimensione transnazionale delle vicende penali che costituiscono oggetto dei giudizi principali. Le norme evocate, infatti, contenute nella direttiva n. 2016/343/UE, volte a creare un'armonizzazione minima dei procedimenti penali nell'Unione europea, sotto il profilo dei diritti procedurali di indagati e imputati, trovano applicazione indipendentemente dalla dimensione transnazionale del procedimento. L'applicazione delle norme della direttiva sulla presunzione di innocenza implica, poi, anche quella dell'art. 48 CDFUE, che enuncia lo stesso principio, rientrandosi nell'ambito definito dall'art. 51, par. 1, della Carta medesima. ( Precedenti citati: sentenze n. 145 del 2020 e n. 25 del 2019 ).

Massima n. 44099

Allorché un diritto fondamentale trovi protezione, sia in una norma costituzionale, sia in una norma della CEDU, vi è una concorrenza di tutele che si traduce in un'integrazione di garanzie. In tema di diritti fondamentali, il rispetto degli obblighi internazionali può e deve costituire strumento efficace di ampliamento della tutela stessa. ( Precedenti citati: sentenza n. 317 del 2009; nello stesso senso, sentenza n. 120 del 2018 ).

Massima n. 44100

Il giudice a quo può evocare disposizioni del diritto dell'Unione europea quando, nell'ambito di un incidente di legittimità costituzionale, richiami, come norme interposte, disposizioni del predetto ordinamento attinenti ai medesimi diritti fondamentali tutelati da parametri interni, ove non ricorrano i presupposti della non applicabilità della normativa interna contrastante con quella europea. In tale evenienza, la Corte costituzionale, eventualmente previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non si esime dal fornire una risposta a tale questione con gli strumenti che le sono propri. ( Precedenti citati: sentenze n. 11 del 2020, n. 63 del 2019, n. 20 del 2019 e n. 269 del 2017 ).

Massima n. 44101

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Corte d'appello di Lecce in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 2, CEDU, nonché in riferimento allo stesso art. 117, primo comma, e all'art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343, e all'art. 48 CDFUE - dell'art. 578 cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. La disposizione censurata - che mira a soddisfare un'esigenza di tutela della parte civile: quella che, quando il processo penale ha superato il primo grado ed è nella fase dell'impugnazione, una risposta di giustizia sia assicurata, in quella stessa sede, alle sue pretese risarcitorie o restitutorie, anche quando non possa più esserci un accertamento della responsabilità penale dell'imputato - non viola il diritto dell'imputato alla presunzione di innocenza come declinato nell'ordinamento convenzionale dalla giurisprudenza della Corte EDU e come riconosciuto nell'ordinamento dell'Unione europea, perché nella situazione processuale che vede il reato estinto per prescrizione e quindi l'imputato prosciolto dall'accusa, il giudice non è affatto chiamato a formulare, sia pure "incidenter tantum", un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili; giudizio che non è richiesto dal tenore testuale della disposizione censurata, né dal diritto vivente risultante dalla giurisprudenza di legittimità. Può pertanto accedersi all'interpretazione conforme agli indicati parametri interposti, per cui il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, anziché verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, deve accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.). La mancanza di un accertamento incidentale della responsabilità penale in ordine al reato estinto per prescrizione non preclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l'accertamento giudiziale del suo diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, la cui tutela deve essere assicurata, nella valutazione sistemica e bilanciata dei valori di rilevanza costituzionale al pari di quella, per l'imputato, derivante dalla presunzione di innocenza. In tal modo - se, dichiarata la sopravvenuta causa estintiva del reato, l'imputato avrà diritto a che la sua responsabilità penale non sia più rimessa in discussione, mentre la parte civile avrà diritto al pieno accertamento dell'obbligazione risarcitoria - il legislatore ha operato un bilanciamento tra le esigenze sottese all'operatività del principio generale di accessorietà dell'azione civile rispetto all'azione penale (che esclude la decisione sul capo civile nell'ipotesi di proscioglimento) e le esigenze di tutela dell'interesse del danneggiato, costituito parte civile. ( Precedenti indicati: sentenze n. 140 del 2021, n. 278 del 2020, n. 176 del 2019 e n. 12 del 2016 ). Il codice di procedura penale in vigore dal 1989, a differenza del sistema delineato nel 1930 (ove l'assetto delle relazioni tra processo civile e processo penale era improntato ai principi di unitarietà della funzione giurisdizionale e di preminenza della giurisdizione penale), è, al contrario, informato ai diversi principi dell'autonomia e della separazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 176 del 2019, n. 12 del 2016 e n. 217 del 2009 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 578 del codice di procedura penale, sollevate - in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché in riferimento allo stesso art. 117, primo comma, e all'art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 - dalla Corte d'appello di Lecce con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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