Corte costituzionale
Sentenza n. 170/2021
Corte cost., sent. 23 luglio 2021, n. 170
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 170/2021
- Data di deposito
- 23 luglio 2021
- Data di decisione
- 20 luglio 2021
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:170
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 17 del 24 giugno 2020
Parametri
- art. 9, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 3, statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 44133
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 17 del 2020, lo scrutinio di costituzionalità è circoscritto alla sola proroga fino al 31 dicembre 2020 delle previsioni della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 e non si estende all'ultimo differimento, fino al 31 dicembre 2023, sancito dal legislatore regionale con l'art. 17, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, impugnato in via autonoma dal Governo.
Massima n. 44134
Sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del sistema normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 3 dello statuto reg. Sardegna e agli artt. 9, 117, secondo comma, lett. s ), e 120 Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 17 del 2020, che proroga ulteriormente, fino al 31 dicembre 2020, le previsioni della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, in materia di deroghe alla pianificazione paesaggistica e all'obbligo di pianificazione congiunta tra Stato e Regione. Il ricorrente non ha ottemperato all'onere di fornire un'adeguata motivazione a fondamento dell'impugnazione, avendo omesso di procedere ad una accurata ricostruzione del sistema normativo in cui la previsione impugnata si colloca, che sarebbe stata ancor più necessaria alla luce tanto del carattere eterogeneo delle previsioni prorogate, contraddistinte da molteplici e dettagliati presupposti applicativi, quanto del susseguirsi di interventi legislativi che ne hanno via via mutato il contenuto. Il ricorrente, inoltre, non ha allegato in maniera puntuale, né dimostrato che una complessa disciplina preordinata a incrementare il numero degli interventi assentibili in contrasto con la disciplina urbanistica interferisca anche con il diverso profilo della tutela del paesaggio. ( Precedenti citati: sentenze n. 124 del 2021 e n. 217 del 2020 ). L'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento dell'impugnazione si pone in termini ancora più rigorosi nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. Il ricorrente ha l'onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto con una argomentazione non meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa. ( Precedenti citati: sentenze n. 95 del 2021 e n. 20 del 2021 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Sardegna 24 giugno 2020, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2019 in materia di proroga di termini), promosse, in riferimento all'art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e agli artt. 9, 117, secondo comma, lettera s), e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2021.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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