Corte costituzionale

Sentenza n. 17/2021

Corte cost., sent. 11 febbraio 2021, n. 17

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
17/2021
Data di deposito
11 febbraio 2021
Data di decisione
14 gennaio 2021
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:17

Norme oggetto del giudizio

  • art. 54, comma 3, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 43461

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 3, ord. penit., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle questioni sollevate, per omissione del tentativo di interpretare la disposizione censurata sulla base di una lettura costituzionalmente conforme, ispirata al contenuto e al dispositivo della sentenza costituzionale n. 186 del 1995. La pronuncia indicata, come correttamente rilevato dal rimettente - il quale ha esaminato, escludendone la praticabilità, una soluzione interpretativa diversa -, non ha infatti prodotto l'effetto di allargare l'applicabilità della norma denunciata, bensì quello di una sua restrizione. Per costante giurisprudenza costituzionale, laddove il rimettente abbia considerato la possibilità di una interpretazione idonea a eliminare il dubbio di legittimità costituzionale e l'abbia motivatamente scartata, la valutazione sulla correttezza, o meno, dell'opzione ermeneutica prescelta riguarda non già l'ammissibilità della questione sollevata, bensì il merito di essa. ( Precedenti citati: sentenze n. 50 del 2020, n. 241 del 2019, n. 189 del 2019, n. 135 del 2018 e n. 255 del 2017 ).

Massima n. 43462

Sono dichiarate inammissibili, perché volte a ottenere un intervento additivo dal tipico effetto in malam partem, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Bologna in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 54, comma 3, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che la revoca della misura della liberazione anticipata possa essere disposta - oltre che per la sopravvenuta condanna per un delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio - anche nei casi di sopravvenuta assoluzione e di contestuale applicazione di una misura di sicurezza per un fatto qualificato "quasi reato", commesso da soggetto pericoloso, ex art. 115 cod. pen. La disciplina della liberazione anticipata è istituto del diritto penitenziario riconducibile alla dimensione sostanziale del trattamento punitivo, poiché incide direttamente sulla durata della pena detentiva; la stessa conclusione vale con riferimento alla disciplina della revoca del beneficio, che può trasformare in un prolungamento dell'esecuzione carceraria la condizione di libertà conseguita, in precedenza, mediante la concessione del beneficio stesso. E sebbene sia concepibile un intervento legislativo volto ad ampliare il novero dei casi di revoca della liberazione anticipata - salvi i limiti imposti dal divieto di applicazione retroattiva di una disposizione con effetti deteriori sul trattamento punitivo - altrettanto non può dirsi per l'intervento additivo sollecitato. Ne consegue che, nel caso di specie, all'adozione di una pronuncia di accoglimento osta non già una ragione meramente processuale - l'irrilevanza della questione - ma una ragione sostanziale, strettamente connessa al principio della riserva di legge sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2020, n. 229 del 2019, n. 149 del 2018, n. 255 del 2006, n. 186 del 1995, n. 352 del 1991, n. 276 del 1990, n. 29 del 1984, n. 274 del 1983 e n. 148 del 1983; ordinanze n. 443 del 2006, n. 326 del 2006n. 300 del 2002, n. 367 del 1995, n. 9 del 1994 e n. 167 del 1983 ). Sebbene, in passato, le disposizioni dell'ordinamento penitenziario, sulla base della natura processuale loro attribuita, siano state considerate soggette al principio tempus regit actum , benché causa di effetti sfavorevoli sul trattamento dei destinatari, nondimeno - anche considerando la giurisprudenza EDU, che ha fatto ampio ricorso alla nozione di norma "sostanzialmente penale"- si è manifestata l'esigenza di distinguere tra interventi normativi di carattere procedurale in tema di esecuzione e variazioni relative invece ai profili sostanziali delle misure di ordinamento penitenziario. Pertanto, se l'applicazione dei primi risponde al principio tempus regit actum ed è talvolta addirittura necessaria, anche al fine di tutelare l'eguale trattamento dei detenuti e di mantenere la loro pacifica convivenza in carcere, devono essere invece valutate diversamente le disposizioni sopravvenute che implichino una trasformazione della natura della pena, e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato, per le quali sussiste il divieto della loro applicazione retroattiva, ex art. 25, secondo comma, Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2020, n. 79 del 2007, n. 257 del 2006, n. 137 del 1999, n. 445 del 1997, n. 376 del 1997, n. 504 del 1995 e n. 306 del 1993; ordinanze n. 108 del 2004 e n. 10 del 1981. Contra: sentenza n. 273 del 2001; ordinanze n. 108 del 2004 e n. 280 del 2001 ).

Massima n. 43463

L'art. 25, secondo comma, Cost., demanda il potere di normazione in materia penale, in quanto incidente sui diritti fondamentali dell'individuo (e, in particolare, sulla libertà personale), a una legge di diretta matrice parlamentare, oppure a un atto avente forza di legge, comunque connesso all'intervento parlamentare, giacché proprio al «soggetto-Parlamento», che incarna la rappresentanza politica della Nazione, spettano le scelte di politica criminale, con i relativi delicati bilanciamenti tra diritti e interessi contrapposti. Questo principio impedisce alla Corte costituzionale sia di creare nuove fattispecie criminose o di estendere quelle esistenti a casi non previsti, sia di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti comunque attinenti alla punibilità, salve specifiche eccezioni, che assicurano la dovuta ampiezza del controllo di legittimità costituzionale, ma non vulnerano il principio costituzionale della riserva di legge. Sicché, una volta stabilito che anche le norme concernenti variazioni in peius del trattamento in fase di esecuzione della pena possono attenere alla "sostanza" della sanzione penale, deve riconoscersi che tali norme - senza effetto retroattivo - possono essere adottate unicamente mediante il ricorso alla legge in senso formale, o agli atti aventi forza di legge. ( Precedenti indicati: sentenze n. 189 del 2019, n. 155 del 2019, n. 37 del 2019, n. 46 del 2014, n. 5 del 2014, n. 394 del 2006 e n. 487 del 1989; ordinanze n. 219 del 2020, n. 282 e n. 59 del 2019 ). Il divieto di interventi in malam partem in materia penale da parte della Corte costituzionale subisce delle eccezioni, progressivamente individuate nella prospettiva di superare l'esistenza, nell'ordinamento, di "zone franche" dal controllo di legittimità costituzionale, quali, ad esempio, quelle incentrate sull'asserita irregolarità del procedimento di produzione delle norme dell'ordinamento penitenziario, di "norme di favore" e di norme che contravvengono ad obblighi di matrice sovranazionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 189 del 2019, n. 155 del 2019, n. 40 del 2019 e n. 37 del 2019; ordinanza n. 219 del 2020 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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