Corte costituzionale
Sentenza n. 167/2021
Corte cost., sent. 23 luglio 2021, n. 167
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 167/2021
- Data di deposito
- 23 luglio 2021
- Data di decisione
- 23 giugno 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:167
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 6, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 18 maggio 2020
- art. 29-bis, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 29 novembre 2019
- art. 3, comma 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 18 maggio 2020
- art. 3, comma 1, primo periodo, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 18 maggio 2020
- art. 3, comma 1, secondo periodo, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 18 maggio 2020
- art. 3, comma 1, seconso periodo, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 18 maggio 2020
- art. 11, comma 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 18 maggio 2020
- art. 11, comma 2, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 18 maggio 2020
- art. 11, comma 3, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 18 maggio 2020
- art. 11, comma 4, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 18 maggio 2020
- art. 11, comma 5, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 18 maggio 2020
- art. 11, comma 6, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 18 maggio 2020
- art. 11, comma 7, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 18 maggio 2020
- art. 11, comma 8, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 18 maggio 2020
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- legge n. 212 del 27 luglio 2000
- art. 23, Costituzione
- art. 4, n. 1-bis), statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 44171
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ) - dell'art. 1, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, nella parte in cui, introducendo l'art. 29- bis nella legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 2019, prevede, in relazione al trasferimento ai Comuni dei beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) che esercitano le funzioni delle soppresse Province: «I Commissari, nominati ai sensi dell'articolo 29, comma 4, redigono il relativo verbale di consegna, che ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile, costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna». L'art. 29- bis della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 2019 è stato sostituito dall'art. 9, comma 34, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 2020, che ha espunto ogni riferimento al suddetto verbale di consegna. Tale ius superveniens è parzialmente satisfattivo rispetto alle pretese avanzate in ricorso, permanendo inalterata solo la previsione del trasferimento immobiliare. Inoltre, la norma è rimasta in vigore per un breve lasso di tempo (dal 21 maggio all'11 agosto 2020) e la Regione ha riferito - ribadendolo anche in pubblica udienza, senza che l'Avvocatura generale dello Stato abbia obbiettato alcunché - che la stessa non ha ricevuto applicazione. ( Precedente citato: sentenza n. 42 del 2021 ).
Massima n. 44172
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per il mancato confronto con le competenze legislative riconosciute alla Regione dallo statuto di autonomia, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020. La questione è validamente prospettata e ne è possibile lo scrutinio nel merito, poiché il ricorso del Governo implicitamente esclude - alla luce della natura del parametro evocato, riferito ad una materia di competenza esclusiva statale - l'utilità di un confronto con il quadro delle competenze statutarie. ( Precedenti citati: sentenze n. 42 del 2021 e n. 11 del 2021 ).
Massima n. 44173
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., dell'art. 1, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, nella parte in cui prevede: «I beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province sono attribuiti ai Comuni nei cui territori essi insistono». Il lamentato trasferimento immobiliare è riconducibile alla previsione di cui all'art. 12, comma 2, della legge cost. n. 1 del 2016, disposizione che rimette alla legge regionale la disciplina del «trasferimento delle funzioni delle province ai comuni, anche nella forma di città metropolitane, o alla regione, con le risorse umane, finanziarie e strumentali corrispondenti, e la successione nei rapporti giuridici».
Massima n. 44174
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per il mancato confronto con le competenze legislative riconosciute alla Regione dallo statuto di autonomia, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020. Alla luce del contenuto delle disposizioni impugnate e della natura del parametro evocato, riferito a materie di competenza statale esclusiva, quanto prospettato dal Governo ricorrente implicitamente esclude l'utilità di un confronto con il quadro delle competenze statutarie, corroborando tale assunto con elementi indiziari rappresentati dall'indicazione della normativa statale recante la disciplina conferente. ( Precedente citato: sentenza n. 42 del 2021 ).
Massima n. 44175
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., dell'art. 3, comma 1, primo periodo, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, secondo cui i Comuni che, al fine di fronteggiare la crisi derivante dall'emergenza da COVID-19, deliberino, per l'anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI) e riduzioni della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) o del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), possono coprire le relative minori entrate anche impiegando l'avanzo disponibile. La norma impugnata, inquadrabile nella materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, prevede una soluzione alternativa all'erogazione diretta di contributi a fondo perduto, sostanzialmente equivalente ad una contribuzione indiretta e non permanente a favore dei soggetti beneficiati. In questo modo, essa è riconducibile alla medesima ratio espressa dal legislatore statale in tema di impiego dell'avanzo disponibile per finanziare la spesa corrente e lo scostamento rispetto alla disciplina nazionale è solo formale. In tal modo, nessun contrasto si verifica con l'art. 109, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, come conv., che disciplina l'impiego dell'avanzo disponibile per finanziare le spese correnti connesse con l'emergenza sanitaria in corso, né sono frustrate le esigenze a cui la disciplina di armonizzazione dei bilanci pubblici è funzionale, tra cui si annovera quella di preservare gli equilibri di bilancio, che nella specie sono salvaguardati attingendo anche alla quota libera dell'avanzo di amministrazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 78 del 2020, n. 80 del 2017 e n. 184 del 2016 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'avanzo "libero" di amministrazione non può essere inteso come una sorta di utile di esercizio, il cui impiego sarebbe nell'assoluta discrezionalità dell'amministrazione, bensì è soggetto a un impiego tipizzato. ( Precedente citato: sentenza n. 138 del 2019 ).
Massima n. 44176
È dichiarata inammissibile, per evocazione di parametro privo di rango costituzionale, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento ai principi espressi dalla legge n. 212 del 2000 - dell'art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 che, al fine di fronteggiare l'emergenza COVID-19, attribuisce ai Comuni il potere di deliberare - anche impiegando l'avanzo disponibile - la riduzione del gettito TARI, TOSAP o COSAP per l'anno 2020, anche dopo l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020. Il parametro evocato, infatti, è riferito ai principi espressi dalla legge ordinaria n. 212 del 2000. Le disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) non possono essere assunte quale parametro di legittimità costituzionale, in quanto hanno rango di legge ordinaria. ( Precedente citato: sentenza n. 247 del 2011 ).
Massima n. 44177
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 23 e 117, secondo comma, lett. e ), Cost. - dell'art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 che, al fine di fronteggiare l'emergenza COVID-19, attribuisce ai Comuni il potere di deliberare - anche impiegando l'avanzo disponibile - la riduzione del gettito TARI, TOSAP o COSAP per l'anno 2020, anche dopo l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020. Per l'esercizio 2020, il termine fissato dalla legislazione statale per l'approvazione del bilancio è slittato al 31 ottobre 2020, in virtù del d.m. 30 settembre 2020, adottato ai sensi dell'art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000. La norma impugnata non contrasta pertanto con le norme interposte di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e all'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 - che individuano nella data fissata per la deliberazione del bilancio il termine finale per incidere sulle entrate locali - in quanto essa si riferisce esclusivamente all'eventualità che tale approvazione sia già intervenuta. ( Precedenti citati: sentenze n. 49 del 2018 e n. 435 del 2001 ). La riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte è soddisfatta tanto dalla legge statale quanto da quella regionale. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la competenza in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici è finalizzata a realizzare l'omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria, e ad essa va ricondotta la scansione temporale degli adempimenti del ciclo di bilancio, dettati dalla normativa statale, che si impone anche alle Regioni a statuto speciale, in quanto parti della "finanza pubblica allargata". ( Precedenti citati: sentenze n. 250 del 2020, n. 80 del 2017 e n. 184 del 2016 ).
Massima n. 44178
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 4, n. 1- bis ), dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia - l'art. 11, commi da 1 a 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 che, con riferimento alle segreterie comunali nelle sedi con popolazione fino a 3000 abitanti, istituisce l'elenco per la reggenza temporanea dell'incarico, disciplina le modalità di individuazione dei soggetti cui attribuire il ruolo nonché l'inquadramento giuridico ed economico dell'incarico di reggenza, prevedendo l'esclusione della relativa spesa dal limite per il lavoro flessibile. La norma impugnata dal Governo eccede dalla competenza statutaria dell'«ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», che deve essere esercitata in armonia con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica. Infatti, prevedendo e disciplinando l'attribuzione transitoria delle funzioni vicarie del segretario comunale, funzionario del Ministero dell'interno, ai «dipendenti di ruolo degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale», la Regione ha violato il principio generale dell'ordinamento giuridico della Repubblica, in base al quale l'attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali spetta al legislatore statale. ( Precedente citato: sentenza n. 23 del 2019 ).
Massima n. 44179
Dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 4, n. 1- bis ), dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia - l'art. 11, commi da 1 a 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, restano assorbiti gli ulteriori motivi d'impugnazione, posti in riferimento agli artt. 97 e 117, commi secondo, lett. l ), e terzo, Cost.
Massima n. 44180
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'art. 11, commi da 5 a 8, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020. Dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11, commi da 1 a 4, della medesima legge regionale, le restanti disposizioni appaiono infatti in stretta e inscindibile connessione con i primi quattro commi, senza che a tanto osti la circostanza che il comma 6 sia stato fatto oggetto di diretta impugnazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 147 del 2018 e n. 250 del 2009 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, commi da 1 a 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive);
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, commi da 5 a 8, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020;
3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, nella parte in cui prevede: «I Commissari, nominati ai sensi dell'articolo 29, comma 4, redigono il relativo verbale di consegna, che ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile, costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna», promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, promossa, in relazione ai principi espressi dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, nella parte in cui prevede: «I beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province sono attribuiti ai Comuni nei cui territori essi insistono», promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, primo periodo, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 23 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2021.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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