Corte costituzionale

Sentenza n. 164/2021

Corte cost., sent. 22 luglio 2021, n. 164

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
164/2021
Data di deposito
22 luglio 2021
Data di decisione
23 giugno 2021
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:164

Parametri

Massime

Massima n. 44162

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Direttore generale della direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 5 dicembre 2019, n. 1676, la circostanza che tale provvedimento sia stato impugnato innanzi al TAR Veneto non incide sull'ammissibilità del ricorso. ( Precedente citato: sentenza n. 17 del 2020 ).

Massima n. 44163

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Direttore generale della direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 5 dicembre 2019, n. 1676, sono dichiarati inammissibili i profili del conflitto che non trovano corrispondenza, quanto ai parametri costituzionali indicati e ai motivi di censura che ne sono tratti, nella delibera con cui la Giunta regionale ha autorizzato la proposizione del ricorso. ( Precedenti citati: sentenze n. 252 del 2013 e n. 311 del 2008 ).

Massima n. 44164

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Direttore generale della direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 5 dicembre 2019, n. 1676, sono inammissibili le censure con cui la ricorrente si limita a denunciare un profilo di violazione di legge, anziché a dedurre la menomazione delle proprie attribuzioni costituzionali, nonché quelle ad esse assolutamente estranee. ( Precedenti citati: sentenze n. 17 del 2020, n. 259 del 2019, n. 255 del 2019, n. 224 del 2019, n. 10 del 2017 e n. 219 del 2015 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la figura dei conflitti di attribuzione non si restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del medesimo potere, che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi per sé, ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto. ( Precedenti citati: sentenze n. 259 del 2019 e n. 334 del 1998 ).

Massima n. 44165

In sede di conflitto tra enti sussiste il divieto processuale di porre in discussione la legittimità costituzionale della disciplina primaria di cui l'atto oggetto di conflitto è applicativo, non a suo tempo impugnata nel termine di decadenza concesso per proporre questioni di legittimità costituzionale in via principale. La garanzia della certezza del diritto verrebbe infatti meno se, con la possibilità di sollevare conflitti di attribuzione per atti meramente esecutivi o applicativi, restasse aperta indefinitamente nel tempo la possibilità della impugnativa delle leggi da parte di soggetti che hanno omesso di proporla in via diretta, nei termini stabiliti dalle norme che regolano l'azione dei soggetti e degli organi costituzionali al fine di assicurare il rispetto della Costituzione e l'unità dell'ordinamento giuridico positivo. (Nella specie è inammissibile il conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Direttore generale della direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 5 dicembre 2019, n. 1676, nella parte in cui tale provvedimento è meramente riproduttivo dell'art. 140, comma 2, cod. beni culturali). ( Precedenti citati: sentenze n. 149 del 2009, n. 375 del 2008, n. 334 del 2000 e n. 140 del 1970 ).

Massima n. 44166

È dichiarato che spettava allo Stato, e per esso al Direttore generale della direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottare il decreto 5 dicembre 2019, n. 1676, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area alpina compresa tra il Comelico e la Val d'Ansiei, Comuni di Auronzo di Cadore, Danta di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore, San Nicolò di Comelico e Comelico Superiore». La dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del Comelico rientra tra le competenze costituzionali dello Stato nei confronti della Regione, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., e corrisponde all'esercizio di un'attribuzione declinata dalla legge con l'art. 138, comma 3, cod. beni culturali. La tutela di questi beni risponde infatti ad una logica incrementale, che consente alle Regioni di allargare l'ambito dei beni paesaggistici ma non di ridurlo, neppure per mezzo dei piani paesaggistici di competenza regionale, da redigere d'intesa con lo Stato. Essa presuppone una "prevalenza" assiomatica della tutela dell'ambiente sugli interessi urbanistico-edilizi, anche se la dichiarazione non si sovrappone alla disciplina urbanistica ed edilizia di competenza regionale e locale, ma piuttosto specifica se e in quale misura quest'ultima possa esercitarsi, in forma compatibile con la vocazione alla conservazione del pregio paesaggistico propria dell'immobile o dell'area vincolata. ( Precedenti citati: sentenze n. 240 del 2020, n. 138 del 2020, n. 71 del 2020, n. 86 del 2019, n. 246 del 2018, n. 178 del 2018, n. 172 del 2018, n. 68 del 2018, n. 11 del 2016, n. 140 del 2015, n. 64 del 2015, n. 211 del 2013, n. 437 del 2008, n. 367 del 2007, n. 183 del 2006, n. 334 del 1998, n. 641 del 1987, n. 151 del 1986 e n. 56 del 1968 ). La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene [quale il territorio] complesso ed unitario, considerato un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali. In sostanza, vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 66 del 2018, n. 11 del 2016, n. 309 del 2011, n. 101 del 2010, n. 226 del 2009, n. 180 del 2008, n. 378 del 2007 e n. 367 del 2007 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spettava allo Stato, e per esso al Direttore generale della direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottare il decreto 5 dicembre 2019, n. 1676, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area alpina compresa tra il Comelico e la Val d'Ansiei, Comuni di Auronzo di Cadore, Danta di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore, San Nicolò di Comelico e Comelico Superiore».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2021.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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