Corte costituzionale

Sentenza n. 162/2021

Corte cost., sent. 22 luglio 2021, n. 162

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
162/2021
Data di deposito
22 luglio 2021
Data di decisione
10 giugno 2021
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo Buscema
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:162

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6-ter, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 24 aprile 1982

Parametri

Massime

Massima n. 44048

Sono dichiarate inammissibili, per l'esaurimento del potere cautelare del rimettente, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost. dell'art. 6- ter , comma 3, del d.P.R. n. 335 del 1982, nella parte in cui, per gli allievi e gli agenti in prova, prevede l'espulsione dal corso al mero riscontro di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. Con ordinanza del 26 febbraio 2020, n. 36, il giudice a quo ha definitivamente respinto l'istanza cautelare avanzata, a causa dell'insufficiente specificazione dei profili di periculum in mora e di concreta utilità del provvedimento interinale domandato. L'incidente di costituzionalità della norma censurata, dunque, non viene proposto per decidere l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, bensì dopo il suo rigetto, al fine di dare soluzione al giudizio sotto il profilo del merito, ma prima che si radichi la potestà decisoria a esso afferente. ( Precedente citato: sentenza n. 200 del 2014 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, perché non si verifichi l'esaurimento del potere cautelare del rimettente, con conseguente inammissibilità della questione di costituzionalità per irrilevanza nel giudizio a quo è necessario che il provvedimento sia "interinale", ovvero " ad tempus ", o ancora "provvisorio e temporaneo fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di legittimità costituzionale". ( Precedenti citati: sentenza n. 200 del 2014; ordinanze n. 150 del 2012, n. 307 del 2011, n. 211 del 2011, n. 236 del 2010 e n. 128 del 2010 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2021.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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