Corte costituzionale
Sentenza n. 162/2021
Corte cost., sent. 22 luglio 2021, n. 162
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 162/2021
- Data di deposito
- 22 luglio 2021
- Data di decisione
- 10 giugno 2021
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:162
Norme oggetto del giudizio
- art. 6-ter, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 24 aprile 1982
Parametri
Massime
Massima n. 44048
Sono dichiarate inammissibili, per l'esaurimento del potere cautelare del rimettente, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost. dell'art. 6- ter , comma 3, del d.P.R. n. 335 del 1982, nella parte in cui, per gli allievi e gli agenti in prova, prevede l'espulsione dal corso al mero riscontro di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. Con ordinanza del 26 febbraio 2020, n. 36, il giudice a quo ha definitivamente respinto l'istanza cautelare avanzata, a causa dell'insufficiente specificazione dei profili di periculum in mora e di concreta utilità del provvedimento interinale domandato. L'incidente di costituzionalità della norma censurata, dunque, non viene proposto per decidere l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, bensì dopo il suo rigetto, al fine di dare soluzione al giudizio sotto il profilo del merito, ma prima che si radichi la potestà decisoria a esso afferente. ( Precedente citato: sentenza n. 200 del 2014 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, perché non si verifichi l'esaurimento del potere cautelare del rimettente, con conseguente inammissibilità della questione di costituzionalità per irrilevanza nel giudizio a quo è necessario che il provvedimento sia "interinale", ovvero " ad tempus ", o ancora "provvisorio e temporaneo fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di legittimità costituzionale". ( Precedenti citati: sentenza n. 200 del 2014; ordinanze n. 150 del 2012, n. 307 del 2011, n. 211 del 2011, n. 236 del 2010 e n. 128 del 2010 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2021.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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