Corte costituzionale

Sentenza n. 155/2021

Corte cost., sent. 15 luglio 2021, n. 155

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
155/2021
Data di deposito
15 luglio 2021
Data di decisione
23 giugno 2021
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:155

Norme oggetto del giudizio

  • art. 46, comma 2, legge della Regione siciliana n. 17 del 28 dicembre 2004

Parametri

Massime

Massima n. 44110

Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Sicilia, sez. di Catania, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost., nonché all'art. 14, lett. n ), dello statuto della Regione Siciliana, quest'ultimo in relazione all'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 - dell'art. 46, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2004, che prevede il silenzio-assenso per l'autorizzazione paesaggistica. Il rimettente omette di considerare la collocazione cronologica della disposizione censurata e delle norme interposte evocate e, di conseguenza, di affrontare la questione della vigenza della prima, non avendo dato conto dell'art. 7, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2011, che, nel modificare l'art. 23 della legge reg. Siciliana n. 10 del 1991, ha reso applicabile in Sicilia l'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, che esclude il silenzio-assenso nei «procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico». Trattandosi di una norma di esclusione direttamente applicabile, che riguarda specificamente i procedimenti di tutela paesaggistica, la sua applicazione è incompatibile con la permanente applicazione della disposizione censurata, che, di conseguenza, deve considerarsi abrogata. ( Precedenti citati: sentenze n. 33 del 2015, n. 272 del 2010, n. 222 del 2007, n. 153 del 1995 e n. 6 del 1970 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 2, della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché all'art. 14, lettera n), del decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, quest'ultimo in relazione all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Daria de PRETIS, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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