Corte costituzionale
Sentenza n. 155/2021
Corte cost., sent. 15 luglio 2021, n. 155
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 155/2021
- Data di deposito
- 15 luglio 2021
- Data di decisione
- 23 giugno 2021
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:155
Norme oggetto del giudizio
- art. 46, comma 2, legge della Regione siciliana n. 17 del 28 dicembre 2004
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 9, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 14, lett. n), statuto regione Sicilia
- art. 146, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
Massime
Massima n. 44110
Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Sicilia, sez. di Catania, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost., nonché all'art. 14, lett. n ), dello statuto della Regione Siciliana, quest'ultimo in relazione all'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 - dell'art. 46, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2004, che prevede il silenzio-assenso per l'autorizzazione paesaggistica. Il rimettente omette di considerare la collocazione cronologica della disposizione censurata e delle norme interposte evocate e, di conseguenza, di affrontare la questione della vigenza della prima, non avendo dato conto dell'art. 7, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2011, che, nel modificare l'art. 23 della legge reg. Siciliana n. 10 del 1991, ha reso applicabile in Sicilia l'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, che esclude il silenzio-assenso nei «procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico». Trattandosi di una norma di esclusione direttamente applicabile, che riguarda specificamente i procedimenti di tutela paesaggistica, la sua applicazione è incompatibile con la permanente applicazione della disposizione censurata, che, di conseguenza, deve considerarsi abrogata. ( Precedenti citati: sentenze n. 33 del 2015, n. 272 del 2010, n. 222 del 2007, n. 153 del 1995 e n. 6 del 1970 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 2, della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché all'art. 14, lettera n), del decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, quest'ultimo in relazione all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Daria de PRETIS, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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