Corte costituzionale
Sentenza n. 153/2021
Corte cost., sent. 15 luglio 2021, n. 153
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 153/2021
- Data di deposito
- 15 luglio 2021
- Data di decisione
- 26 maggio 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:153
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 18 del 24 giugno 2020
- art. 1, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 18 del 24 giugno 2020
- art. 1, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 18 del 24 giugno 2020
Parametri
Massime
Massima n. 44108
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Sardegna n. 18 del 2020. Nel contesto del complesso percorso di transizione del personale di FoReSTAS al comparto unico di contrattazione collettiva regionale, le disposizioni impugnate dal Governo anticipano in via provvisoria l'inquadramento del personale, anche dirigente, dell'Agenzia FoReSTAS nelle categorie e nelle fasce del comparto unico del contratto collettivo regionale, determinando anche il connesso trattamento retributivo, senza attendere il perfezionarsi delle procedure negoziali che avrebbero dovuto scandire tale processo, attuando una indebita sostituzione della fonte di disciplina del rapporto di lavoro che l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 - contenente un principio fondamentale della materia - individua nella contrattazione collettiva. ( Precedenti citati: sentenze n. 43 del 2020, n. 232 del 2019, n. 154 del 2019, n. 257 del 2016 e n. 211 del 2014 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina del trattamento economico e giuridico, anche con riguardo al pubblico impiego regionale, è riconducibile alla materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è retta quindi dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, cui la legge dello Stato rinvia. ( Precedenti citati: sentenze n. 20 del 2021, n. 273 del 2020, n. 199 del 2020, n. 154 del 2019, n. 257 del 2016 e n. 211 del 2014 ). Il principio di riserva di contrattazione collettiva non può essere derogato nemmeno in via provvisoria. ( Precedente citato: sentenza n. 81 del 2019 ). Al legislatore regionale non è consentita una disciplina legislativa che riproduca le previsioni della fonte negoziale, per il divieto di novazione della fonte. ( Precedente citato: sentenza n. 234 del 2017 ).
Massima n. 44109
Accolta - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. - la questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Sardegna n. 18 del 2020, restano assorbite le ulteriori censure, formulate in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Sardegna 24 giugno 2020, n. 18 (Inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS nel CCRL).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze