Corte costituzionale
Sentenza n. 151/2021
Corte cost., sent. 12 luglio 2021, n. 151
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 151/2021
- Data di deposito
- 12 luglio 2021
- Data di decisione
- 11 maggio 2021
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:151
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 44080
È dichiarata inammissibile, per evocazione generica del parametro, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. - dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti. Nelle ordinanze di rimessione mancano l'indicazione delle norme interposte e un sia pur minimo percorso argomentativo a supporto della censura di violazione del principio del legittimo affidamento con riferimento alla sua applicazione da parte della Corte di giustizia, né il giudice a quo svolge alcuna considerazione sulle specifiche ragioni di contrasto tra il diritto nazionale ed i parametri interposti, dei quali non è illustrata, neppure in termini sommari, la concreta portata precettiva, con conseguente impossibilità di identificare il denunciato vulnus costituzionale. ( Precedente citato: sentenza n. 311 del 2013 ).
Massima n. 44081
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti. Il termine di prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative - di durata quinquennale e suscettibile di interruzione - è inidoneo per la sua ampiezza a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione. Tuttavia l'omissione denunciata dal rimettente non può essere sanata dalla Corte costituzionale, essendo rimessa alla valutazione del legislatore l'individuazione dei termini idonei ad assicurare un'adeguata protezione agli evocati principi costituzionali, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l'ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi. Il protrarsi della segnalata lacuna normativa - che colloca l'autorità titolare della potestà punitiva in una posizione ingiustificatamente privilegiata - rende peraltro ineludibile un tempestivo intervento legislativo. ( Precedenti citati: sentenze n. 23 del 2013, n. 176 del 2004 e n. 262 del 1997 ). In materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità non solo impone la predeterminazione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere, della configurazione della norma di condotta la cui inosservanza è soggetta a sanzione, della tipologia e della misura della sanzione stessa e della struttura di eventuali cause esimenti, ma deve necessariamente modellare anche la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere, in quanto la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale. ( Precedente citato: sentenza n. 5 del 2021 ). La fissazione di un termine per la conclusione del procedimento non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze