Corte costituzionale
Sentenza n. 138/2021
Corte cost., sent. 6 luglio 2021, n. 138
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 138/2021
- Data di deposito
- 6 luglio 2021
- Data di decisione
- 26 maggio 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:138
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, legge della Regione Liguria n. 9 del 19 maggio 2020
- art. 29, comma 13, legge della Regione Liguria n. 29 del 1° luglio 1994
- art. 6, legge della Regione Liguria n. 9 del 19 maggio 2020
- art. 35, comma 4, legge della Regione Liguria n. 4 del 22 luglio 1999
- art. 9, legge della Regione Liguria n. 9 del 19 maggio 2020
- art. 7, comma 1, lett. a), legge della Regione Liguria n. 35 del 31 ottobre 2006
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 9, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 5, comma 1, lett. a), decreto del Ministro dell'ambiente del 17 ottobre 2007
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 44053
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 2, comma 1, della legge reg. Liguria n. 9 del 2020, che modifica l'art. 29, comma 13, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994. La disposizione impugnata dal Governo, nel consentire ai cacciatori di mantenere sul fondo altrui - salvo espresso dissenso del proprietario - il materiale utilizzato per la costruzione degli appostamenti temporanei, vìola la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, poiché comprime le facoltà assicurate dal codice civile al proprietario del terreno e impone a questo uno specifico onere formale nell'espressione del diniego, così derogando al principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale stabilito dall'ordinamento civile. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina del diritto di proprietà attiene alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile; l'ordinamento del diritto privato si pone dunque quale limite alla legislazione regionale, in quanto fondato sull'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire sul territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati. Il limite dell'ordinamento civile, quindi, identifica un'area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e comprende i rapporti tradizionalmente oggetto di codificazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 228 del 2016, n. 131 del 2013, n. 123 del 2010, n. 295 del 2009, n. 160 del 2009, n. 326 del 2008 e n. 51 del 2008 ).
Massima n. 44054
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erroneità del parametro evocato, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Liguria n. 9 del 2020. L'eccezione, che investe peraltro un profilo di merito, non considera che le attività relative alla difesa del suolo - e, in particolare, quelle relative alla salvaguardia per i rischi derivanti da dissesto idrogeologico - sono riconducibili alla materia di esclusiva competenza statale della tutela dell'ambiente, e non sono invece ricomprese nella difesa del suolo, riconducibile alla materia di legislazione concorrente del governo del territorio. ( Precedenti citati: sentenze n. 109 del 2011, n. 341 del 2010, n. 254 del 2009, n. 246 del 2009 e n. 232 del 2009 ).
Massima n. 44055
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 9, 117, commi secondo, lett. m ) ed s ), e sesto, Cost. - dell'art. 6 della legge reg. Liguria n. 9 del 2020 che, con riguardo ai terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, amplia l'elenco degli interventi esclusi dai procedimenti di autorizzazione di cui all'art. 35 della legge reg. Liguria n. 4 del 1999. L'esenzione disposta dalla legge regionale impugnata deve essere intesa con esclusivo riferimento ai procedimenti di autorizzazione in materia idrogeologica, non anche a quelli in materia paesaggistica, non potendo attribuirsi alla mancanza di un richiamo espresso alle previsioni del d.lgs. n. 42 del 2004 il senso di una deroga, ancorché tacita, alla disciplina statale. Pertanto, secondo una logica di integrazione delle tutele, le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio trovano integrale applicazione anche in questi casi, pur in assenza di uno specifico richiamo da parte della normativa regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 258 del 2020, n. 251 del 2013 e n. 168 del 2010 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, spetta alla legislazione statale determinare presupposti e caratteristiche dell'autorizzazione paesaggistica, delle eventuali esenzioni e delle semplificazioni della procedura, in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell'ambiente. Alle Regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica. ( Precedenti citati: sentenze n. 246 del 2017, n. 189 del 2016, n. 238 del 2013, n. 235 del 2011, n. 101 del 2010 e n. 232 del 2008 ).
Massima n. 44056
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 9 della legge reg. Liguria n. 9 del 2020 che, modificando l'art. 7, comma 1, lett. a ), della legge reg. Liguria n. 35 del 2006, consente, nelle zone di protezione speciale (ZPS), l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per due giornate settimanali a scelta del cacciatore. La disposizione impugnata dal Governo vìola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente poiché l'art. 5, comma 1, lett. a ), del d.m. 17 ottobre 2007 impone che le due giornate settimanali siano predefinite dal calendario venatorio e non discrezionalmente scelte dai cacciatori nell'arco temporale dell'intera settimana. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, l'ambito di esercizio della potestà legislativa residuale delle Regioni in materia di caccia incontra alcuni limiti, per effetto della normativa statale, quando la materia regionale si sovrappone, per naturale coincidenza, con ambiti afferenti ad interessi diversi che insistono su specifici aspetti del bene ambiente, così che le attribuzioni legislative delle Regioni non possono essere esercitate abbassando i livelli di tutela ambientale fissati dalla legislazione nazionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 74 del 2017 e n. 278 del 2012 ).
Massima n. 44057
Dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 9 della legge reg. Liguria n. 9 del 2020, resta assorbita l'ulteriore questione relativa al principio del buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Liguria 19 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge reg. Liguria n. 9 del 2020;
3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Liguria n. 9 del 2020, promossa, in riferimento agli artt. 9, 117, commi secondo, lettere m) ed s), e sesto, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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