Corte costituzionale

Sentenza n. 137/2021

Corte cost., sent. 2 luglio 2021, n. 137

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
137/2021
Data di deposito
2 luglio 2021
Data di decisione
25 maggio 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:137

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 61, legge n. 92 del 28 giugno 2012
  • art. 2, comma 58, legge n. 92 del 28 giugno 2012

Parametri

Massime

Massima n. 43967

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Fermo, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 3, 25 e 38 Cost., dell'art. 2, comma 61, della legge n. 92 del 2012, che impone la revoca dell'assegno sociale a chi - condannato per delitti di particolare allarme sociale - versi in regime di detenzione domiciliare. L'ordinanza di rimessione risulta molto concisa e lacunosa, rinviando alle questioni di legittimità costituzionale come indicate dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio a quo , per cui i presupposti del giudizio di legittimità costituzionale al più possono essere desunti, e solo in parte, dagli ulteriori atti di causa. Gli elementi essenziali ai fini della rilevanza della questione non possono essere desunti dagli atti del giudizio a quo , dovendo la motivazione della stessa ordinanza risultare autosufficiente a individuare i presupposti del giudizio di legittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 310 del 2000, n. 79 del 1996 e n. 451 del 1989; ordinanze n. 119 del 2002, n. 300 del 1999, n. 242 del 1999 e n. 98 del 1999 ).

Massima n. 43968

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, della legge n. 92 del 2012, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per contraddittorietà della motivazione, poiché il rimettente da un lato affermerebbe l'incidenza della disposizione censurata sulla materia dell'assistenza, introducendo un nuovo requisito negativo per l'insorgenza del diritto alla percezione dell'assegno sociale, e dall'altro riterrebbe irrilevante tale requisito. Il giudice a quo riconosce alla disposizione censurata la natura di nuovo requisito ostativo al mantenimento della provvidenza economica, ma ritiene tale previsione - se applicata indistintamente e senza poter tener conto di specifiche situazioni personali dei soggetti interessati, specie quelli in stato di detenzione domiciliare - idonea a determinare una violazione dell'art. 38 Cost.

Massima n. 43969

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, della legge n. 92 del 2012, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità - formulata in stretta correlazione con le argomentazioni di merito - in quanto non sarebbe stata valutata la possibilità per il condannato di scontare la detenzione domiciliare in un istituto pubblico ex art. 47- ter ordin. giud., né verrebbe indicato dal rimettente il quantum della pena residua da scontare. Da una parte, infatti, la possibilità di scontare la detenzione domiciliare in istituti pubblici non rileva nel giudizio a quo . Tale previsione legislativa, al più, potrebbe costituire motivo di non fondatezza delle questioni e non d'inammissibilità delle stesse. Dall'altra parte, il fatto che l'ordinanza di rimessione non indichi la parte residua della pena da scontare non risulta rilevante, potendosi comunque desumere che il condannato si trova in regime di detenzione domiciliare e, dunque, in una modalità di espiazione della pena incompatibile, ai sensi della disposizione censurata, con l'erogazione dell'assegno sociale.

Massima n. 43970

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 38 Cost., l'art. 2, comma 61, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere. L'intervento del legislatore crea uno "statuto d'indegnità" per la percezione di determinare provvidenze pubbliche da parte di chi sia risultato colpevole di peculiari delitti di particolare allarme sociale, di cui al precedente comma 58; la possibilità di modulare la disciplina delle misure assistenziali, tuttavia, non può pregiudicare quelle prestazioni che si configurano come misure di sostegno indispensabili per una vita dignitosa, così come anche per le provvidenze destinate al soddisfacimento di bisogni primari e volte alla garanzia per la stessa sopravvivenza, la cui attribuzione comporta il coinvolgimento di una serie di principi, tutti di rilievo costituzionale (tra cui l'art. 2 Cost.). La revoca dei trattamenti assistenziali di cui alla disposizione censurata dal Tribunale di Roma, - ivi inclusa la specifica provvidenza dell'assegno sociale, in discussione nel giudizio a quo - può concretamente comportare il rischio che il condannato ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poiché non a carico dell'istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza. In tal modo è posto in pericolo la stessa sopravvivenza dignitosa del condannato, privandolo del minimo vitale su cui si fonda il diritto all'assistenza. È pur vero che i condannati per i reati di cui all'art. 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012 hanno gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile; tuttavia, attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere. Risulta così violato lo stesso principio di ragionevolezza, perché l'ordinamento valuta un soggetto meritevole di accedere forme alternative di detenzione, ma lo priva poi dei mezzi per vivere, ottenibili, in virtù dello stato di bisogno, solo dalle prestazioni assistenziali. ( Precedenti citati: sentenze n. 126 del 2021, n. 152 del 2020, n. 122 del 2020, n. 230 del 2015, n. 22 del 2015, n. 40 del 2013, n. 187 del 2010 e n. 50 del 2019 ).

Massima n. 43971

Il primo comma dell'art. 38 Cost. configura un dovere di solidarietà che deve informare la normativa della pubblica assistenza e beneficenza a favore di chi versi in condizioni di indigenza per inabilità allo svolgimento di una attività remunerativa, prescindendosi da precorse qualità e situazioni personali e da servizi resi allo Stato. Il secondo comma, invece, anch'esso ispirato a criteri di solidarietà sociale, ma con speciale riguardo ai lavoratori, impone che in caso di eventi, i quali incidono sfavorevolmente sulla loro attività lavorativa, siano a essi assicurate provvidenze atte a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita. ( Precedenti citati: sentenze n. 22 del 1969 e n. 27 del 1965 ). Il legislatore può legittimamente circoscrivere la platea dei beneficiari delle prestazioni sociali, purché le sue scelte rispettino rigorosamente il canone di ragionevolezza; trattandosi di provvidenze a tutela di soggetti fragili, infatti, le eventuali limitazioni all'accesso devono esprimere un'esigenza chiara e razionale, senza determinare discriminazioni. ( Precedenti citati : sentenze n. 50 del 2019, n. 166 del 2018, n. 133 del 2013 e n. 432 del 2005 ).

Massima n. 43972

L'assegno sociale, di cui all'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, costituisce una prestazione assistenziale - sostitutiva della pensione sociale, erogata a soggetti con età superiore a 65 anni (dal 1° gennaio 2019 superiore a 67 anni), in possesso di un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge - volta a far fronte a un particolare stato di bisogno derivante dall'indigenza, risultando invece altre prestazioni sociali - quali, ad esempio, l'assistenza sanitaria o l'indennità di accompagnamento - preordinate a soccorrere lo stato di bisogno derivante da grave invalidità o non autosufficienza. Proprio l'erogazione al solo scopo di far fronte allo stato di bisogno evidenzia la natura meramente assistenziale dell'assegno sociale, che pertanto si differenzia da altre provvidenze, motivate anche da ulteriori finalità, come il reddito di cittadinanza, che non ha natura meramente assistenziale, ma anche di reinserimento lavorativo e per tali ragioni legato a più stringenti requisiti, obblighi e condizioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 126 del 2021, n. 12 del 2019 e n. 400 del 1999 ).

Massima n. 43973

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'art. 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere. Dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 61 dell'art. 2 della legge n. 92 del 2012, consegue, negli stessi limiti, anche quella del comma 58, ove si prevede, a regime, la revoca delle prestazioni assistenziali con la sentenza di condanna per i reati di particolare allarme sociale previsti dalla stessa disposizione. L'illegittimità della revoca, infatti, deriva dal pregiudizio al diritto all'assistenza per chi necessiti dei mezzi per sopravvivere, che deve essere comunque garantito a ciascun individuo, pur se colpevole di determinati reati. Pregiudizio che resta il medesimo anche quando la revoca venga disposta dalla sentenza di condanna per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, ossia nella fattispecie di cui al comma 58.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere;

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, della legge n. 92 del 2012, sollevate dal Tribunale ordinario di Fermo, sezione lavoro, in riferimento agli artt. 3, 25 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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