Corte costituzionale

Sentenza n. 129/2021

Corte cost., sent. 24 giugno 2021, n. 129

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
129/2021
Data di deposito
24 giugno 2021
Data di decisione
26 maggio 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:129

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione Puglia n. 27 del 5 luglio 2019
  • art. 4, comma 2, legge della Regione Puglia n. 39 del 16 luglio 2018
  • art. 10, comma 1, lett. c), legge della Regione Puglia n. 27 del 5 luglio 2019
  • art. 12, comma 4, legge della Regione Puglia n. 39 del 16 luglio 2018

Parametri

Massime

Massima n. 43980

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 10, comma 1, lett. c ), della legge reg. Puglia n. 27 del 2019, sono inammissibili le questioni proposte ex artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in quanto riferite a parametri non indicati nella relazione ministeriale richiamata nella delibera del Consiglio dei ministri che ha autorizzato l'impugnazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2020, n. 83 del 2018, n. 265 del 2016, n. 1 del 2016, n. 250 del 2015 e n. 153 del 2015 ).

Massima n. 43981

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. anche in relazione ai principi europei sulla libertà di prestazione dei servizi - l'art. 2 della legge reg. Puglia n. 27 del 2019, nella parte in cui sostituisce l'art. 4, comma 2, della legge reg. Puglia n. 39 del 2018 che, ai fini dell'esercizio del servizio di noleggio di autobus con conducente, impone la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) comunale anche alle imprese che intendano esercitare il servizio in Puglia attraverso una stabile organizzazione e siano già in possesso di autorizzazione rilasciata in un'altra Regione o da un altro Stato membro dell'Unione europea. La richiesta di un'autorizzazione supplementare altera l'assetto di interessi inerenti al mercato del noleggio di autobus con conducente, definito dall'art. 5, comma 3, della legge n. 218 del 2003, norma espressione della potestà legislativa statale nella materia della tutela della concorrenza. La disposizione impugnata si pone in contrasto anche con il più generale divieto per il legislatore regionale di frapporre ostacoli di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale, nonché, in base ai principi europei sulla libertà di prestazione dei servizi, in qualsiasi Paese dell'Unione europea. ( Precedenti citati: sentenze n. 98 del 2020, n. 56 del 2020, n. 5 del 2019, n. 83 del 2018, n. 265 del 2016, n. 30 del 2016, n. 264 del 2013, n. 124 del 2010, n. 64 del 2007, n. 440 del 2006 e n. 80 del 2006 ). Nella competenza statale in materia di concorrenza, rientra, stante la sua ampia nozione, ogni scelta legislativa che impone un limite alla libertà di iniziativa economica individuale e incide sulla competizione tra operatori economici nel relativo mercato.

Massima n. 43982

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge reg. Puglia n. 27 del 2019, ancorché il ricorso investa letteralmente l'intero articolo, dal tenore delle censure si evince con chiarezza che la disposizione è impugnata solo nella parte in cui, alla lettera c ) del comma 1, sostituisce il comma 4 dell'art. 12 della legge reg. Puglia n. 39 del 2018.

Massima n. 43983

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. h ), l'art. 10, comma 1, lett. c ), della legge reg. Puglia n. 27 del 2019, nella parte in cui, nel sostituire l'art. 12, comma 4, della legge reg. Puglia n. 39 del 2018, ha previsto che anche «[l]'esercizio dell'attività di noleggio in assenza di SCIA di cui all'articolo 5 ovvero in presenza di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività» costituisce «violazione delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, ai sensi del comma 1, lettera b)», ed è soggetto «alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.500,00». La disposizione regionale impugnata, che sanziona l'esercizio "abusivo" dell'attività di noleggio di autobus con conducente, prevede, in un ambito riservato alla competenza esclusiva dello Stato, una disciplina sanzionatoria difforme dall'art. 85, comma 4, del d.lgs. n. 285 del 1992, violando così la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza. ( Precedente citato: sentenza n. 428 del 2004 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina della circolazione stradale rientra nella competenza esclusiva statale, inerendo a varie materie ad essa riservate in base all'art. 117, secondo comma, Cost., quali sicurezza, ordinamento civile e ambiente. ( Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2013, n. 223 del 2010 e n. 428 del 2004 ).

Massima n. 43984

Dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua , per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. h ), l'art. 10, comma 1, lett. c ), della legge reg. Puglia n. 27 del 2019, resta assorbita l'ulteriore questione relativa all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost.

Massima n. 43985

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h ) ed l ), Cost. - dell'art. 10, comma 1, lett. c ), della legge reg. Puglia n. 27 del 2019, nella parte in cui, nel sostituire l'art. 12, comma 4, della legge reg. Puglia n. 39 del 2018, ha previsto che anche «l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9» costituisce «violazione delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, ai sensi del comma 1, lettera b)», ed è soggetta «alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.500,00». La disposizione regionale impugnata, che sanziona una fattispecie di irregolarità documentale inerente il servizio di noleggio con conducente, costituisce, per questa parte, espressione della potestà regionale di determinare la misura delle sanzioni pecuniarie per la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione, nel rispetto dei limiti definiti, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 218 del 2003, dall'art. 1, comma 5, del d.m. 11 marzo 2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Puglia 5 luglio 2019, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2018, n. 39 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente)», nella parte in cui sostituisce l'art. 4, comma 2, della legge della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 39 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera c), della legge reg. Puglia n. 27 del 2019, nella parte in cui, nel sostituire l'art. 12, comma 4, della legge reg. Puglia n. 39 del 2018, ha previsto che anche «[l]'esercizio dell'attività di noleggio in assenza di SCIA di cui all'articolo 5 ovvero in presenza di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività» costituisce «violazione delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, ai sensi del comma 1, lettera b)», ed è soggetto «alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.500,00»;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera c), della legge reg. Puglia n. 27 del 2019, nella parte in cui, nel sostituire l'art. 12, comma 4, della legge reg. Puglia n. 39 del 2018, ha previsto che anche «l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9» costituisce «violazione delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, ai sensi del comma 1, lettera b)», ed è soggetta «alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.500,00», promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Daria de PRETIS, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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