Corte costituzionale

Sentenza n. 118/2021

Corte cost., sent. 10 giugno 2021, n. 118

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
118/2021
Data di deposito
10 giugno 2021
Data di decisione
28 aprile 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:118

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 1, lett. a), legge della Regione Abruzzo n. 3 del 28 gennaio 2020
  • art. 10, comma 1, lett. b), legge della Regione Abruzzo n. 3 del 28 gennaio 2020
  • art. 10, comma 1, lett. c), legge della Regione Abruzzo n. 3 del 28 gennaio 2020
  • art. 42, comma 4, legge della Regione Abruzzo n. 3 del 28 gennaio 2020

Parametri

Massime

Massima n. 43889

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 10, comma 1, lett. a ) e b ), della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2020, le quali consentono interventi di recupero dei sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 2019, anziché a quella della data di entrata in vigore della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2011. Il ricorrente assume erroneamente che le disposizioni impugnate abbiano effetto retroattivo, e come tali siano idonee a pregiudicare la certezza del diritto e l'affidamento di eventuali controinteressati, mentre esse si limitano a consentire gli interventi di recupero suddetti solo con efficacia pro futuro , cosicché nessun dato testuale induce a ritenere che esse intendano regolarizzare abusi già compiuti.

Massima n. 43890

Sono dichiarate inammissibili, per la pressoché totale carenza di motivazione sul punto, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lett. a ) e b ), della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2020, promosse dal Governo in riferimento all'art. 97 Cost., le quali consentono interventi di recupero dei sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 2019, anziché a quella della data di entrata in vigore della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2011. La sovrapposizione tra le disposizioni impugnate e le normative preesistenti, foriera ad avviso del ricorrente di ambiguità applicative, è soltanto enunciata ma non motivata in alcun modo, non essendo stato chiarito - in particolare - a quali difficoltà applicative l'asserita sovrapposizione delle due discipline regionali dia luogo, e per quali motivi, comunque, una simile situazione - assai diffusa in ogni settore del diritto - possa assurgere addirittura a vizio di illegittimità costituzionale, anziché limitarsi a dar luogo a ordinarie questioni di interpretazione della legge regionale, la cui soluzione, in caso di contenzioso, spetta alla giurisdizione comune.

Massima n. 43891

È dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., dell'art. 10, comma 1, lett. c ), della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2020, che consente il recupero abitativo dei sottotetti anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti. Nelle more del giudizio, la legge reg. Abruzzo n. 14 del 2020 ha modificato la disposizione impugnata, in modo considerato satisfattivo dal ricorrente, che ha rinunciato all'impugnativa in parte qua . Non constando l'accettazione, da parte della Regione Abruzzo, di detta rinuncia, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla doglianza in esame. ( Precedenti citati: sentenze n. 286, n. 171 del 2019 e n. 234 del 2017 ).

Massima n. 43892

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 42, comma 4, della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2020, che esclude da una serie di benefici abitativi e di sostegno economico chi sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la persona, tra i quali i delitti di atti persecutori, di violazione degli obblighi di assistenza familiare e di maltrattamenti in famiglia. La disposizione impugnata dal Governo - la quale è stata medio tempore modificata dalla legge reg. Abruzzo n. 14 del 2020, senza però che tale ius superveniens abbia avuto carattere satisfattivo, per cui non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere - accomuna irragionevolmente sotto un'unica disciplina situazioni del tutto differenti, come quelle disciplinate dalle norme che prevedono i reati contro la persona. Tale indifferenziata esclusione non appare ragionevolmente correlabile alla ratio che sorregge le misure in questione, finalizzate a rispondere a situazioni di bisogno economico e abitativo spesso conseguenti a una separazione o a un divorzio, e al tempo stesso a consentire al genitore non assegnatario dell'abitazione in precedenza condivisa di continuare ad accudire i figli, assicurandogli una collocazione abitativa nelle vicinanze. Irragionevole appare, altresì, la natura assoluta della preclusione, a prescindere dal tempo della commissione del reato per il quale sia intervenuta condanna definitiva. Né, ancora, l'esclusione dal beneficio potrebbe trovare spiegazione in una finalità in senso lato sanzionatoria nei confronti di chi abbia commesso uno dei reati indicati dalla disposizione impugnata, dal momento che una simile finalità esulerebbe, all'evidenza, dalle competenze regionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 9 del 2021 e n. 44 del 2020 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2020, n. 3, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2020)»;

2) dichiara l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettere a) e b), della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2020, promosse, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettere a) e b), della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2020, promosse, in riferimento all'art. 97 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera c), della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2020, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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