Corte costituzionale
Sentenza n. 109/2021
Corte cost., sent. 27 maggio 2021, n. 109
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 109/2021
- Data di deposito
- 27 maggio 2021
- Data di decisione
- 15 aprile 2021
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:109
Norme oggetto del giudizio
- art. 240-bis, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 4, comma 2, lett. hh), n. 1, decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011
- legge n. 106 del 12 luglio 2011
- art. 4, comma 2, lett. hh), n. 1), decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011
Parametri
Massime
Massima n. 43909
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 240- bis , comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. hh ), n. 1), del d.l. n. 70 del 2011, come conv., esorbita dal contenuto dell'ordinanza di rimessione, e dunque va ritenuta inammissibile, l'ulteriore questione prospettata in riferimento all'art. 113 Cost. dalla difesa della parte costituita in giudizio. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere prese in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o censure di costituzionalità dedotte dalle parti, sia che siano state eccepite ma non fatte proprie dal giudice a quo , sia che siano dirette ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. ( Precedenti citati: sentenze n. 213 del 2017 e n. 327 del 2010; ordinanze n. 138 del 2017 e n. 469 del 1992 ).
Massima n. 43910
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecco, prima sez. civ., in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 97 Cost. - dell'art. 240- bis , comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. hh ), n. 1), del d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. nella legge n. 106 del 2011, nella parte in cui prevede che l'importo complessivo delle riserve contrattuali dell'appaltatore non può in ogni caso essere superiore al 20 per cento dell'importo contrattuale. La disposizione censurata va interpretata nel senso che, entro il 20 per cento dell'importo contrattuale, è possibile riconoscere la fondatezza delle pretese annotate con riserva, qualunque sia stato l'ordine con cui sono state iscritte. Oltre tale limite legale, non risultano comunque precluse le azioni risolutorie e quelle ad esse correlate. Inoltre, anche ove non ricorrano i presupposti per le azioni risolutorie, il limite legale posto dal censurato art. 240- bis , comma 1, non può impedire l'azione di risarcimento del danno per inadempimento doloso o gravemente colposo della stazione appaltante, sempre che la relativa pretesa sia stata iscritta a riserva. Solo in tal modo l'esonero legale dalla responsabilità può superare il vaglio di costituzionalità, sotto il profilo della ragionevolezza, che richiede non solo il perseguimento di un obiettivo di utilità sociale, ma anche il rispetto della proporzionalità. Quanto, infine, alla questione sollevata in riferimento all'art. 97 Cost., essa pure non è fondata, tenuto conto che, anche oltre la menzionata soglia del 20 per cento, la stazione appaltante non è deresponsabilizzata e l'appaltatore mantiene un interesse a continuare a iscrivere riserve, se vuole contestare eventuali inadempimenti dolosi o gravemente colposi. ( Precedenti citati: sentenze n. 122 del 2020, n. 194 del 2018, n. 235 del 2014, n. 303 del 2011, n. 199 del 2005, n. 254 del 2002, n. 463 del 1997 e n. 420 del 1991 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 240-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera hh), numero 1), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecco, prima sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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