Corte costituzionale
Sentenza n. 107/2021
Corte cost., sent. 27 maggio 2021, n. 107
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 107/2021
- Data di deposito
- 27 maggio 2021
- Data di decisione
- 14 aprile 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:107
Norme oggetto del giudizio
- art. 39, comma 14, quater, decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019
- legge n. 8 del 28 febbraio 2020
- art. 1, comma 321, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 39, comma 14, quinquies, decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019
- art. 39, comma 14, sexies, decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019
- art. 39, comma 14, septies, decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019
- art. 2, comma 64, decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006
- art. 1, comma 322, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 322, bis, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- legge n. 286 del 24 novembre 2006
Parametri
- art. 73, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, Costituzione
- art. 119, comma 2, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- Titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 75-bis, comma 3, bis, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 79, comma 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 103, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 43911
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di interesse, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 14- quater , del d.l. n. 162 del 2019, come conv. L'interesse a ricorrere della Provincia autonoma di Trento sussiste in quanto essa lamenta che lo Stato non abbia alcuna competenza a incidere - né in diminuzione, né in aumento - sul gettito dei tributi propri "in senso stretto" (autonomi) della Provincia, qual è, per diretta attribuzione statutaria, quello impugnato. ( Precedente citato: sentenza n. 118 del 2017 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, il giudizio in via principale è condizionato alla mera pubblicazione di una legge che si ritenga lesiva della ripartizione di competenze, a prescindere dagli effetti che essa abbia prodotto. Questo non esclude, comunque, che debba sussistere un interesse attuale e concreto a proporre l'impugnazione, per conseguire, attraverso la pronuncia richiesta, un'utilità diretta e immediata; interesse che, peraltro, nei giudizi in esame consiste nella tutela delle competenze legislative nel rispetto del riparto delineato dalla Costituzione. ( Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2020, n. 262 del 2016 e n. 118 del 2015 ).
Massima n. 43922
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per aberratio ictus , formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, commi 14- quater , 14- quinquies , 14- sexies e 14- septies , del d.l. n. 162 del 2019, come conv. Il contenuto delle censure formulate è effettivamente e correttamente rivolto alle disposizioni impugnate, le quali, sebbene innestate in una preesistente normativa, sono dotate di autonoma e distinta portata precettiva, chiaramente individuabile come l'oggetto dell'odierna impugnazione, dovendo pertanto escludersi che il ricorso sia volto a colpire precedenti disposizioni rispetto alle quali sono decorsi i termini perentori per l'impugnazione. Per valutare la sussistenza di una aberratio ictus , che ricorre ove sia erroneamente individuata la norma in ordine alla quale sono formulate le censure di illegittimità costituzionale, occorre preliminarmente mettere a fuoco la portata delle disposizioni impugnate. ( Precedente citato: sentenza n. 14 del 2019 ).
Massima n. 43923
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per acquiescenza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, commi 14- quater , 14- quinquies , 14- sexies e 14- septies , del d.l. n. 162 del 2019, come conv. Non assume rilievo la circostanza che la Provincia autonoma ricorrente non abbia a suo tempo impugnato altre disposizioni parimenti lesive delle competenze statutarie e dell'autonomia finanziaria provinciale né che essa abbia partecipato alla Conferenza Stato-Regioni e Province autonome del 29 gennaio 2020, all'esito della quale è stato espresso parere favorevole al disegno di legge di conversione del d.l. n. 162 del 2019. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, l'istituto dell'acquiescenza non si applica nei giudizi in via principale, atteso che la norma impugnata, anche se riproduttiva, in tutto o in parte, di una norma anteriore non impugnata, ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere. ( Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2021, n. 117 del 2020 e n. 106 del 2020 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi in via principale l'eventuale adesione della parte ricorrente all'intesa in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome non pregiudica, di regola, l'interesse a ricorrere, stante l'indisponibilità delle attribuzioni costituzionali di cui si controverte in tali giudizi. ( Precedenti citati: sentenze n. 31 del 2019 e n. 36 del 2018 ).
Massima n. 43924
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 73, comma 1, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, l'art. 39, commi 14- quater , 14- quinquies , 14- sexies e 14- septies , del d.l. n. 162 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 8 del 2020, nella parte in cui si applica alla Provincia autonoma di Trento, riservando all'erario per gli anni 2020-2022 il maggior gettito derivante dall'aumento della tassa automobilistica sul possesso di autoveicoli e attribuiscono con vincolo di destinazione per gli anni 2023-2033 alle Regioni e alle Province autonome l'intero gettito, prevedendo altresì l'estensione della medesima disciplina alla tassa sul possesso di motocicli. Le norme impugnate - esclusa la loro riconducibilità alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - violano la competenza statutaria della Provincia autonoma in materia di tributi propri, poiché la tassa automobilistica si connota come tributo proprio "in senso stretto", con la conseguenza che lo Stato non ha competenza a dettare alcuna disposizione che lo disciplini, nemmeno in senso apparentemente favorevole alla Provincia, né può intervenire sul relativo gettito e sulla sua regolazione, né può apporre alcun vincolo di destinazione sul relativo gettito, essendo tale tassa riservata interamente alla competenza e alla disponibilità esclusiva della Provincia autonoma. I medesimi vizi affliggono la disciplina che riguarda la tassa automobilistica provinciale sul possesso di motocicli. ( Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2018, n. 118 del 2017, n. 169 del 2014, n. 137 del 2014, n. 39 del 2014 e n. 142 del 2012 ). In generale, le clausole di salvaguardia rivestono la funzione di limite per l'applicazione delle disposizioni della legge statale in cui ciascuna clausola è inserita e implicano che le disposizioni della legge statale non siano applicabili nei confronti degli enti a statuto speciale, se in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione; tuttavia, la loro presenza non consente, di per sé, di ritenere non fondate le questioni proposte, ma impone di verificare se le specifiche disposizioni impugnate si rivolgano espressamente alle autonomie speciali, così da neutralizzarne la portata. ( Precedente citato: sentenza n. 191 del 2017 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la natura della norma va verificata con riguardo all'oggetto, alla ratio e alla finalità che ne costituiscono l'effettiva sostanza, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato. ( Precedenti citati: sentenze n. 78 del 2020, n. 164 del 2019 e n. 116 del 2019 ).
Massima n. 43925
Dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 73, comma 1, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, l'art. 39, commi 14- quater , 14- quinquies , 14- sexies e 14- septies , del d.l. n. 162 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 8 del 2020, nella parte in cui si applica alla Provincia autonoma di Trento, gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale, data l'identità della normativa statutaria, si estendono anche alla Provincia autonoma di Bolzano.
Massima n. 43926
Dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 73, comma 1, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, l'art. 39, commi 14- quater , 14- quinquies , 14- sexies e 14- septies , del d.l. n. 162 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 8 del 2020, nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano, restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso riferiti, anche in via subordinata, all'asserita violazione degli artt. 3, 119, secondo comma, 120, Cost., dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché degli artt. 8, 9, 16, 75- bis , comma 3- bis , 79, comma 4, 103, 104, 107 e dell'intero Titolo VI dello statuto di autonomia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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