Corte costituzionale

Sentenza n. 10/2021

Corte cost., sent. 29 gennaio 2021, n. 10

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
10/2021
Data di deposito
29 gennaio 2021
Data di decisione
12 gennaio 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:10

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Calabria n. 46 del 25 novembre 2019
  • art. 14, comma 2, legge della Regione Calabria n. 17 del 21 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 43447

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 1 della legge reg. Calabria n. 46 del 2019, il quale - modificando l'art. 14, comma 2, della legge reg. Calabria n. 17 del 2005 - consente, nelle more dell'approvazione del piano comunale di spiaggia, oltre al rilascio della concessione, anche il rinnovo pluriennale delle concessioni demaniali esistenti. La norma impugnata dal Governo, eliminando il previgente limite annuale del rinnovo, introduce una fattispecie di proroga sostanzialmente automatica e per periodi del tutto indeterminati in favore di un unico titolare, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 18, comma 3- bis , della legge reg. Calabria n. 17 del 2005 che - nulla prevedendo quanto all'ipotesi del mero rinnovo delle concessioni esistenti - subordina i procedimenti di rilascio delle nuove concessioni demaniali marittime a procedure a evidenza pubblica conformi ai principi, comunitari e statali, di tutela della concorrenza. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina delle concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attinenti tanto alle competenze legislative statali quanto a quelle regionali. Tuttavia, i criteri e le modalità di affidamento di tali concessioni debbono essere stabiliti nell'osservanza dei principi della libera concorrenza recati dalla normativa statale e dell'Unione europea, con conseguente loro attrazione nella competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., che rappresenta sotto questo profilo un limite insuperabile alle pur concorrenti competenze regionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 161 del 2020, n. 86 del 2019, n. 1 del 2019, n. 221 del 2018, n. 118 del 2018, n. 109 del 2018, n. 157 del 2017, n. 40 del 2017 e n. 171 del 2013 ).

Massima n. 43448

Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 46 del 2019, restano assorbite le ulteriori censure formulate con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 46, recante «Modifica alla lettera a), comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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