Corte costituzionale
Ordinanza n. 99/2021
Corte cost., ord. 17 maggio 2021, n. 99
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 99/2021
- Data di deposito
- 17 maggio 2021
- Data di decisione
- 28 aprile 2021
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:99
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge della Regione Lazio n. 7 del 22 ottobre 2018
Parametri
Massime
Massima n. 43905
È dichiarata manifestamente inammissibile, perché identica ad altra già dichiarata inammissibile, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Lazio in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - dell'art. 7 della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che stabilisce l'ampliamento del perimetro del parco regionale dell'Appia antica in assenza di avvio della valutazione ambientale strategica (VAS), prevedendo, per il territorio interessato dall'ampliamento, nelle more dell'adeguamento del piano del Parco, misure di salvaguardia consistenti nel divieto di attività edilizie. La sentenza n. 276 del 2020 ha dichiarato inammissibile identica questione e l'ordinanza in esame non aggiunge nuovi argomenti idonei ad inficiare la conclusione già raggiunta. ( Precedente citato: sentenza n. 276 del 2020 ).
Massima n. 43906
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 117, primo e terzo comma, Cost. - dell'art. 7 della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che stabilisce l'ampliamento del perimetro del parco regionale dell'Appia antica, prevedendo, per il territorio interessato dall'ampliamento, nelle more dell'adeguamento del piano del parco, misure di salvaguardia consistenti nel divieto di attività edilizie. La sentenza n. 276 del 2020 ha dichiarato non fondate identiche questioni, in relazione alla stessa norma regionale, e l'odierna ordinanza di rimessione non aggiunge nuovi argomenti idonei ad inficiare le conclusioni già raggiunte. ( Precedente citato: sentenza n. 276 del 2020 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 117, primo e terzo comma, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Daria de PRETIS, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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