Corte costituzionale

Ordinanza n. 99/2021

Corte cost., ord. 17 maggio 2021, n. 99

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
99/2021
Data di deposito
17 maggio 2021
Data di decisione
28 aprile 2021
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:99

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, legge della Regione Lazio n. 7 del 22 ottobre 2018

Parametri

Massime

Massima n. 43905

È dichiarata manifestamente inammissibile, perché identica ad altra già dichiarata inammissibile, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Lazio in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - dell'art. 7 della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che stabilisce l'ampliamento del perimetro del parco regionale dell'Appia antica in assenza di avvio della valutazione ambientale strategica (VAS), prevedendo, per il territorio interessato dall'ampliamento, nelle more dell'adeguamento del piano del Parco, misure di salvaguardia consistenti nel divieto di attività edilizie. La sentenza n. 276 del 2020 ha dichiarato inammissibile identica questione e l'ordinanza in esame non aggiunge nuovi argomenti idonei ad inficiare la conclusione già raggiunta. ( Precedente citato: sentenza n. 276 del 2020 ).

Massima n. 43906

Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 117, primo e terzo comma, Cost. - dell'art. 7 della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che stabilisce l'ampliamento del perimetro del parco regionale dell'Appia antica, prevedendo, per il territorio interessato dall'ampliamento, nelle more dell'adeguamento del piano del parco, misure di salvaguardia consistenti nel divieto di attività edilizie. La sentenza n. 276 del 2020 ha dichiarato non fondate identiche questioni, in relazione alla stessa norma regionale, e l'odierna ordinanza di rimessione non aggiunge nuovi argomenti idonei ad inficiare le conclusioni già raggiunte. ( Precedente citato: sentenza n. 276 del 2020 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 117, primo e terzo comma, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Daria de PRETIS, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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