Corte costituzionale
Ordinanza n. 93/2021
Corte cost., ord. 7 maggio 2021, n. 93
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 93/2021
- Data di deposito
- 7 maggio 2021
- Data di decisione
- 14 aprile 2021
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:93
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2015
Parametri
Massime
Massima n. 43871
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, non può essere presa in esame la richiesta della parte costituita di dichiarare costituzionalmente illegittima, in via consequenziale, la previsione dell'ammontare massimo dell'indennità risarcitoria spettante per i licenziamenti viziati dal punto di vista formale o procedurale. Tale richiesta sottende una diversa questione e mira ad ampliare irritualmente il tema del decidere, così come delimitato dall'ordinanza di rimessione, ove le censure del giudice a quo si appuntano sul meccanismo di determinazione dell'indennità e non sull'ammontare - minimo e massimo - determinato dal legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 49 del 2021 e n. 35 del 2021 ).
Massima n. 43872
È dichiara manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost. - dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, che parametra l'indennità per il licenziamento affetto da vizi formali o procedurali alla sola anzianità di servizio, nella misura pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio. La disposizione censurata è stata già rimossa dall'ordinamento con efficacia retroattiva, poiché - successivamente all'ordinanza di rimessione - la sentenza n. 150 del 2020 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in senso conforme al petitum del rimettente. ( Precedenti citati: ordinanze n. 47 del 2021, n. 225 del 2020, n. 125 del 2020 e n. 105 del 2020 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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