Corte costituzionale

Ordinanza n. 69/2021

Corte cost., ord. 16 aprile 2021, n. 69

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
69/2021
Data di deposito
16 aprile 2021
Data di decisione
24 marzo 2021
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:69

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 43816

È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GUP del Tribunale di Cosenza in riferimento agli artt. 13 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU, nonché al «principio di ragionevolezza» - dell'art. 299, comma 3- bis , cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, nei casi di proscioglimento per infermità psichica dell'imputato in stato di custodia cautelare, impone al giudice di sentire il pubblico ministero ai fini della revoca della misura. Il rimettente deve decidere sulla richiesta del pubblico ministero di revocare l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), disposta dallo stesso giudice a carico di un imputato ai sensi degli artt. 300, comma 2, e 312 cod. proc. pen. contestualmente alla sentenza con la quale, in esito a giudizio abbreviato, lo aveva prosciolto per infermità mentale. Ciò costituisce vicenda distinta - seppur, nel caso di specie, contestuale - rispetto alla declaratoria di perdita di efficacia della custodia cautelare per intervenuto proscioglimento, ai sensi dell'art. 300, comma 1, del medesimo codice.

Massima n. 43817

È dichiarata manifestamente inammissibile, per inconferenza del parametro evocato, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GUP del Tribunale di Cosenza in riferimento all'art. 32 Cost. - dell'art. 300, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui, nei casi di proscioglimento per infermità psichica dell'imputato in stato di custodia cautelare, subordina - giusta il rinvio all'art. 312 cod. proc. pen. - l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) alla previa richiesta del pubblico ministero. Il ricovero nelle REMS è la modalità oggi prevista dall'ordinamento per eseguire la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, ossia una misura privativa della libertà personale il cui scopo tipico è il contenimento della pericolosità sociale dell'internato in conseguenza della previa commissione di un fatto di reato, non la sola tutela del diritto alla salute dell'imputato prosciolto per vizio di mente. Secondo la giurisprudenza costituzionale, le REMS sono strutture a esclusiva gestione sanitaria e, durante il ricovero, deve essere assicurata all'internato ogni più opportuna terapia delle sue patologie psichiche, con lo scopo ultimo di assicurarne l'obiettivo della risocializzazione attraverso un trattamento individualizzato volto anche al superamento, o al contenimento degli effetti, di tali patologie. ( Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2020, n. 99 del 2019 e n. 253 del 2003 ).

Massima n. 43818

È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GUP del Tribunale di Cosenza in riferimento all'art. 32 Cost. - dell'art. 222, primo comma, cod. pen., nella parte in cui dispone che, nei casi di proscioglimento per infermità psichica dell'imputato, la misura di sicurezza del ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) sia ordinata per un tempo non inferiore a due anni. La disposizione censurata disciplina l'applicazione in via definitiva della misura di sicurezza, mentre nel procedimento a quo si discute unicamente della sua applicazione provvisoria, regolata dagli artt. 206 cod. pen., 312 e 313 cod. proc. pen., i quali non prevedono alcuna durata minima. L'art. 222 cod. pen. deve essere interpretato nel senso che spetta al giudice della sorveglianza il potere di revoca della misura di sicurezza - ove sia accertata la cessazione dello stato di pericolosità - anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge. ( Precedenti citati: sentenza n. 110 del 1974; ordinanza n. 287 del 2009 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 299, comma 3-bis, 300, comma 2, del codice di procedura penale, e 222, primo comma, del codice penale, sollevate - in riferimento complessivamente agli artt. 13, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 5, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), nonché al «principio di ragionevolezza» - dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Cosenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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