Corte costituzionale

Ordinanza n. 47/2021

Corte cost., ord. 23 marzo 2021, n. 47

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
47/2021
Data di deposito
23 marzo 2021
Data di decisione
10 marzo 2021
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:47

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, bis, decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015
  • art. 13, comma 1, lett. a), n. 2), decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018
  • legge n. 132 del 1° dicembre 2018

Parametri

Massime

Massima n. 43680

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Salerno, Ferrara e Palermo in riferimento agli artt. 2, 3, 16, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 2, par. 1, Prot. n. 4 CEDU, nonché in relazione all'art. 12 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - dell'art. 4, comma 1- bis , del d.lgs. n. 142 del 2015, introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. a ), n. 2), del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. nella legge n. 132 del 2018, secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica. La sentenza n. 186 del 2020 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nei termini auspicati dai rimettenti. ( Precedenti citati: ordinanze n. 225 del 2020, n. 220 del 2020, n. 203 del 2020, n. 186 del 2020, n. 125 del 2020 e n. 105 del 2020 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, sollevate - in riferimento agli artt. 2, 3, 16, 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 2, paragrafo 1, del Protocollo n. 4 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963 e reso esecutivo con il d.P.R. 14 aprile 1982, n. 217, nonché in relazione all'art. 12 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881 - dal Tribunale ordinario di Salerno, sezione feriale, dal Tribunale ordinario di Salerno, prima sezione civile, dal Tribunale ordinario di Ferrara, sezione civile, e dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Daria de PRETIS, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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