Corte costituzionale

Ordinanza n. 193/2021

Corte cost., ord. 11 ottobre 2021, n. 193

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
193/2021
Data di deposito
11 ottobre 2021
Data di decisione
23 settembre 2021
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:193

Parametri

Massime

Massima n. 44327

Al singolo parlamentare spetta una sfera di prerogative che - qualora risultino lese da altri organi parlamentari - possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato. ( Precedente: O. 17/2019 - mass. 41931 - mass. 41933 ). Il potere di presentare interrogazioni, rivolte al Governo, ancorché non previsto espressamente dalla Costituzione, fa parte tradizionalmente delle attribuzioni del singolo membro delle Camere, nell'ambito dell'attività e della funzione ispettivo-politica ad esso spettante. ( Precedente: S. 379/2003 - mass. 28147 ). La legittimazione attiva del singolo parlamentare deve essere rigorosamente circoscritta quanto al profilo oggettivo, ossia alle menomazioni censurabili in sede di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, non potendo trovare ingresso le censure che riguardano esclusivamente violazioni o scorrette applicazioni dei regolamenti parlamentari e delle prassi di ciascuna Camera. Il dovuto rispetto all'autonomia del Parlamento esige che il sindacato di legittimità costituzionale debba essere rigorosamente circoscritto ai vizi che determinano violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari ed è necessario che tali violazioni siano rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione. ( Precedenti: O. 188/2021 - mass. 44209; O. 186/2021 - mass. 44181; O. 17/2019 - mass. 41931 ). L'autonomia degli organi costituzionali non si esaurisce nella normazione, bensì comprende il momento applicativo delle norme stesse, incluse le scelte riguardanti la concreta adozione delle misure atte ad assicurarne l'osservanza; tale momento applicativo a sua volta comprende i rimedi contro gli atti ed i comportamenti che incidano negativamente sulle funzioni dei singoli parlamentari e che pregiudichino il corretto svolgimento dei lavori. ( Precedenti: S. 262/2017 - mass. 40994; S. 379/1996 - mass. 22938 ). Ai fini dell'ammissibilità del conflitto, è necessario che il singolo parlamentare ricorrente alleghi e comprovi una sostanziale negazione o un'evidente menomazione della funzione costituzionalmente attribuita al ricorrente, individuando puntualmente i comportamenti asseritamente lesivi. ( Precedenti: O. 186/2021 - mass. 44181; O. 17/2019 - mass. 41933 ). (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per difetto di prospettazione di violazioni manifeste delle attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal senatore Elio Lannutti, per violazione degli artt. 1, 67 e 94 Cost., contro il Senato della Repubblica, in persona del Presidente in carica, in riferimento alle nuove direttive disposte dalla Presidenza circa i criteri di redazione degli atti di sindacato ispettivo, all'omessa pubblicazione di alcune sue interrogazioni nonché al fatto che altre sarebbero state pubblicate in un testo differente rispetto a quello presentato. Le direttive contestate si limitano ad interpretare o a confermare quanto risulta espressamente dal regolamento del Senato, che individua il contenuto delle interrogazioni e prevede che il Presidente ne valuti la proponibilità, e devono, dunque, considerarsi sottratte al sindacato di costituzionalità in virtù dell'autonomia spettante alle Camere sull'applicazione e sull'interpretazione dei propri regolamenti L'esplicita previsione regolamentare del controllo di proponibilità delle interrogazioni determina, inoltre, la palese infondatezza della pretesa che ogni interrogazione debba avere un seguito, mentre del tutto carente risulta l'illustrazione delle ragioni per le quali le interrogazioni sarebbero state snaturate. ( Precedenti: S. 120/2014 - mass. 37920; O. 188/2021 - mass. 44209; O. 186/2021 - mass. 44181; O. 86/2020 - mass. 43341; O. 17/2019 - mass. 41931; O. 149/2016 - mass. 38933 ).

Massima n. 44328

Dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal senatore Elio Lannutti in riferimento alle nuove direttive disposte dalla Presidenza del Senato circa i criteri di redazione degli atti di sindacato ispettivo, all'omessa pubblicazione di alcune sue interrogazioni e alla pubblicazione di altre in un testo differente rispetto a quello presentato, è precluso l'esame dell'istanza per l'adozione di misure cautelari idonee a tutelare le attribuzioni del ricorrente. ( Precedenti: O. 197/2020 - mass. 42910; O. 196/2020 - mass. 42953; O. 195/2020 - mass. 42958 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal senatore Elio Lannutti con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Daria de PRETIS, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'11 ottobre 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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