Corte costituzionale
Ordinanza n. 111/2021
Corte cost., ord. 27 maggio 2021, n. 111
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 111/2021
- Data di deposito
- 27 maggio 2021
- Data di decisione
- 28 aprile 2021
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:111
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 43877
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Torino in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., in quanto prevede per il reato di rapina impropria la stessa pena stabilita per quello di rapina propria, di cui al primo comma dello stesso articolo. L'ordinanza di rimessione non prospettata argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla sopravvenuta sentenza n. 190 del 2020, che ha dichiarato non fondate questioni analoghe, sollevate dallo stesso rimettente, sul rilievo che entrambi i reati condividono il tratto essenziale del ricorso alla violenza o minaccia in un contesto attuale di aggressione patrimoniale e che la pur severa previsione edittale della rapina impropria non è disallineata rispetto a fattispecie omologhe, né connotata da anomalia o sintomi di intrinseca irragionevolezza. Va peraltro ribadita la necessità che il legislatore riconsideri l'assetto dei delitti contro il patrimonio, per i quali la pressione punitiva è divenuta assai rilevante, anche alla luce della protezione penale attualmente assicurata a beni diversi. ( Precedente specifico citato: sentenze n. 190 del 2020 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2021
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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