Corte costituzionale

Sentenza n. 96/2020

Corte cost., sent. 20 maggio 2020, n. 96

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
96/2020
Data di deposito
20 maggio 2020
Data di decisione
11 febbraio 2020
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:96

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016
  • art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016
  • art. 9, comma 1, decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016

Parametri

Massime

Massima n. 43350

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1 e 3, e 9, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016, basata sull'assunto che nel giudizio a quo , instaurato per una violazione poi depenalizzata, il giudice non deve fare applicazione delle norme censurate. L'accoglimento delle questioni determinerebbe infatti il venir meno dell'obbligo di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente, che altrimenti grava sul rimettente ai sensi del citato art. 9 e che rinviene la sua giustificazione proprio nella denunciata retroattività delle sanzioni amministrative prevista, in generale, dall'indicato art. 8. ( Precedente citato: sentenza n. 109 del 2017 ).

Massima n. 43351

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016. Il precetto stabilito da tale disposizione "fa corpo" con quello previsto dall'art. 8 del medesimo decreto, rappresentandone la naturale conseguenza, sicché le censure mosse a quest'ultima previsione si riverberano automaticamente sulla prima, senza che risulti necessaria una ulteriore e specifica motivazione della sua denunciata incostituzionalità.

Massima n. 43352

Per costante giurisprudenza costituzionale, la previsione di cui all'art. 76 Cost. non osta all'emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo. Il sindacato costituzionale sulla delega legislativa deve svolgersi attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, riguardanti, da un lato, le disposizioni che determinano l'oggetto, i princìpi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delegazione e, dall'altro, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i princìpi e i criteri direttivi della delega. Il che, se porta a ritenere del tutto fisiologica quell'attività normativa di completamento e sviluppo delle scelte del delegante, circoscrive, d'altra parte, il vizio in discorso ai casi di dilatazione dell'oggetto indicato dalla legge di delega, fino all'estremo di ricomprendere in esso materie che ne erano escluse. ( Precedenti citati: sentenze n. 212 del 2018, n. 194 del 2015, n. 229 del 2014, n. 182 del 2014, n. 50 del 2014 e n. 98 del 2008 ). Il silenzio del legislatore delegante su uno specifico tema non impedisce al legislatore delegato di disciplinarlo, trattandosi in tal caso di verificare che le scelte di quest'ultimo non siano in contrasto con gli indirizzi generali della legge delega. ( Precedenti citati: sentenze n. 229 del 2014, n. 47 del 2014, n. 184 del 2013, n. 134 del 2013, n. 272 del 2012, n. 230 del 2010 e n. 341 del 2007; ordinanza n. 231 del 2009 ). Il parere delle Commissioni parlamentari non è vincolante, né esprime interpretazioni autentiche della legge delega, ma costituisce pur sempre elemento che contribuisce alla corretta esegesi di quest'ultima. ( Precedenti citati: sentenze n. 79 del 2019, n. 127 del 2017, n. 250 del 2016 e n. 47 del 2014 ).

Massima n. 43353

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Siracusa in riferimento all'art. 76 Cost. - degli artt. 8, commi 1 e 3, e 9, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui prevedono che la sanzione amministrativa pecuniaria si applichi ai fatti di guida senza patente anche se commessi anteriormente al decreto legislativo che li ha depenalizzati - per un importo non superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen. - e che l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato, alla medesima data, risulti prescritto o estinto per altra causa. Le disposizioni censurate - nel prevedere, pur in assenza di espressa autorizzazione del legislatore delegante, l'applicabilità retroattiva delle sanzioni amministrative introdotte per gli illeciti depenalizzati - non contrastano con gli indirizzi generali della legge delega, ma ne costituiscono, all'opposto, un coerente sviluppo e completamento (come riconosciuto anche nei pareri delle Commissioni parlamentari sullo schema di decreto), in quanto evitano che si produca una completa impunità dei fatti pregressi, contraria alla ratio dell'intervento di depenalizzazione, che è quella di modificare in senso (tendenzialmente) mitigativo - e non già di eliminare - la sanzione per un fatto che resta, comunque sia, illecito.

Massima n. 43355

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1 e 3, e 9, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016. A differenza di quanto era avvenuto per una precedente questione analoga, dichiarata inammissibile per contraddittorietà del percorso argomentativo (avendo il giudice a quo evocato i "criteri Engel" per estendere la norma costituzionale interna di cui all'art. 25 Cost. alle sanzioni amministrative), l'odierno rimettente da un lato evoca come parametro anche l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 CEDU; dall'altro, richiama la giurisprudenza costituzionale - allo stato costante - secondo la quale il principio di irretroattività in peius stabilito dall'art. 25, secondo comma, Cost. si applica anche alle sanzioni amministrative a carattere punitivo. ( Precedente citato: sentenza n. 109 del 2017 ).

Massima n. 43356

Il duplice divieto insito nella previsione dell'art. 25, secondo comma, Cost. - di applicazione retroattiva di una legge che incrimini un fatto in precedenza penalmente irrilevante e di applicazione retroattiva di una legge che punisca più severamente un fatto già precedentemente incriminato - si presta ad essere esteso, data l'ampiezza della sua formulazione (per cui "[n]essuno può essere punito [...]"), alle misure a carattere punitivo-afflittivo, anche se qualificate come amministrative. Ciò, in assonanza con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, riguardo alla nozione di "materia penale" agli effetti dell'art. 7 CEDU, a loro volta suscettibili di assumere autonomo rilievo costituzionale interno attraverso la "mediazione" dell'art. 117, primo comma, Cost. Anche rispetto alle sanzioni amministrative a carattere punitivo si impone infatti la medesima esigenza, di cui tradizionalmente si fa carico il sistema penale in senso stretto, di non sorprendere la persona con una sanzione non prevedibile al momento della commissione del fatto. ( Precedenti citati: sentenze n. 112 del 2019, n. 223 del 2018, n. 121 del 2018, n. 68 del 2017, n. 104 del 2014, n. 196 del 2010 e ordinanza n. 117 del 2019; sulla riferibilità delle garanzie previste dall'art. 25 Cost. alla sola materia penale, secondo il precedente orientamento, invece, sentenze n. 68 del 1984, n. 356 del 1995, n. 118 del 1994, n. 447 del 1988 e ordinanze n. 150 del 2002, n. 159 del 1994, n. 250 del 1992 ).

Massima n. 43357

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Siracusa in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU - degli artt. 8, commi 1 e 3, e 9, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui prevedono che la sanzione amministrativa pecuniaria si applichi ai fatti di guida senza patente anche se commessi anteriormente al decreto legislativo che li ha depenalizzati - per un importo non superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen. - e che l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato, alla medesima data, risulti prescritto o estinto per altra causa. Il rimettente non ha convenientemente assolto l'onere di verificare se la presunzione relativa di maggior favore del trattamento sanzionatorio amministrativo, sottesa alla disciplina transitoria censurata, risulti nella specie superata, per essere tale trattamento in concreto più gravoso di quello previgente. Egli infatti, nel sostenere che la disciplina denunciata avrebbe peggiorato il trattamento sanzionatorio della guida senza patente, attribuisce decisivo rilievo alla circostanza che la pena dell'ammenda, diversamente dalla nuova sanzione amministrativa, poteva essere "neutralizzata" tramite una serie di istituti, atti a produrre l'estinzione del reato o della pena o la non punibilità dell'agente, senza tuttavia verificare se essi fossero concretamente applicabili nel caso di specie. A prescindere da ogni altro possibile rilievo, riguardo sia alla validità della tesi del rimettente, sia alla coerenza con il suo percorso argomentativo della sottrazione a ogni sanzione degli autori dei fatti anteriori che conseguirebbe alla richiesta ablazione delle norme censurate, il riscontrato difetto di motivazione preclude lo scrutinio di merito delle questioni. Nel caso particolare della successione della norma sanzionatoria amministrativa a una norma penale, la previsione dell'applicazione retroattiva delle nuove sanzioni è di solito compatibile con la Costituzione, in quanto normalmente implica l'applicazione di un trattamento, non già più severo, ma più mite di quello previsto al momento del fatto. La sanzione penale si caratterizza, infatti, sempre per la sua incidenza, attuale o potenziale, sul bene della libertà personale, incidenza che è, invece, sempre esclusa per la sanzione amministrativa. La pena possiede, inoltre, un connotato speciale di stigmatizzazione, sul piano etico-sociale, del comportamento illecito, che difetta alla sanzione amministrativa. ( Precedente citato: sentenza n. 223 del 2018 ). La presunzione di maggior favore del trattamento sanzionatorio amministrativo, sottesa alla disciplina transitoria collegata ad interventi di depenalizzazione, deve intendersi come meramente relativa, rimanendo aperta la possibilità di dimostrare che il nuovo trattamento sanzionatorio - considerato nel suo complesso - risulta in concreto più gravoso di quello previgente: ipotesi nella quale la disposizione transitoria che ne preveda l'indefettibile applicazione ai fatti pregressi verrebbe a porsi in contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2018 e n. 68 del 2017 ). Spetta al giudice a quo il compito di accertare e adeguatamente motivare, caso per caso, se il trattamento sanzionatorio amministrativo previsto dalla legge di depenalizzazione sia in concreto più gravoso di quello previgente: rimanendo, in difetto, la questione sollevata inammissibile. ( Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2018 e n. 68 del 2017 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1 e 3, e 9, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siracusa con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1 e 3, e 9, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016, sollevate, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione - quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 - dal Tribunale ordinario di Siracusa con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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