Corte costituzionale
Sentenza n. 76/2020
Corte cost., sent. 24 aprile 2020, n. 76
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 76/2020
- Data di deposito
- 24 aprile 2020
- Data di decisione
- 25 febbraio 2020
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:76
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 833, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
- art. 1, comma 835, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
- art. 1, comma 841, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
- art. 3, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
- art. 3, Tabella 2, Missione 2, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
- art. 3, Tabella 2, Missione 2, Programma 2.5, Azione «Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro»., legge n. 145 del 30 dicembre 2018
- art. 3, Tabella 2, Missione 2, Programma 2.5., Azione«Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro»., legge n. 145 del 30 dicembre 2018
Parametri
Massime
Massima n. 43276
Nel giudizio di costituzionalità degli artt. 1, commi 833, 835 e 841, e 3, della legge n. 145 del 2018, insieme allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella n. 2, Missione 2, allegato alla stessa, non sono accolte le eccezioni di inammissibilità per genericità o incertezza delle censure e del petitum . La ricorrente formula, infatti, il dubbio di costituzionalità rispetto a specifiche disposizioni della citata legge di bilancio per il 2019.
Massima n. 43277
Nel giudizio di costituzionalità degli artt. 1, commi 833, 835 e 841, e 3 della legge n. 145 del 2018, insieme allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella n. 2, Missione 2, allegato alla stessa, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, in quanto la questione non poteva essere proposta avverso le norme di bilancio. Le norme di bilancio, anche se non sono la sede necessaria per l'attribuzione di risorse alle Regioni e agli enti locali, possono comunque costituire il veicolo per un contributo ad hoc . ( Precedente citato: sentenza n. 84 del 2018 ).
Massima n. 43278
E' dichiarata manifestamente inammissibile, per carenza di specifiche e puntuali argomentazioni, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Puglia, in riferimento all'art. 117 Cost., degli artt. 1, commi 833, 835 e 841, e 3, della legge 145 del 2018, insieme allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella 2, Missione 2, ad essa allegato, che non prevedono l'assegnazione alle Regioni delle risorse connesse all'esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province attribuite alle Regioni medesime. La censura è priva di autonomia argomentativa rispetto alla dedotta lesione dell'art. 119, primo e quarto comma, Cost.
Massima n. 43279
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Puglia in riferimento all'art. 119, primo e quarto comma, e al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., degli artt. 1, commi 833, 835 e 841, e 3, della legge n. 145 del 2018, insieme allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella 2, Missione 2, ad essa allegato, che non prevedono l'assegnazione alle Regioni delle risorse connesse all'esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province attribuite alle Regioni medesime. Le funzioni trasferite si devono ormai ritenere indifferenziate rispetto alle altre funzioni regionali e devono, dunque, trovare copertura nel complesso del bilancio regionale. Ciò non esclude che possa esservi, e possa assumere rilievo costituzionale, una carenza di disponibilità finanziaria tale da pregiudicare il principio del finanziamento integrale delle funzioni regionali, ma, in tal caso, grava sul ricorrente l'onere di provare l'irreparabile pregiudizio lamentato. Al contrario, nel caso di specie, la questione è stata proposta senza considerazione del complessivo quadro finanziario e della sua adeguatezza. ( Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2019, n. 137 del 2018 e n. 205 del 2016 ). Per costante giurisprudenza costituzionale l'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita agli enti territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa, perché le risorse disponibili possono subire modifiche, a condizione però che eventuali riduzioni non pregiudichino lo svolgimento delle funzioni attribuite agli enti territoriali medesimi. ( Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2019, n. 275 del 2016, n. 10 del 2016 e n. 188 del 2015 ).
Massima n. 43280
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per carenza di specifiche e puntuali argomentazioni, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Puglia in riferimento all'art. 117 Cost., degli artt. 1, commi 833, 835 e 841, e 3, insieme allo stato di previsione del MEF, Tabella n. 2, Missione 2, Programma 2.5., Azione «Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro», allegato alla suddetta legge, che non stabiliscono il trasferimento alle Regioni di tutte le somme inerenti il minor gettito derivante dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) determinatosi per effetto delle misure di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 190 del 2014. La censura in esame è priva di autonomia argomentativa rispetto alla dedotta lesione dell'art. 119, primo e quarto comma, Cost.
Massima n. 43281
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Puglia in riferimento all'art. 119, primo e quarto comma, e al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., degli artt. 1, commi 833, 835 e 841, e 3, della legge n. 145 del 2018, insieme allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella 2, Missione 2, Programma 2.5., Azione reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro, ad essa allegato, che non stabiliscono il trasferimento alle Regioni delle somme inerenti il minor gettito derivante dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), determinatosi per effetto delle misure di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 190 del 2014. Al fine di compensare le minori entrate, l'art. 8, comma 13- duodecies , del d.l. n. 78 del 2015, come conv., ha previsto un apposito contributo, peraltro ritenuto unanimemente adeguato in sede di Conferenza permanente. Né, inoltre, la ricorrente ha dimostrato che la riduzione del gettito sia di entità tale da pregiudicarne lo svolgimento delle funzioni regionali, producendo uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 29 del 2018, n. 140 del 2017 e n. 121 del 2013 ). Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina dell'IRAP rientra nella potestà legislativa esclusiva statale in materia tributaria, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., con la conseguenza che la potestà legislativa attribuita alle Regioni deve essere esercitata nei limiti fissati dal legislatore statale. ( Precedenti citati: sentenze n. 128 del 2019 e n. 177 del 2014 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 833, 835 e 841, e 3, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), insieme allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella 2, Missione 2, Programma 2.5., Azione reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro, ad essa allegato, promosse, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 833, 835 e 841, e 3, della legge n. 145 del 2018, insieme allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella 2, Missione 2, ad essa allegato, promossa, in riferimento all'art. 119, primo e quarto comma, e al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 833, 835 e 841, e 3, della legge n. 145 del 2018, insieme allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella 2, Missione 2, Programma 2.5., Azione reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro, ad essa allegato, promossa, in riferimento all'art. 119, primo e quarto comma, e al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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