Corte costituzionale

Sentenza n. 73/2020

Corte cost., sent. 24 aprile 2020, n. 73

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
73/2020
Data di deposito
24 aprile 2020
Data di decisione
7 aprile 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:73

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 43273

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo , formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. La linea argomentativa del giudice a quo in punto di rilevanza è plausibile, poiché quest'ultimo motiva ampiamente sia sulle ragioni per le quali si giustificherebbe l'applicazione nei confronti degli imputati dell'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., sia sul contestuale riconoscimento in loro favore dell'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen., la cui prevalenza è tuttavia preclusa dalla disposizione censurata. ( Precedenti citati: sentenze n. 250 del 2018 e n. 120 del 2017; ordinanza n. 145 del 2018 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'applicazione della recidiva in tanto si giustifica in quanto il nuovo delitto, commesso da chi sia già stato condannato per precedenti delitti non colposi, sia in concreto espressivo non solo di una maggiore pericolosità criminale, ma anche di un maggior grado di colpevolezza, legato alla maggiore rimproverabilità della decisione di violare la legge penale nonostante l'ammonimento individuale scaturente dalle precedenti condanne; maggiore rimproverabilità che non può essere presunta in via generale sulla base del solo fatto delle precedenti condanne, dovendo - ad esempio - essere esclusa allorché il nuovo delitto sia stato commesso dopo un lungo lasso di tempo dal precedente, o allorché abbia caratteristiche affatto diverse. ( Precedenti citati: sentenze n. 185 del 2015, n. 192 del 2007 ).

Massima n. 43274

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. - l'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente, di cui all'art. 89 cod. pen., sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata, di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. La disposizione censurata dal Tribunale di Reggio Calabria impedisce al giudice di determinare una pena proporzionata rispetto alla concreta gravità oggettiva e soggettiva del reato, e pertanto adeguata al grado di responsabilità "personale" e rimproverabilità del suo autore, non consentendo di tenere adeguatamente conto della minore possibilità di essere motivato dalle norme di divieto da parte di chi risulti affetto da patologie o disturbi della personalità che, seppur non escludendola del tutto, diminuiscano grandemente la sua capacità di intendere e di volere, come invece previsto dalla circostanza attenuante indicata, riconducibile a un connotato di sistema di un diritto penale "costituzionalmente orientato". Ciò non comporta il sacrificio delle esigenze di tutela della collettività contro l'accentuata pericolosità sociale espressa dal recidivo reiterato, poiché il magistrato di sorveglianza ha la possibilità di disporre nei confronti del condannato - una volta che questi abbia scontato la pena - l'applicazione di una misura di sicurezza, subordinata alla valutazione della sua persistente pericolosità sociale. ( Precedenti citati: sentenze n. 205 del 2017, n. 74 del 2016, n. 106 del 2014, n. 105 del 2014, n. 251 del 2012, n. 364 del 1988 e n. 26 del 1979 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze, come disciplinato in via generale dall'art. 69 cod. pen., sono costituzionalmente ammissibili e rientrano nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, risultando sindacabili soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, non potendo però giungere in alcun caso a determinare un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale. ( Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2019, n. 251 del 2012 e n. 68 del 2012 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la pena va intesa come reazione proporzionata dell'ordinamento a un fatto di reato (oggettivamente) offensivo e (soggettivamente) rimproverabile al suo autore. Infatti, sulla base di una lettura congiunta degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato esige in via generale che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo. E il quantum di disvalore soggettivo dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell'autore, rendendolo più o meno rimproverabile. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 236 del 2016 e n. 343 del 1993 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la misura di sicurezza, non avendo alcun connotato "punitivo", non è subordinata alla rimproverabilità soggettiva del suo destinatario, bensì alla sua persistente pericolosità sociale, che peraltro, ai sensi dell'art. 679 cod. proc. pen., deve essere oggetto di vaglio caso per caso da parte del magistrato di sorveglianza una volta che la pena sia stata scontata. Essa dovrebbe auspicabilmente essere conformata in modo da assicurare, assieme, un efficace contenimento della pericolosità sociale del condannato e adeguati trattamenti delle patologie o disturbi di cui è affetto, nonché fattivo sostegno rispetto alla finalità del suo riadattamento alla vita sociale, obiettivo che riflette un principio certamente estensibile, nell'attuale quadro costituzionale, alla generalità delle misure di sicurezza. ( Precedenti citati: sentenze n. 24 del 2020, n. 253 del 2003, n. 1102 del 1988 e n. 249 del 1983 ).

Massima n. 43275

Accolta in parte qua - per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., resta assorbita l'ulteriore questione formulata in riferimento all'art. 32 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze