Corte costituzionale

Sentenza n. 54/2020

Corte cost., sent. 13 marzo 2020, n. 54

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
54/2020
Data di deposito
13 marzo 2020
Data di decisione
12 febbraio 2020
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:54

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 2, legge n. 383 del 18 ottobre 2001

Parametri

Massime

Massima n. 41657

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, della questione di legittimità costituzionale - sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria regionale del Molise - dell'art. 13, comma 2, della legge n. 383 del 2001. Il rimettente ha addotto argomenti sufficienti per illustrare l'irragionevolezza del differente trattamento riservato dalla disposizione censurata agli affini rispetto ai parenti, in considerazione della dedotta omogeneità delle due categorie di familiari, con conseguente asserita lesione del principio di eguaglianza.

Massima n. 41658

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata, in riferimento agli artt. 2, 29 e 31 Cost., dalla Commissione tributaria regionale del Molise - dell'art. 13, comma 2, della legge n. 383 del 2001, nella parte in cui non include gli affini nel novero dei soggetti per i quali è escluso il pagamento dell'imposta sui trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi. La prospettazione del rimettente, generica e meramente assertiva, non consente di comprendere le ragioni per cui l'omissione censurata si porrebbe in contrasto con gli evocati parametri costituzionali, i quali vengono richiamati cumulativamente e genericamente, senza indicare alcuno specifico nesso tra essi e la norma denunciata, omettendo anche di individuare quale precetto costituzionale sarebbe stato in concreto leso. ( Precedente citato: sentenza n. 33 del 2019 ).

Massima n. 41659

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria regionale del Molise - dell'art. 13, comma 2, della legge n. 383 del 2001, nella parte in cui non include gli affini nel novero dei soggetti per i quali è escluso il pagamento dell'imposta sui trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi. La disposizione censurata non supera il confine della non manifesta irragionevolezza, nel cui àmbito soltanto può legittimamente esercitarsi la discrezionalità del legislatore tributario. Il fatto che la norma abbia inteso selezionare i soggetti passivi del prelievo in esame in ragione della prossimità dei vincoli familiari tra il disponente e il beneficiario, individuando il grado e i limiti di tale prossimità e tenendo adeguatamente conto dell'impatto finanziario di tale selezione, esclude l'arbitrarietà della disciplina censurata e la lesione del principio di eguaglianza. Inoltre, le rationes delle normative poste in comparazione risultano eterogenee, sia intrinsecamente, sia in rapporto con la fattispecie del giudizio principale. ( Precedenti citati: sentenze n. 288 del 2019, n. 269 del 2017, n. 236 del 2017, n. 153 del 2017, n. 111 del 2016, n. 203 del 2013 e n. 50 del 2005 ). Gli interventi del legislatore in materia di famiglia risultano modulati in modo differenziato, a seconda dei casi presi in considerazione e dei singoli interessi di volta in volta perseguiti, con conseguente assenza di una nozione predeterminata e generale di famiglia.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 29 e 31 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale del Molise con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, della legge n. 383 del 2001, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria regionale del Molise con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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