Corte costituzionale

Sentenza n. 44/2020

Corte cost., sent. 9 marzo 2020, n. 44

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
44/2020
Data di deposito
9 marzo 2020
Data di decisione
28 gennaio 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:44

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, comma 1, lett. b), legge della Regione Lombardia n. 16 del 8 luglio 2016

Parametri

Massime

Massima n. 43046

Secondo la giurisprudenza costituzionale, è pacifico che una precedente dichiarazione di non fondatezza non è causa di inammissibilità della questione riproposta ma può, eventualmente, condurre a una dichiarazione di manifesta infondatezza. (Nella specie, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, lett. b, della legge reg. Lombardia n. 16 del 2016, non è accolta l'eccezione di inammissibilità motivata dalla precedente dichiarazione di manifesta infondatezza di identica questione pronunciata con l'ordinanza n. 32 del 2008). ( Precedenti citati: sentenze n. 160 del 2019 e n. 99 del 2017 ).

Massima n. 43047

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, lett. b ), della legge reg. Lombardia n. 16 del 2016. Il rimettente dà conto in modo plausibile dell'interesse ad agire della parte nel giudizio principale - promosso anche da due associazioni che hanno proposto l'azione collettiva diretta a far accertare il carattere discriminatorio del regolamento reg. n. 4 del 2017, ex art. 5 del d.lgs. n. 215 del 2003 - e argomenta in modo plausibile che la disposizione censurata contempli il requisito ritenuto costituzionalmente illegittimo e previsto anche nel regolamento regionale impugnato nel giudizio a quo .

Massima n. 43048

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, lett. b ), della legge reg. Lombardia n. 16 del 2016. Non è, infatti, sostenibile che la questione di costituzionalità sia stata posta in via principale nei confronti di una norma regolamentare: seppure il giudizio a quo aveva ad oggetto il regolamento regionale, nel corso di esso il rimettente ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che ne costituisce la base legislativa e che, per tale ragione, in detto giudizio trova applicazione. Il rimettente ha rispettato, dunque, sia il requisito dell'incidentalità, sia il divieto di sottoporre alla Corte costituzionale atti regolamentari.

Massima n. 43049

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, lett. b ), della legge reg. Lombardia n. 16 del 2016. Il rimettente ha argomentato in modo plausibile sulla propria giurisdizione. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la sussistenza della giurisdizione costituisce un presupposto della legittima instaurazione del processo principale, la cui valutazione è rimessa al giudice a quo, rispetto al quale spetta alla Corte costituzionale una verifica esterna e strumentale al riscontro della rilevanza della questione e, dunque, solo una valutazione di non implausibilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 128 del 2019 e n. 52 del 2018 ).

Massima n. 43050

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, lett. b ), della legge reg. Lombardia n. 16 del 2016, avendo il rimettente motivato in modo sufficiente e plausibile sulla legittimazione delle due associazioni attrici nel giudizio a quo (prevista per i casi di discriminazione collettiva dagli artt. 4 e 4-bis del d.lgs. n. 215 del 2003), non contestata, peraltro, dalla Regione in detto giudizio. Né si può affermare che le questioni siano ictu oculi irrilevanti, avendo la Cassazione statuito che nelle discriminazioni collettive in ragione del fattore della nazionalità sussiste la legittimazione ad agire in capo alle associazioni ed agli enti previsti nel citato d.lgs. n. 215 del 2003.

Massima n. 43051

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, primo e secondo comma, Cost., limitatamente alle parole «per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda», l'art. 22, comma 1, lett. b ), della legge reg. Lombardia n. 16 del 2016, che stabilisce che i potenziali beneficiari dell'edilizia residenziale pubblica devono soddisfare il requisito della residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per il predetto periodo. La disposizione censurata non supera la verifica sulla sussistenza e sull'adeguatezza del collegamento tra finalità del servizio sociale da erogare e le caratteristiche soggettive richieste ai suoi potenziali beneficiari, violando i principi di eguaglianza e ragionevolezza e producendo una irragionevole disparità di trattamento a danno di chi, cittadino o straniero, non sia in possesso del requisito ultraquinquennale previsto; essa contrasta, inoltre, con il principio di eguaglianza sostanziale, dal momento che il previsto requisito contraddice la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica, risolvendosi in una soglia rigida che porta a negare l'accesso a quest'ultima a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio del richiedente. Né, infine, il requisito censurato dal Tribunale di Milano è di per sé indice di un'elevata probabilità di permanenza in un determinato ambito territoriale e, in ogni caso, quand'anche il "radicamento" territoriale fosse adeguatamente valutato non potrebbe comunque assumere importanza tale da escludere qualsiasi rilievo del bisogno. La prospettiva della stabilità può, pertanto, rientrare tra gli elementi da valutare in sede di formazione della graduatoria, ma non costituire una condizione di generalizzata esclusione dall'accesso al servizio. Né il requisito alternativo di previa occupazione protratta presenta alcuna ragionevole connessione con la ratio dell'edilizia residenziale pubblica. ( Precedenti citati: sentenze n. 166 del 2018, n. 107 del 2018 e n. 168 del 2014 ). Il diritto all'abitazione rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità, cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione ed è compito dello Stato garantirlo, e, benché non espressamente previsto dalla Costituzione, deve dunque ritenersi incluso nel catalogo dei diritti inviolabili. ( Precedenti citati: sentenze n. 166 del 2018, n. 106 del 2018, n. 38 del 2016, n. 168 del 2014, n. 161 del 2013, n. 61 del 2011, n. 209 del 2009, n. 404 del 1988 e n. 217 del 1988; ordinanza n. 76 del 2010 ). Per la giurisprudenza costituzionale, l'edilizia residenziale pubblica, che rientra nell'ambito dei «servizi sociali», è diretta ad assicurare in concreto il soddisfacimento di un bisogno primario, perché serve a garantire un'abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti. ( Precedenti citati: sentenze n. 168 del 2014 e n. 176 del 2000 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, i criteri adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi sociali devono presentare un collegamento con la funzione del servizio e il giudizio sulla sussistenza e sull'adeguatezza di tale collegamento - fra finalità del servizio da erogare e caratteristiche soggettive richieste ai suoi potenziali beneficiari - è operato dalla Corte costituzionale secondo la struttura tipica del sindacato svolto ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost., che muove dall'identificazione della ratio della norma di riferimento e passa poi alla verifica della coerenza con tale ratio del filtro selettivo introdotto. ( Precedenti citati: sentenze n. 166 del 2018, n. 107 del 2018, n. 168 del 2014, n. 172 del 2013, n. 133 del 2013 e n. 40 del 2011 ).

Massima n. 43052

Accolta parzialmente, per violazione dell'art. 3, primo e secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, lett. b ), della legge reg. Lombardia n. 16 del 2016, restano assorbite le ulteriori questioni di legittimità costituzionale, e, con esse, le relative eccezioni d'inammissibilità, sollevate in riferimento agli artt. 10, terzo comma, e 117, primo comma, Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), limitatamente alle parole «per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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