Corte costituzionale

Sentenza n. 41/2020

Corte cost., sent. 6 marzo 2020, n. 41

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
41/2020
Data di deposito
6 marzo 2020
Data di decisione
30 gennaio 2020
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:41

Norme oggetto del giudizio

  • art. 31, comma 2, decreto legislativo n. 174 del 26 agosto 2016
  • art. 31, comma 3, decreto legislativo n. 174 del 26 agosto 2016

Parametri

Massime

Massima n. 41956

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza e insufficienza della motivazione addotta a sostegno delle censure, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Campania, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 111, primo comma, Cost., del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 31 del d.lgs. n. 174 del 2016, nella parte in cui non consente che il giudice, anche in caso di intervenuto proscioglimento nel merito per mancanza di uno degli elementi indicati dall'art. 31, comma 2, cod. giustizia contabile, possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle tassativamente indicate dall'art. 31, comma 3, cod. giustizia contabile. Il rimettente invoca nei confronti del combinato disposto censurato un'addizione analoga a quella che ha riguardato l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., a seguito della sentenza n. 77 del 2018, lamentando l'impossibilità di compensare le spese nel giudizio di responsabilità contabile ogniqualvolta sia accertata l'insussistenza di uno dei presupposti della stessa, pur in presenza di gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tassativamente indicate dall'art. 31, comma 3, cod. giust. contabile; tuttavia, il rimettente nulla dice circa le ragioni per cui, nel caso di specie, una mera fattispecie di colpa lieve - inidonea a configurare la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a ), del d.l. n. 543 del 1996, conv. con modif., - costituisca ragione grave ed eccezionale tale da giustificare la compensazione suddetta, senza in tal modo illustrare adeguatamente le ragioni per cui l'addizione invocata condurrebbe quantomeno a valutare una pronuncia di compensazione delle spese di lite. In secondo luogo, a differenza del precedente giurisprudenziale invocato, l'intervento auspicato avrebbe un'incidenza ben più profonda e correttiva sul regime delle spese processuali nel giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti, facendo venir meno il divieto di compensazione previsto dall'art. 31, comma 2, cod. giust. contabile in caso di proscioglimento nel merito. Considerata l'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nel dettare norme processuali e, segnatamente, nel regolamentare le spese di lite, tale intervento avrebbe richiesto che il rimettente, rifuggendo da petizioni di principio e dalla traslazione dell'impianto argomentativo relativo alla disciplina del giudizio civile, si fosse confrontato adeguatamente con le specifiche caratteristiche di quello di responsabilità davanti alla Corte dei conti e con gli elementi che ne giustificano il regime delle spese, onde eventualmente far emergere quell'irragionevolezza che costituisce il limite alla discrezionalità legislativa, cosa che, nella fattispecie, non è avvenuto. ( Precedenti citati: sentenza n. 77 del 2018; ordinanza n. 153 del 2016 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 31 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), nella parte in cui non consente «che il giudice, anche in caso di intervenuto proscioglimento nel merito per mancanza di uno degli elementi indicati dall'art. 31, comma 2, c.g.c., possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle tassativamente indicate dall'art. 31, comma 3, c.g.c.», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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