Corte costituzionale
Sentenza n. 275/2020
Corte cost., sent. 21 dicembre 2020, n. 275
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 275/2020
- Data di deposito
- 21 dicembre 2020
- Data di decisione
- 17 novembre 2020
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:275
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 605, legge n. 205 del 27 dicembre 2017
Parametri
Massime
Massima n. 43147
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost. - dell'art. 1, comma 605, della legge n. 205 del 2017, che prevede l'indizione di un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) nel Comparto scuola e, nel consentire la partecipazione anche degli assistenti amministrativi privi del titolo culturale richiesto, ma con un triennio di esperienza nelle mansioni di DSGA negli ultimi otto anni, impone l'obbligo di maturazione di tale requisito alla data di entrata in vigore della legge stessa, anziché a quella di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. La scelta del legislatore non è irragionevole né lesiva dell'uniformità di trattamento tra categorie omogenee di candidati, poiché si giustifica per l'oggettiva diversità che intercorre tra il titolo di studio, inteso quale requisito culturale ordinario di ammissione al concorso, e il periodo di esperienza triennale, individuato in via eccezionale, quale requisito alternativo per delimitare, al momento dell'entrata in vigore della legge, la platea dei candidati. La previsione censurata, inoltre, non contrasta neppure con il principio del buon andamento dell'amministrazione, poiché non determina alcuna irragionevole limitazione della più ampia partecipazione al concorso consentita ai candidati in possesso del requisito generale di ammissione. Secondo la giurisprudenza costituzionale, il principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97, quarto comma, Cost., non è di per sé incompatibile, nella logica dell'agevolazione del buon andamento della pubblica amministrazione, con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, purché l'area delle eccezioni sia delimitata in modo rigoroso e sia subordinata all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione e allo svolgimento di procedure di verifica dell'attività svolta. A maggior ragione, la valorizzazione di esperienze lavorative maturate nel tempo può - nel limite dei principi di ragionevolezza e di salvaguardia del buon andamento dell'amministrazione - incidere anche sulla determinazione dei requisiti di ammissione al concorso, rimessa all'ampia discrezionalità del legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 164 del 2020, n. 113 del 2017, n. 167 del 2013, n. 310 del 2011, n. 189 del 2011, n. 52 del 2011, n. 136 del 2004, n. 99 del 1998, n. 466 del 1997 e n. 51 del 1994 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2020.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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