Corte costituzionale
Sentenza n. 264/2020
Corte cost., sent. 4 dicembre 2020, n. 264
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 264/2020
- Data di deposito
- 4 dicembre 2020
- Data di decisione
- 22 ottobre 2020
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- MORELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:264
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 3, secondo periodo, legge della Regione siciliana n. 13 del 11 giugno 2014
- art. 14, comma 1, lett. a), legge della Regione siciliana n. 8 del 17 maggio 2016
Parametri
Massime
Massima n. 43267
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per genericità delle censure di violazione dell'art. 117 Cost. e per omessa reiterazione delle stesse nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2014, come modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a ), della legge reg. Siciliana n. 8 del 2016. Dal tenore dell'ordinanza di rimessione si evince con sufficiente chiarezza la violazione su cui si incentrano le censure ed è ininfluente che il giudice a quo non menzioni anche nel dispositivo l'art. 117 Cost. e che non individui in termini circostanziati il comma che assume sia violato. Rileva, piuttosto, che la questione, nel contesto della motivazione, risulti chiaramente enunciata e sia corroborata da argomenti idonei a farne cogliere il senso.
Massima n. 43268
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omesso tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2014, come modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a ), della legge reg. Siciliana n. 8 del 2016. La disposizione censurata presenta un dettato letterale univoco, che non si presta ad una interpretazione costituzionalmente orientata.
Massima n. 43269
Sono dichiarate inammissibili - per carente ricostruzione del quadro normativo di riferimento - le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 117, secondo comma, lett. l ), Cost. - dell'art. 13, comma 3, secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2014, come modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a ), della legge reg. Siciliana n. 8 del 2016, secondo cui il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e dei titolari di contratti di lavoro degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione o da essa partecipati, o che svolgono l'attività esclusivamente con affidamenti diretti della Regione, nonché degli enti che ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio regionale, non può superare l'importo di 100.000 euro annui lordi. Il rimettente trascura di ricostruire in maniera adeguata la normativa statale che regola il limite alle retribuzioni nel settore pubblico - che si atteggia come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - e di valutarne l'incidenza sull'ordinamento delle Regioni, sulle quali grava un obbligo di adeguamento. Il giudice a quo , inoltre, omette di vagliare l'eventuale rilevanza dell'art. 13, comma 3- bis , della legge reg. Siciliana n. 13 del 2014 - che impone di rinegoziare i contratti con una retribuzione superiore al limite di legge e, nel caso di mancato accordo, di provvedere ad una «risoluzione unilaterale» - cosicché tale lacuna si riverbera anche sull'adeguatezza della descrizione della fattispecie concreta e della motivazione in punto di rilevanza. Il rimettente, infine, basa su un'erronea premessa argomentativa - che si riflette sulla motivazione in punto di non manifesta infondatezza - le censure che vertono sulla mancata previsione di un limite temporale delle misure di contenimento della spesa, poiché, pur menzionando l'art. 1, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 28 del 2016, non ne approfondisce tutte le implicazioni e ipotizza - nonostante il chiaro tenore testuale della disciplina - che la limitazione delle retribuzioni sia circoscritta nel tempo solo per i dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti del settore sanitario. Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'imposizione di un limite alle retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, proprio perché finalizzata a contenere e a razionalizzare la spesa, si atteggia come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e presuppone misure uniformi sull'intero territorio nazionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 124 del 2017 e n. 153 del 2015 ) .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, secondo periodo, della legge della Regione Siciliana 11 giugno 2014, n. 13, recante «Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie», come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera a), della legge della Regione Siciliana 17 maggio 2016, n. 8 (Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2020.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2020.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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