Corte costituzionale

Sentenza n. 257/2020

Corte cost., sent. 1° dicembre 2020, n. 257

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
257/2020
Data di deposito
1° dicembre 2020
Data di decisione
4 novembre 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
MORELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:257

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Molise n. 16 del 9 dicembre 2019
  • art. 3, comma 4, legge della Regione Molise n. 16 del 9 dicembre 2019
  • art. 6, legge della Regione Molise n. 16 del 9 dicembre 2019
  • art. 15, legge della Regione Molise n. 16 del 9 dicembre 2019
  • art. 16, legge della Regione Molise n. 16 del 9 dicembre 2019
  • art. 18, legge della Regione Molise n. 16 del 9 dicembre 2019
  • art. 20, legge della Regione Molise n. 16 del 9 dicembre 2019
  • art. 22, legge della Regione Molise n. 16 del 9 dicembre 2019
  • art. 23, legge della Regione Molise n. 16 del 9 dicembre 2019
  • art. 26, legge della Regione Molise n. 16 del 9 dicembre 2019

Parametri

Massime

Massima n. 43013

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lett. l ), Cost., gli artt. 1, 3, comma 4, 6, 15, 16, 18, 20, 22, 23 e 26 della legge reg. Molise n. 16 del 2019, che istituiscono una "Struttura multifunzionale di orientamento", di supporto ai servizi regionali per il lavoro e l'orientamento permanente, prevedendo l'impiego del personale iscritto all'albo regionale degli operatori della formazione professionale, in posizione di distacco presso la pubblica amministrazione. La disposizione impugnata dal Governo, nel creare un'apposita struttura presso cui sono distaccati lavoratori in via tendenzialmente permanente, viola la competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile, in relazione all'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, perché non si limita a richiamare l'istituto del distacco di cui all'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, ma lo disciplina in maniera peculiare e divergente dalla fattispecie legale. Peraltro, la disciplina statale del pubblico impiego prevede l'utilizzazione di forme flessibili di lavoro mutuate dal diritto privato solo per specifiche esigenze temporanee di carattere eccezionale. Pertanto, la norma impugnata, comportando una tendenziale "internalizzazione" di personale privato nell'organico regionale, viola altresì il principio di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro. ( Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2017, n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269 del 2014, n. 211 del 2014 e n. 17 del 2014 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3, comma 4, 6, 15, 16, 18, 20, 22, 23 e 26 della legge della Regione Molise 9 dicembre 2019, n. 16 (Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale e funzionamento del sistema regionale dei servizi per il lavoro).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2020.

F.to:

Mario Rosario MORELLI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'1 dicembre 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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