Corte costituzionale
Sentenza n. 257/2020
Corte cost., sent. 1° dicembre 2020, n. 257
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 257/2020
- Data di deposito
- 1° dicembre 2020
- Data di decisione
- 4 novembre 2020
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- MORELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:257
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Molise n. 16 del 9 dicembre 2019
- art. 3, comma 4, legge della Regione Molise n. 16 del 9 dicembre 2019
- art. 6, legge della Regione Molise n. 16 del 9 dicembre 2019
- art. 15, legge della Regione Molise n. 16 del 9 dicembre 2019
- art. 16, legge della Regione Molise n. 16 del 9 dicembre 2019
- art. 18, legge della Regione Molise n. 16 del 9 dicembre 2019
- art. 20, legge della Regione Molise n. 16 del 9 dicembre 2019
- art. 22, legge della Regione Molise n. 16 del 9 dicembre 2019
- art. 23, legge della Regione Molise n. 16 del 9 dicembre 2019
- art. 26, legge della Regione Molise n. 16 del 9 dicembre 2019
Parametri
Massime
Massima n. 43013
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lett. l ), Cost., gli artt. 1, 3, comma 4, 6, 15, 16, 18, 20, 22, 23 e 26 della legge reg. Molise n. 16 del 2019, che istituiscono una "Struttura multifunzionale di orientamento", di supporto ai servizi regionali per il lavoro e l'orientamento permanente, prevedendo l'impiego del personale iscritto all'albo regionale degli operatori della formazione professionale, in posizione di distacco presso la pubblica amministrazione. La disposizione impugnata dal Governo, nel creare un'apposita struttura presso cui sono distaccati lavoratori in via tendenzialmente permanente, viola la competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile, in relazione all'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, perché non si limita a richiamare l'istituto del distacco di cui all'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, ma lo disciplina in maniera peculiare e divergente dalla fattispecie legale. Peraltro, la disciplina statale del pubblico impiego prevede l'utilizzazione di forme flessibili di lavoro mutuate dal diritto privato solo per specifiche esigenze temporanee di carattere eccezionale. Pertanto, la norma impugnata, comportando una tendenziale "internalizzazione" di personale privato nell'organico regionale, viola altresì il principio di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro. ( Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2017, n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269 del 2014, n. 211 del 2014 e n. 17 del 2014 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3, comma 4, 6, 15, 16, 18, 20, 22, 23 e 26 della legge della Regione Molise 9 dicembre 2019, n. 16 (Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale e funzionamento del sistema regionale dei servizi per il lavoro).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2020.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'1 dicembre 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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