Corte costituzionale

Sentenza n. 240/2020

Corte cost., sent. 17 novembre 2020, n. 240

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
240/2020
Data di deposito
17 novembre 2020
Data di decisione
22 ottobre 2020
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
MORELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:240

Parametri

Massime

Massima n. 43210

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per aberratio ictus , nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dal Governo avverso la deliberazione del Consiglio regionale della Regione Lazio n. 5 del 2019, avente ad oggetto il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR). Si può, infatti, escludere sia che il ricorrente volesse impugnare singole previsioni del piano, sia che le censure prospettate non si riferiscano all'intero PTPR. Né, inoltre, ai fini della decisione hanno rilievo giuridico gli effetti derivanti da un eventuale accoglimento del conflitto, da cui la Regione resistente deduce la necessità per la Corte di adottare le misure processuali più opportune per scongiurarne le conseguenze, giacché, nel caso di specie, è la legge a stabilire quale sia il regime del territorio fintanto che il piano non sia stato approvato.

Massima n. 43211

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso - per errata indicazione dei parametri costituzionali ritenuti violati - nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dal Governo avverso la deliberazione del Consiglio regionale della Regione Lazio n. 5 del 2019, avente ad oggetto il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR). Nella trama argomentativa del ricorso ben si può cogliere, infatti, la prospettazione di tre motivi di censura autonomi, tutti avvinti da una ratio unitaria, mentre l'affermato obbligo di ricorrere a procedure di leale collaborazione deriva dalla circostanza che si è in presenza di un complesso quadro di competenze amministrative (oltre che legislative) statali e regionali, le quali devono perciò essere esercitate armonicamente. Secondo la Corte costituzionale, nella materia della tutela del paesaggio la necessità di assicurare il pieno coinvolgimento degli organi statali deriva dalla commistione di competenze diverse di cui sono titolari lo Stato e le Regioni e dall'esistenza di un interesse unitario alla tutela dello stesso. ( Precedenti citati: sentenze n. 86 del 2019, n. 178 del 2018, n. 68 del 2018 e n. 66 del 2018 ).

Massima n. 43212

È dichiarato che non spettava alla Regione Lazio e, per essa, al Consiglio regionale, approvare la deliberazione n. 5 del 2019 (Piano territoriale paesistico regionale - PTPR), senza il previo coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT) ed è annullata, per l'effetto, la suddetta deliberazione, nonché la nota della Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio 20 febbraio 2020, attuativa della stessa. La Regione Lazio ha posto in essere una condotta che viola i canoni della leale collaborazione, poiché l'approvazione e la pubblicazione della deliberazione annullata ha determinato - mediante l'affermazione unilaterale della volontà di una parte - una soluzione di continuità nell'iter collaborativo avviato tra lo Stato e la Regione, nella misura in cui questa ha approvato un piano non concordato, destinato a produrre i suoi effetti nelle more dell'approvazione di quello oggetto di accordo con il MiBACT. Nelle stesse intenzioni del Consiglio regionale il PTPR - pur essendo, al contempo, finalizzato anche al diverso obiettivo della verifica e dell'adeguamento dei Piani territoriali paesistici (PTP) vigenti, che non richiedono il coinvolgimento ministeriale - costituisce, infatti, un nuovo piano: ne deriva che, in ragione del significativo quid novi del suo contenuto, il procedimento di approvazione non poteva svolgersi, ai sensi dell'art. 143 cod. paesaggio, senza il coinvolgimento del Ministero.

Massima n. 43216

Lo spirito che deve informare il procedimento di adozione e di approvazione dei piani paesaggistici è improntato al principio di leale collaborazione, caratterizzato dalla sua elasticità e adattabilità che se, da un lato, lo rendono particolarmente idoneo a regolare in modo dinamico i rapporti in questione, attenuando i dualismi ed evitando eccessivi irrigidimenti, dall'altro lato richiedono continue precisazioni e concretizzazioni. Lo schema delle reiterate trattative, più volte richiamato nella giurisprudenza costituzionale per alludere al corretto funzionamento dei meccanismi di leale collaborazione, esprime al meglio la necessità di un confronto costante, paritario e leale tra le parti, che deve caratterizzare ogni fase del procedimento e non seguire la sua conclusione. Pertanto, seppure l'obbligo di pianificazione congiunta investa i beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lett. b ), c ) e d ), del d.lgs. n. 42 del 2004, non è ammissibile la generale esclusione o la previsione di una mera partecipazione degli organi ministeriali in procedimenti che richiedono la cooperazione congiunta: in tali ipotesi la tutela paesaggistica verrebbe degradata da valore unitario prevalente e a concertazione rigorosamente necessaria, in mera esigenza urbanistica. ( Precedenti citati: sentenze n. 66 del 2018, n. 64 del 2015, n. 197 del 2014 e n. 31 del 2006 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina statale volta a proteggere l'ambiente e il paesaggio viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza; essa richiede una strategia istituzionale ad ampio raggio, che si esplica in un'attività pianificatoria estesa sull'intero territorio nazionale affidata congiuntamente allo Stato e alle Regioni. È in questa prospettiva che il codice dei beni culturali e del paesaggio pone un obbligo di elaborazione congiunta del piano paesaggistico, principio inderogabile della legislazione statale, a sua volta riflesso della necessaria impronta unitaria della pianificazione paesaggistica che mira a garantire, attraverso la partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti in materia, l'effettiva ed uniforme tutela dell'ambiente. ( Precedenti citati: sentenze n. 86 del 2019, n. 178 del 2018, n. 68 del 2018, n. 66 del 2018, n. 210 del 2016, n. 189 del 2016, n. 64 del 2015, n. 197 del 2014 e n. 211 del 2013 ). La pianificazione paesaggistica è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale, in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale: il paesaggio va rispettato come valore primario, attraverso un indirizzo unitario che superi la pluralità degli interventi delle amministrazioni locali. ( Precedenti citati: sentenze n. 86 del 2019, n. 68 del 2018, n. 66 del 2018, n. 64 del 2015, n. 197 del 2014 e n. 182 del 2006 ).

Massima n. 43217

Accolto, per violazione del principio di leale collaborazione, il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti promosso dal Governo avverso la deliberazione del Consiglio regionale della Regione Lazio n. 5 del 2019, avente ad oggetto il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), sono assorbite le restanti censure riferite agli artt. 9, 117, secondo comma, lett. s ), e 118 Cost., la domanda di istruttoria, formulata in udienza, volta ad accertare il livello di tutela paesaggistica assicurato dalle singole norme del PTPR, nonché l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava alla Regione Lazio e, per essa, al Consiglio regionale approvare la deliberazione 2 agosto 2019, n. 5 (Piano territoriale paesistico regionale - PTPR), e annulla, per l'effetto, la suddetta deliberazione e la nota della Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio del 20 febbraio 2020, prot. 0153503.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2020.

F.to:

Mario Rosario MORELLI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 17 novembre 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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