Corte costituzionale
Sentenza n. 239/2020
Corte cost., sent. 17 novembre 2020, n. 239
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 239/2020
- Data di deposito
- 17 novembre 2020
- Data di decisione
- 22 ottobre 2020
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- MORELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:239
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, legge della Regione Puglia n. 45 del 23 dicembre 2008
- art. 6, comma 5, legge della Regione Puglia n. 26 del 9 agosto 2006
- art. 24, legge della Regione Puglia n. 10 del 16 aprile 2007
- art. 17, comma 1, legge della Regione Puglia n. 45 del 23 dicembre 2008
- art. 3, legge della Regione Puglia n. 27 del 27 novembre 2009
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. o), Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 81, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 42685
Sono rilevanti le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge reg. Puglia n. 45 del 2008 e dell'art. 6, comma 5, della legge reg. Puglia n. 26 del 2006, come sostituito dall'art. 24 della legge reg. Puglia n. 10 del 2007. Con una motivazione che supera il vaglio di non implausibilità, il rimettente ha dimostrato che le disposizioni censurate devono trovare applicazione nel giudizio principale e rappresentano il parametro unico di giudizio. Le molteplici censure sono anche avvalorate da un'argomentazione adeguata, che consente di coglierne appieno i termini, e che ne permette lo scrutinio nel merito.
Massima n. 42686
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. o ), Cost., l'art. 17 della legge reg. Puglia n. 45 del 2008 e l'art. 6, comma 5, della legge reg. Puglia n. 26 del 2006, come sostituito dall'art. 24 della legge reg. Puglia n. 10 del 2007, nella parte in cui dispongono che il servizio prestato in regime convenzionale, prima dell'immissione in ruolo, dal personale dipendente inquadrato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge n. 45 del 1999 (impiegato nei servizi per le tossicodipendenze), sia coperto da contribuzione INPDAP, alla stessa stregua del personale dipendente. Nell'assimilare, sul versante contributivo, il servizio prestato in regime di convenzione al lavoro svolto alle dipendenze dell'amministrazione, le disposizioni censurate dal Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro - di cui la prima interpreta in modo autentico la seconda - investono un aspetto tutt'altro che marginale del rapporto previdenziale, che non spetta al legislatore regionale disciplinare, neppure al fine di riprodurre le corrispondenti disposizioni della legge dello Stato. ( Precedente citato: sentenza n. 38 del 2018 ). La competenza legislativa esclusiva nella materia della previdenza sociale è attribuita allo Stato allo scopo di garantire una uniforme e perciò più efficace tutela dei diritti fondamentali connessi allo stato di bisogno (art. 38, secondo comma, Cost.), in un ambito che vede il primario impegno degli organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato (art. 38, quarto comma, Cost.). In tale materia è precluso un intervento del legislatore regionale, che interferisca con gli aspetti qualificanti delle tutele e della disciplina pubblicistica che le appresta.
Massima n. 42687
Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. o ), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge reg. Puglia n. 45 del 2008, e dell'art. 6, comma 5, della legge reg. Puglia 9 agosto 2006, n. 26, come sostituito dall'art. 24 della legge reg. Puglia n. 10 del 2007, restano assorbite le ulteriori censure formulate dal rimettente in riferimento agli artt. artt. 3, 81 e 117, secondo comma, lett. l ), Cost.
Massima n. 42688
È dichiarato in parte qua e in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge reg. Puglia n. 27 del 2009, n. 27, nella parte in cui, ai fini previdenziali, estende agli specialisti ambulatoriali di cui alla legge n. 449 del 1997, inquadrati secondo i criteri stabiliti dal d.P.C.m. 8 marzo 2001, le disposizioni dell'art. 6, comma 5, della legge reg. Puglia n. 26 del 2006, «come sostituito dall'articolo 24 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10, e dall'articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria)». La disposizione in esame applica anche agli specialisti ambulatoriali le disposizioni previdenziali dichiarate costituzionalmente illegittime, che dispongono che il servizio prestato in regime convenzionale, prima dell'immissione in ruolo, dal personale dipendente inquadrato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge n. 45 del 1999 sia coperto da contribuzione INPDAP, alla stessa stregua del personale dipendente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria) e dell'art. 6, comma 5, della legge della Regione Puglia 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), come sostituito dall'art. 24 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), nella parte in cui dispongono che il servizio prestato in regime convenzionale, prima dell'immissione in ruolo, dal personale dipendente inquadrato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze), sia coperto da contribuzione INPDAP, alla stessa stregua del personale dipendente;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche), nella parte in cui, ai fini previdenziali, estende agli specialisti ambulatoriali di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), inquadrati secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, le disposizioni dell'art. 6, comma 5, della legge reg. Puglia n. 26 del 2006, «come sostituito dall'articolo 24 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10, e dall'articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria)».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2020.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 17 novembre 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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