Corte costituzionale

Sentenza n. 237/2020

Corte cost., sent. 13 novembre 2020, n. 237

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
237/2020
Data di deposito
13 novembre 2020
Data di decisione
22 ottobre 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
MORELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:237

Norme oggetto del giudizio

  • art. 42, comma 4, sexies, decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011

Parametri

Massime

Massima n. 42817

Sussistono le condizioni di ammissibilità delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 4- sexies , del d.lgs. n. 28 del 2011. In entrambi i giudizi a quibus si fa questione di spettanza, o no - come disciplinata dalla norma censurata -, degli incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, in favore di nuovi impianti (o ricostruiti o potenziati) entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012. Il rimettente ha, poi, plausibilmente escluso la possibilità di una interpretazione adeguatrice. Secondo il più recente orientamento costituzionale in tema di interpretazione adeguatrice, orientata alla conformità a Costituzione (c.d. interpretazione conforme), è sufficiente che il rimettente l'abbia plausibilmente esclusa anche solo perché improbabile o difficile; in tale evenienza la questione deve essere scrutinata nel merito dalla Corte costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 168 del 2020 e n. 42 del 2017 ).

Massima n. 42818

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 4- sexies , del d.lgs. n. 28 del 2011, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità per presupposto interpretativo erroneo del rimettente. L'eccezione, relativa alla asserita impossibilità di assimilare le situazioni poste in comparazione, riguarda un profilo che attiene al merito della censura, avente ad oggetto la violazione del principio di ragionevolezza. ( Precedente citato: sentenza n. 35 del 2017 ).

Massima n. 42819

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 4- sexies , del d.lgs. n. 28 del 2011, non deve essere disposta la restituzione agli atti al rimettente. Benché, successivamente alla promozione da parte del giudice a quo dei giudizi incidentali, il legislatore sia intervenuto, mediante l'art. 56, comma 7, lett. a ), del d.l. n. 76 del 2020, come conv., sul comma 3 dell'art. 42 indicato, cosicché la nuova disposizione potrebbe incidere indirettamente sulla situazione delle stesse imprese ricorrenti nel giudizio principale, la norma censurata continua a prevedere una disciplina di maggiore favore rispetto al risultato che, solo eventualmente, le stesse imprese potrebbero ottenere, su richiesta, dall'applicazione della disciplina sopravvenuta. La restituzione degli atti al rimettente per ius superveniens è giustificata solo quando dal mutamento del quadro normativo di riferimento derivi l'esigenza di una rivalutazione dei presupposti della rilevanza e della non manifesta infondatezza. ( Precedente citato: sentenza n. 125 del 2018 ).

Massima n. 42820

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 42, comma 4- sexies , del d.lgs. n. 28 del 2011, nella parte in cui non prevede la riammissione agli incentivi in favore anche di altri impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui al d.m. 6 luglio 2012, collocati utilmente nella graduatoria relativa ad altro registro informatico, a condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo o concessorio, quale unica causa del diniego di accesso agli incentivi, non abbia effettivamente portato all'impianto alcun vantaggio in relazione alla loro posizione in graduatoria. La norma censurata dal Tar Lazio - chiamato a pronunciarsi sulla mancata riammissione agli incentivi sia di un'impresa idroelettrica, sia di un'impresa eolica iscritta a un registro diverso da quello EOLN-RG2012 - determina un'illegittima disparità di trattamento tra situazioni simili, laddove - sul comune presupposto che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia portato all'impianto alcun vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria - non contempla la "riammissione" agli incentivi per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, diversi da quelli che producono energia eolica, ovvero per impianti eolici iscritti in registri differenti da quello relativo all'anno 2012. In relazione al primo profilo, non si rinvengono differenze significative nella considerazione delle fonti energetiche rinnovabili; è pertanto priva di giustificazione l'esclusione dal trattamento più favorevole per impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili diverse da quelle eoliche. Anche sotto l'altro indicato profilo (quello diacronico) la norma censurata viola il parametro evocato: appare infatti discriminatoria - a fronte delle permanenti difficoltà interpretative su una materia multilivello e in continua evoluzione sul piano normativo, come quella dei titoli concessori abilitativi in materia - la prevista limitazione della "riammissione" agli incentivi, a parità della verificata condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria. ( Precedenti citati: sentenze n. 148 del 2019, n. 177 del 2018, n. 148 del 2019, n. 51 del 2017, n. 275 del 2012 e n. 85 del 2012 ). In presenza di norme generali e di norme derogatorie, in tanto può porsi una questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza, in quanto si assuma che queste ultime, poste in relazione alle prime, siano in contrasto con tale principio, mentre quando si adotti come tertium comparationis la norma derogatrice, la funzione del giudizio di legittimità costituzionale non può essere se non il ripristino della disciplina generale, ingiustificatamente derogata da quella particolare, non già l'estensione ad altri casi di quest'ultima. Il legislatore, una volta riconosciuta l'esigenza di un'eccezione rispetto a una normativa più generale, non potrebbe, in mancanza di un giustificato motivo, esimersi dal realizzarne integralmente la ratio, senza per ciò stesso peccare di irrazionalità. ( Precedenti citati: sentenze n. 208 del 2019, n. 416 del 1996, n. 298 del 1994 e n. 383 del 1992; ordinanze n. 666 del 1988 e n. 582 del 1988 ). Il principio della massima diffusione delle energie rinnovabili comporta un'esigenza di semplificazione dei procedimenti autorizzatori. ( Precedenti citati: sentenze n. 148 del 2019, n. 177 del 2018 e n. 275 del 2012 ).

Massima n. 42821

Accolta in parte qua , in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 4- sexies , del d.lgs. n. 28 del 2011, risultano assorbite le restanti censure, sollevate in riferimento agli artt., 97 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 20 e 21 CDFUE.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 4-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), nella parte in cui non prevede la riammissione agli incentivi in favore anche di altri impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui al medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 (Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici), collocati utilmente nella graduatoria relativa ad altro registro informatico, a condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo o concessorio, quale unica causa del diniego di accesso agli incentivi, non abbia effettivamente portato all'impianto alcun vantaggio in relazione alla loro posizione in graduatoria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2020.

F.to:

Mario Rosario MORELLI, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2020.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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