Corte costituzionale

Sentenza n. 231/2020

Corte cost., sent. 6 novembre 2020, n. 231

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
231/2020
Data di deposito
6 novembre 2020
Data di decisione
22 ottobre 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
MORELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:231

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, legge della Regione siciliana n. 16 del 11 agosto 2017
  • art. 4, comma 2, legge della Regione siciliana n. 16 del 11 agosto 2017

Parametri

Massime

Massima n. 43205

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per non avere il rimettente tentato una interpretazione conforme a Costituzione della norma censurata. Non solo l'eccezione non indica quale possibile interpretazione alternativa il rimettente avrebbe dovuto sperimentare, ma, in ogni caso, la chiarezza del disposto della disposizione censurata non consente di ipotizzare un'interpretazione diversa da quella seguita. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la necessità che il giudice a quo motivi sulla impraticabilità di un'interpretazione adeguatrice viene meno di fronte ad una formulazione letterale inequivocabile della disposizione censurata. ( Precedenti citati: sentenze n. 221 del 2019, n. 174 del 2019 e n. 36 del 2016 ).

Massima n. 43206

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di adeguato supporto motivazionale circa il contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lett. e), 97, commi primo e secondo, e 136 Cost. La motivazione risulta ampia con riferimento all'art. 136 Cost. e più concisa, ma comunque sufficiente, in relazione all'art. 97, commi primo e secondo, Cost.; con riferimento poi all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., la questione risulta chiaramente delineata, operando l'ordinanza un rinvio interno al motivo relativo all'art. 136 Cost. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la motivazione delle censure tramite rinvio "interno" ad altra parte dell'ordinanza di rimessione è ammissibile, purché sia chiara la portata della questione. ( Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2016, n. 68 del 2011 e n. 438 del 2008 ).

Massima n. 43207

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR per la Sicilia in riferimento all'art. 136 Cost., dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, che prevede, rispettivamente, la consegna, entro trenta giorni, da parte dell'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione, degli impianti e delle reti idriche al Comune (o al consorzio dei Comuni interessati) che ne assume la gestione, con oneri a carico della tariffa del servizio idrico integrato (fino all'affidamento al gestore unico d'ambito) e, scaduto detto termine, la nomina di un commissario ad acta per la presa in consegna degli impianti da parte dell'Assessore regionale competente. La disposizione censurata non viola il giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 93 del 2017, in quanto le differenze di contenuto e dell'ambito di applicazione rispetto a quelle dichiarate costituzionalmente illegittime impediscono di ritenere che la prima intenda ripristinare, sia pure indirettamente, gli effetti di queste ultime. Il suo contenuto, infatti, non può essere considerato riproduttivo di quello delle citate disposizioni, perché la sua funzione era quella di fronteggiare la difficile situazione finanziaria dell'EAS. In base all'art. 136 Cost., è preclusa al legislatore la possibilità di mantenere in vita o ripristinare, sia pure indirettamente, gli effetti di una disciplina legislativa che ha formato oggetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale: il giudicato costituzionale è violato non solo quando il legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione di quella già dichiarata illegittima, ma anche quando la nuova disciplina mira a perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti. ( Precedenti citati: sentenze n. 164 del 2020, n. 57 del 2019, n. 101 del 2018, n. 252, n. 250 e n. 5 del 2017 ).

Massima n. 43208

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, che prevede, rispettivamente, la consegna, entro trenta giorni, da parte dell'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione, degli impianti e delle reti idriche al Comune (o al consorzio dei Comuni interessati) che ne assume la gestione, con oneri a carico della tariffa del servizio idrico integrato (SII), fino all'affidamento al gestore unico d'ambito e, scaduto detto termine, la nomina di un commissario ad acta per la presa in consegna degli impianti da parte dell'Assessore regionale competente. La disposizione censurata, imponendo la gestione diretta comunale del SII, sia pure con riferimento solo ad alcuni Comuni (quelli nel cui territorio era ancora operante la gestione EAS) e per un tempo, in teoria, limitato, ma in concreto indeterminato e potenzialmente esteso (fino all'affidamento al gestore unico d'ambito), contrasta con l'art. 147, commi 2, lett. b ), e 2- bis , cod. ambiente, i quali sanciscono il principio di unicità della gestione del SII nell'ambito territoriale ottimale e indicano i casi in cui sono consentite le gestioni comunali autonome, violando in tal modo la competenza statale in materia di tutela della concorrenza. Secondo un costante indirizzo costituzionale, devono essere ricondotte ai titoli di competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e ) e s ), Cost., sia la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, sia le forme di gestione e le modalità di affidamento al soggetto gestore, con la precisazione che le Regioni possono dettare norme che tutelino più intensamente la concorrenza rispetto a quelle poste dallo Stato, spettando a quest'ultimo la disciplina del regime dei servizi pubblici locali, vuoi per i profili che incidono in maniera diretta sul mercato, vuoi per quelli connessi alla gestione unitaria del servizio. ( Precedenti citati: sentenze n 65 del 2019, n. 173 del 2017, n. 93 del 2017, n. 160 del 2016, n.117 del 2015, n. 32 del 2015, n. 228 del 2013, n. 67 del 2013, n. 62 del 2012, n. 187 del 2011, n. 128 del 2011, n. 325 del 2010, n. 142 del 2010, n. 29 del 2010, n. 307 del 2009 e n. 246 del 2009 ). La disciplina diretta al superamento della frammentazione verticale della gestione delle risorse idriche, con l'assegnazione a un'unica Autorità preposta all'ambito delle funzioni di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato (SII), è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, essendo essa diretta ad assicurare la concorrenzialità nel conferimento della gestione e nella disciplina dei requisiti soggettivi del gestore, allo scopo di assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio. ( Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2020, n. 93 del 2017, n. 325 del 2010 e n. 246 del 2009 ).

Massima n. 43209

Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, restano assorbite le ulteriori censure sollevate in riferimento agli artt. 119, commi primo e quarto, e 97, commi primo e secondo, Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I);

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, sollevata, in riferimento all'art. 136 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2020.

F.to:

Mario Rosario MORELLI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 6 novembre 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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