Corte costituzionale

Sentenza n. 218/2020

Corte cost., sent. 20 ottobre 2020, n. 218

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
218/2020
Data di deposito
20 ottobre 2020
Data di decisione
23 settembre 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
MORELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:218

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 43002

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 512 cod. proc. pen. Il rimettente ha adeguatamente descritto la fattispecie oggetto del procedimento a quo e ha adeguatamente, e comunque in modo non implausibile, motivato la rilevanza della questione. Per costante giurisprudenza costituzionale, il giudizio di rilevanza è riservato al rimettente, sì che l'intervento della Corte costituzionale deve limitarsi ad accertare l'esistenza di una motivazione sufficiente, non palesemente erronea o contraddittoria, senza spingersi fino a un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice a quo a determinate conclusioni potendo interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento. Ciò che conta è, pertanto, la valutazione che il rimettente deve effettuare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata. ( Precedenti citati: sentenze n. 122 del 2019 e n. 71 del 2015 ).

Massima n. 43003

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 512 cod. proc. pen., non si può contestare al rimettente di non avere esperito un tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme della norma censurata. Una tale interpretazione, a parere del giudice a quo , è comunque impedita dalla sua formulazione letterale. ( Precedenti citati: sentenze n. 204 del 2016 e n. 95 del 2016 ).

Massima n. 43004

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 512, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, alle condizioni ivi stabilite, sia data lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari (GIP) in sede di interrogatorio di garanzia dall'imputato di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b ), che, avendo ricevuto l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), sia stato citato per essere sentito come testimone (c.d. testimone assistito). Essendo l'art. 512 cod. proc. pen. norma di riferimento e residuale in tema di recupero degli atti a contenuto dichiarativo di cui sia impossibile la ripetizione in dibattimento per circostanze sopravvenute, in conformità ai principi di cui all'art. 111, quinto comma, Cost., è irragionevole che tale disposizione non contempli le citate dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità dell'imputato, rese al giudice nel corso delle indagini preliminari da un soggetto giudicato per reato collegato, il quale abbia poi assunto l'ufficio di testimone. Poiché dall'assunzione della qualità di testimone, all'atto della deposizione dibattimentale, discendono l'attribuzione dei relativi obblighi, nonché le modalità di escussione e i correlati adempimenti formali, si impone, infatti, l'applicabilità allo stesso soggetto del regime di acquisizione delle pregresse dichiarazioni dettato dall'art. 512 cod. proc. pen., ove la sua deposizione in dibattimento sia impedita da una impossibilità sopravvenuta di ripetizione. ( Precedenti citati: sentenza n. 440 del 2000; ordinanza n. 355 del 2003 ). Ai fini della disciplina della lettura delle dichiarazioni predibattimentali, per l'assunzione della qualità di testimone - "puro" o "assistito" che sia - non rileva soltanto l'atto della deposizione dibattimentale, ma già l'attribuzione dei relativi obblighi, che discendono dalla citazione o dalla ammissione del giudice e, prima ancora, dall'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c ), cod. proc. pen., formulato all'imputato di reato connesso o collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b ) prima delle sue dichiarazioni sulla responsabilità di altri. ( Precedente citato, rimeditato: ordinanza n. 112 del 2006, secondo cui la qualifica di "testimone assistito" viene assunta dal dichiarante al momento dell'esame dibattimentale, valendo sino a quel momento, ai fini della eventuale lettura delle dichiarazioni in caso di irripetibilità, la posizione che il dichiarante aveva al momento in cui ha reso le suddette dichiarazioni ).

Massima n. 43005

Accolta parzialmente, per violazione dell'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 512, comma 1, cod. proc. pen., rimane assorbita l'ulteriore censura proposta in riferimento all'art. 111 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 512, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, alle condizioni ivi stabilite, sia data lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari in sede di interrogatorio di garanzia dall'imputato di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), che, avendo ricevuto l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lettera c), sia stato citato per essere sentito come testimone.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2020.

F.to:

Mario Rosario MORELLI, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2020.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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