Corte costituzionale

Sentenza n. 21/2020

Corte cost., sent. 14 febbraio 2020, n. 21

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
21/2020
Data di deposito
14 febbraio 2020
Data di decisione
9 gennaio 2020
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
CAROSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:21

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, lett. t), n. 1), decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017

Parametri

Massime

Massima n. 41450

Sono dichiarate inammissibili, per ambiguità e indeterminatezza del petitum, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Abruzzo in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 Cost. e in relazione all'art. 8, comma 1, lett. a ), della legge n. 124 del 2015 - dell'art. 2, comma 1, lett. t ), n. 1), del d.lgs. n. 95 del 2017, che istituisce il ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato - in sostituzione del precedente ruolo direttivo speciale, mai concretamente attivato - alimentato mediante un unico concorso interno riservato ai sostituti commissari, i cui vincitori sono nominati vice commissari con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso di formazione. Il giudice a quo , come eccepito dal Governo, non delimita con chiarezza il petitum , né nella parte motivazionale dell'atto di rimessione né nel dispositivo, in cui si limita a rimettere alla Corte costituzionale le questioni sollevate "per le determinazioni di competenza". Una mera caducazione della previsione afferente alla decorrenza dell'inquadramento non sarebbe comunque idonea a far conseguire il risultato, auspicato dal rimettente, di ottenere la sostanziale equiordinazione del personale delle forze di polizia perseguito dal legislatore delegante; mentre un intervento manipolativo-additivo di retrodatazione dell'inquadramento alla data in cui i posti banditi erano originariamente disponibili - domandato dai ricorrenti nel giudizio a quo - lungi dal costituire l'unica modalità ipotizzabile per ovviare al pregiudizio patito dal personale interessato dalla norma censurata, costituisce soluzione altamente creativa e non costituzionalmente imposta. ( Precedenti citati: sentenza n. 210 del 2015; ordinanza n. 12 del 2017 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, l'ambiguità e l'indeterminatezza del petitum costituiscono motivo di inammissibilità, così come l'incertezza circa l'intervento richiesto, se meramente ablativo oppure manipolativo-additivo, della normativa censurata. ( Precedente citato: sentenza n. 239 del 2019 ). Il legislatore gode di discrezionalità in ordine all'articolazione delle carriere e dei passaggi di qualifica dei dipendenti pubblici, specie nel transito da un regime all'altro, anche con riguardo alle forze di polizia. ( Precedenti citati: sentenze n. 230 del 2014, n. 442 del 2005, n. 63 del 1998, n. 217 del 1997; ordinanza n. 296 del 2000 ).

Massima n. 41451

Accolta l'eccezione di inammissibilità, per ambiguità e indeterminatezza del petitum , formulata dal Governo nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. t ), n. 1), del d.lgs. n. 95 del 2017, restano assorbite le ulteriori eccezioni d'inammissibilità relative all'omessa riproduzione, nell'ordinanza di rimessione, delle ragioni che hanno condotto al rigetto con sentenza non definitiva di tutte le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate nel giudizio principale, nonché all'irrilevanza delle questioni per omessa impugnazione degli atti di inquadramento del personale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera t), numero 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione e in relazione all'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2020.

F.to:

Aldo CAROSI, Presidente e Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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