Corte costituzionale
Sentenza n. 208/2020
Corte cost., sent. 9 ottobre 2020, n. 208
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 208/2020
- Data di deposito
- 9 ottobre 2020
- Data di decisione
- 8 settembre 2020
- Esito
- Inammissibilità
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- MORELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:208
Norme oggetto del giudizio
- art. 22-bis, decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018
- legge n. 136 del 17 dicembre 2018
- art. 6, legge n. 84 del 28 gennaio 1994
- allegato A, legge n. 84 del 28 gennaio 1994
Parametri
Massime
Massima n. 43020
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Calabria in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e al principio di leale collaborazione - dell'art. 22- bis del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 136 del 2018, che modificando l'art. 6 e l'Allegato A della legge n. 84 del 1992, come novellati dal d.lgs. n. 169 del 2016, ha istituito l'Autorità di sistema portuale dello Stretto, comprensiva, tra gli altri, dei porti di Villa San Giovanni e Reggio Calabria, dapprima compresi nell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto. Il legislatore statale è intervenuto a regolare aspetti riconducibili esclusivamente a proprie potestà legislative, per cui non vengono in gioco profili richiedenti la leale collaborazione, dettando i principi fondamentali della materia dei porti e aeroporti civili, e regolando profili organizzativi fondamentali, quale la determinazione del numero delle Autorità del sistema portuale (AdSP) e la relativa istituzione (e non l'esercizio delle loro funzioni amministrative). Inoltre, deve considerarsi che queste ultime sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale - sebbene taluni aspetti della disciplina possano interferire con competenze regionali, in particolare con riferimento alle funzioni dalle stesse esercitate - per cui gli interventi legislativi di riordino di tali enti risultano espressione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 261 del 2015 e n. 153 del 2011 ). La giurisprudenza costituzionale ha più volte ricondotto ai principi fondamentali della materia di volta in volta interessata le norme concernenti basilari aspetti organizzativi. ( Precedenti citati: sentenze n. 256 del 2012, n. 314 del 2010, n. 207 del 2010, n. 181 del 2006 e n. 270 del 2005 ).
Massima n. 43021
È dichiarata inammissibile, per mancata indicazione, nella delibera autorizzativa, del parametro evocato nel ricorso, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Calabria in riferimento implicito all'art. 77, secondo comma, Cost., per violazione del principio di omogeneità delle disposizioni introdotte in sede di conversione, dell'art. 22- bis del d.l. n. 119 del 2018, come conv. Nella deliberazione a impugnare della Giunta regionale non vi è, infatti, traccia del citato parametro. ( Precedenti citati: sentenze n. 270 del 2017, n. 154 del 2017, n. 239 del 2016, n. 46 del 2015, n. 246 del 2013, n. 220 del 2013, n. 198 del 2012 e n. 7 del 2011 ).
Massima n. 43022
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis del d.l. n. 119 del 2018, come conv., non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di ridondanza delle censure relative all'art. 97 Cost. sulle competenze regionali. Dal complessivo percorso argomentativo del ricorso risultano sufficientemente chiari i motivi per i quali la violazione di detto parametro determinerebbe un pregiudizio per le competenze regionali in materia di porti, nonostante il ricorso non si soffermi in modo dettagliato su tale aspetto.
Massima n. 43023
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Calabria in riferimento all'art. 97 Cost. e al principio di ragionevolezza, dell'art. 22- bis del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 136 del 2018, i cui commi 1 e 2 - modificando l'art. 6 e l'Allegato A della legge n. 84 del 1992, come novellati dal d.lgs. n. 169 del 2016 - hanno istituito l'Autorità di sistema portuale dello Stretto (AdSP), e comprensiva, tra gli altri, dei porti di Villa San Giovanni e Reggio Calabria, dapprima compresi nell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto, e il cui comma 3 - modificando l'art. 4, comma 6, del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. nella legge n. 123 del 2017 - ha stabilito che qualora i porti inclusi nell'area della Zona economica speciale (ZES) rientrino nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale con sede in altra Regione, il presidente del Comitato di indirizzo è individuato nel Presidente dell'Autorità di sistema portuale che ha sede nella Regione in cui è istituita la ZES. Le disposizioni impugnate sono coerenti con la finalità della riforma del 2016, di realizzare una maggiore interazione tra porti, comunque contigui, che presentano un'omogeneità di traffici e servizi. Sebbene la disciplina delle AdSP presenti inevitabili punti di contatto con le norme che regolano la ZES calabrese, generando sovrapposizioni in sede operativa, rimane non dimostrato l'assunto del ricorrente per cui l'unica soluzione costituzionalmente possibile sarebbe la coincidenza tra le circoscrizioni territoriali delle AdSP e della ZES (con identità del Presidente di entrambi gli organi); si finirebbe, in tal modo, per porre uno stringente limite alle possibili modifiche al numero e agli ambiti territoriali delle AdSP, che dovrebbero sempre avvenire sulla base delle ZES già istituite, la cui regolazione finirebbe per condizionare ogni scelta sull'assetto territoriale delle aree portuali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2018, n. 136, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento al principio di omogeneità delle disposizioni legislative introdotte con la legge di conversione del decreto-legge, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 97 Cost. e al principio di ragionevolezza, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 settembre 2020.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 ottobre 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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