Corte costituzionale

Sentenza n. 191/2020

Corte cost., sent. 31 luglio 2020, n. 191

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
191/2020
Data di deposito
31 luglio 2020
Data di decisione
14 luglio 2020
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:191

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 43289

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen, non è accolta l'eccezione di improcedibilità e inammissibilità delle questioni prospettate. Non solo l'eccezione non è sorretta da alcuna motivazione in proposito, ma le questioni appaiono puntualmente motivate sotto il duplice profilo della rilevanza e della non manifesta infondatezza.

Massima n. 43290

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di assise di Torino in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma e 27, secondo comma, Cost., dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 270-bis cod. pen., è sempre applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure meno afflittive. La pratica impossibilità di impedire che la persona sottoposta a misura extramuraria riprenda i contatti con gli altri associati ancora in libertà attraverso l'uso di telefoni e di internet fa sì che la presunzione assoluta censurata (valida anche per i delitti associativi di cui agli artt. 416-bis e 270 cod. pen.) appaia sostenuta da una congrua base empirico-fattuale, sì da sottrarsi al giudizio di irragionevolezza. La compressione, peraltro solo parziale, dei poteri discrezionali del giudice trova infatti giustificazione dai gravissimi rischi che potrebbero derivare dall'eventuale sua sopravvalutazione dell'adeguatezza di una misura non carceraria a contenere il pericolo di commissione di reati. Resta fermo, naturalmente, il dovere del giudice di valutare, nella fase genetica e poi nell'intero arco della vicenda cautelare, l'effettiva sussistenza e permanenza delle esigenze cautelari, e di disporre la revoca della misura in essere ogniqualvolta risulti che nel caso concreto tali esigenze non sussistano o siano cessate. ( Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2011, n. 110 del 2012, n. 265 del 2010, n. 48 del 2015, n. 57 del 2013, n. 1 del 1980 e n. 64 del 1970; ordinanze n. 136 del 2017 e n. 450 del 1995 ). Sebbene l'art. 270- bis cod. pen. non fornisca alcuna descrizione del modus operandi dell'associazione criminosa ivi disciplinata, né contempli alcun requisito oggettivo in grado di orientare la discrezionalità dell'interprete, in base a una interpretazione costituzionalmente orientata della fattispecie - che ne escluda ogni possibile utilizzo quale strumento di repressione del semplice dissenso o di mere ideologie eversive -, la partecipazione a un'associazione terroristica, pur avendo caratteristiche affatto differenti rispetto all'associazione di tipo mafioso (non essendo necessariamente caratterizzata da rigide gerarchie, da precise regole di ingresso nel sodalizio, né dal controllo sul territorio), non si esaurisce nel compimento di azioni concrete, ma presuppone l'adesione a un'ideologia che teorizza l'uso della violenza in una scala dimensionale tale da poter cagionare un grave danno a intere collettività, e che normalmente perdura anche durante le indagini e il processo, e comunque non viene meno per il solo fatto dell'ingresso in carcere del soggetto. I principi indicati dagli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen. in materia di scelta delle misure cautelari - che operano non solo nella fase genetica della misura, ma anche durante l'intera sua esecuzione - riflettono il rango assegnato, nel nostro ordinamento, al diritto alla libertà personale, definito "inviolabile" dall'art. 13, primo comma, Cost. Essi corrispondono, altresì, all'interpretazione dell'art. 5 della CEDU fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, e si compendiano, in definitiva, nel principio del minor sacrificio della libertà personale, il cui rispetto è necessario anche a garantire la compatibilità con la presunzione di innocenza di cui all'art. 27, secondo comma, Cost. della compressione della libertà personale dell'indagato e dell'imputato sino alla condanna definitiva. ( Precedente citato: sentenza n. 299 del 2005 ). Le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, pur se in astratto non incompatibili con i principi costituzionali in materia di misure cautelari e di tutela della libertà personale della persona indiziata di reato - per cui non è consentito al giudice comune di estendere direttamente ad altre fattispecie di reato la ratio decidendi di sentenze di illegittimità costituzionale riferite a singole e ben determinate fattispecie -, violano il principio di eguaglianza se sono arbitrarie e irrazionali, e cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit. In tali casi, a determinare il vulnus al principio di eguaglianza - e conseguentemente alle ragioni di tutela del diritto alla libertà personale e della presunzione di innocenza - è il carattere assoluto della presunzione di adeguatezza, che implica una indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del "minimo sacrificio necessario" della libertà personale dell'interessato. ( Precedenti citati: sentenze n. 48 del 2015, n. 232 del 2013, n. 213 del 2013, n. 57 del 2013, n. 110 del 2012, n. 331 del 2011, n. 231 del 2011, n. 164 del 2011, n. 265 del 2010, n. 139 del 2010 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma e 27, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di assise di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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