Corte costituzionale

Sentenza n. 169/2020

Corte cost., sent. 28 luglio 2020, n. 169

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
169/2020
Data di deposito
28 luglio 2020
Data di decisione
23 giugno 2020
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:169

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, legge n. 124 del 7 agosto 2015
  • art. 3, decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016

Parametri

Massime

Massima n. 43251

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per asserito carattere ipotetico della rilevanza - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 della legge 124 del 2015 e 3 del d.lgs. n. 219 del 2016. In merito alla asserita trasmissione del vizio di legittimità dalla legge di delega al decreto delegato indicati, l'assunto dei rimettenti non è implausibile, ben potendo configurarsi una illegittimità derivata del decreto delegato che trova nella legge delega, fonte interposta ai sensi dell'art. 76 Cost., la misura della propria legittimità.

Massima n. 43252

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di applicabilità ai giudizi principali - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge di delega n. 124 del 2015. Ai fini della rilevanza, deve ritenersi sufficiente l'influenza dell'indicata legge delega, quale presupposto normativo, sull'art. 3 del d.lgs. n. 219 del 2016, norma da applicarsi ai giudizi a quibus. Ove, infatti, fosse accertato il vizio procedimentale asserito dai rimettenti, esso potrebbe riverberarsi sul decreto legislativo, così travolgendo lo stesso d.m. impugnato nei giudizi principali.

Massima n. 43253

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di rilevanza - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 della legge n. 124 del 2015 e 3 del d.lgs. n. 219 del 2016. Le ordinanze di rimessione si soffermano adeguatamente sulla sentenza n. 261 del 2017, ritenendo non sufficiente quanto in essa indicato al fine di escludere la rilevanza delle questioni sollevate. ( Precedente citato: sentenza n. 261 del 2017 ).

Massima n. 43254

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tar Lazio, sez. terza, in riferimento agli artt. 5, 117 e 120 Cost., degli artt. 10 della n. 124 del 2015 e 3 del d.lgs. n. 219 del 2016, che hanno richiesto un parere, da parte degli enti regionali, nella fase di approvazione del decreto legislativo concernente la riforma delle camere di commercio. Sebbene la legge delega sia intervenuta in ambiti che vedono intrecciarsi competenze statali e regionali, non può sostenersi che il procedimento innescato dalla stessa sia stato condotto senza rispettare i canoni della leale collaborazione; l'adeguatezza del coinvolgimento regionale, lungi dall'imporre un rigido automatismo, abbraccia infatti necessariamente un orizzonte ampio, offerto dall'intero procedimento innescato dal legislatore delegante, da valutarsi alla luce dei meccanismi di raccordo complessivamente predisposti dallo Stato. Nel caso in esame, particolarmente rilevante è stata l'attivazione delle procedure per addivenire a un'intesa sul d.m. di attuazione, sulla scorta di quanto richiesto dalla sentenza n. 261 del 201, non rilevando a tal proposito, la mancata intesa sul testo del d.m. Non può essere, inoltre, sottovalutato che l'eventuale dichiarazione di illegittimità derivata dell'art. 3 del d.lgs. n. 216 del 2019, porterebbe a sindacare la medesima disposizione normativa due volte per violazione del medesimo principio: "a valle" perché non ha previsto, nell'attuazione tramite d.m., un adeguato coinvolgimento delle autonomie regionali, e "a monte" perché non concertata con le Regioni prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo. ( Precedenti citati: sentenze n. 225 del 2019, n. 261 del 2017 e n. 251 del 2016 ). Le camere di commercio presentano una natura anfibia, per un verso organi di rappresentanza delle categorie mercantili, per un altro strumenti per il perseguimento di politiche pubbliche. Le funzioni esercitate dal sistema camerale esigono, dunque, una disciplina omogenea in ambito nazionale, posto che le camere di commercio costituiscono i terminali di un sistema unico di dimensioni nazionali che giustifica l'intervento dello Stato; d'altro canto, poiché la disciplina del sistema camerale si colloca al crocevia di distinti livelli di governo, richiedendo, dunque, un adeguato coinvolgimento delle autonomie regionali, ciò implica che la disciplina statale sia posta nel rispetto del principio di leale collaborazione, indispensabile a guidare i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie, rendendosi necessario un coinvolgimento regionale che non può arrestarsi al mero parere espresso in Conferenza Stato-Regioni, ma deve essere identificato nell'intesa, contraddistinta da una procedura che consenta lo svolgimento di genuine trattative e garantisca un reale coinvolgimento regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 72 del 2019, n. 56 del 2019, n. 71 del 2018, n. 261 del 2017 e n. 1 del 2016 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, pur non imponendosi, di norma, il principio di leale collaborazione al procedimento legislativo, l'intesa fra Stato e Regioni si impone quale cardine della leale collaborazione anche quando l'attuazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale è rimessa a decreti legislativi delegati nell'evenienza di uno stretto intreccio fra materie e competenze; tali decreti, sottoposti a limiti temporali e qualitativi, finiscono, infatti, con l'essere attratti nelle procedure di leale collaborazione, in vista del pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze. Nel seguire le cadenze temporali entro cui esercita la delega, il Governo può fare ricorso a tutti gli strumenti che reputa, di volta in volta, idonei al raggiungimento dell'obiettivo finale, che consiste nel vagliare la coerenza dell'intero procedimento di attuazione della delega, senza sottrarlo alla collaborazione con le Regioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2018, n. 237 del 2017, n. 192 del 2017, n. 251 del 2016; con riferimento alla decretazione di urgenza, sentenze n. 194 del 2019, n. 137 del 2018 e n. 17 del 2018 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, l'intesa non pone un obbligo di risultati ma solo di mezzi: se, da un lato, il superamento del dissenso deve essere reso possibile, anche col prevalere della volontà di uno dei soggetti coinvolti, per evitare che l'inerzia di una delle parti determini un blocco procedimentale, impedendo ogni deliberazione, dall'altro, il principio di leale collaborazione non consente che l'assunzione unilaterale dell'atto da parte dell'autorità centrale sia mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa entro un determinato periodo di tempo o dell'urgenza del provvedere. Il principio di leale collaborazione esige che le procedure volte a raggiungere l'intesa siano configurate in modo tale da consentire l'adeguato sviluppo delle trattative al fine di superare le divergenze. ( Precedenti citati: sentenze n. 161 del 2019, n. 261 del 2017, n. 142 del 2016, n. 1 del 2016, n. 88 del 2014, n. 239 del 2013, n. 179 del 2012 e n. 165 del 2011 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), sollevate, in riferimento agli artt. 5, 117 e 120 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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