Corte costituzionale

Sentenza n. 166/2020

Corte cost., sent. 27 luglio 2020, n. 166

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
166/2020
Data di deposito
27 luglio 2020
Data di decisione
9 luglio 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:166

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, legge della Regione Puglia n. 67 del 28 dicembre 2018
  • art. 61, legge della Regione Puglia n. 67 del 28 dicembre 2018
  • art. 66, legge della Regione Puglia n. 67 del 28 dicembre 2018
  • art. 86, legge della Regione Puglia n. 67 del 28 dicembre 2018
  • art. 93, legge della Regione Puglia n. 67 del 28 dicembre 2018
  • art. 72, legge della Regione Puglia n. 67 del 28 dicembre 2018

Parametri

Massime

Massima n. 42365

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, comma secondo, lett. s ), Cost. - dell'art. 15 della legge reg. Puglia n. 67 del 2018. In mancanza di costituzione in giudizio della controparte, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. ( Precedenti citati: ordinanze n. 202 del 2019, n. 55 del 2018, n. 27 del 2016, n. 199 del 2015 e n. 134 del 2015 ).

Massima n. 42366

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 61 della legge reg. Puglia n. 67 del 2018, che stabilisce che nell'ambito del Fondo sanitario regionale, con l'adozione del Documento di indirizzo economico-funzionale è destinata una dotazione finanziaria di euro 400 mila per assicurare il rimborso delle spese delle associazioni di volontariato impegnate nei centri di orientamento oncologico (COrO) della Rete oncologica regionale. La disposizione impugnata non viene a determinare un livello ulteriore di assistenza rispetto a quelli definiti dal d.P.C.m. 12 gennaio 2017, in contrasto con gli obiettivi di risanamento del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione. L'art. 31 del menzionato d.P.C.m. prevede, per le persone nella fase terminale della vita, un complesso integrato di prestazioni da svolgersi nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria territoriale e a tale ambito di assistenza vanno ricondotte anche le attività svolte dalle associazioni di volontariato impegnate nei centri di orientamento oncologico della rete oncologica della Regione Puglia, in considerazione sia degli scopi delle attività svolte, sia dell'integrazione delle associazioni nell'apparato organizzativo dell'assistenza territoriale. ( Precedenti citati: sentenze n. 91 del 2012, n. 163 del 2011, n. 123 del 2011, n. 141 del 2010 e n. 100 del 2010 ).

Massima n. 42367

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 66 della legge reg. Puglia n. 67 del 2018, che, nel bilancio regionale autonomo, assegna una dotazione finanziaria per la realizzazione e/o ristrutturazione da parte dei Comuni di canili sanitari, pari a euro 500 mila per l'esercizio finanziario 2019. La disposizione impugnata dal Governo, stabilendo l'assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi per garantire un livello di assistenza supplementare, in contrasto con gli obiettivi di risanamento del piano di rientro, viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica. Tale misura non può, infatti, essere ricondotta ai livelli essenziali di assistenza stabiliti dal d.P.C.m. 12 gennaio 2017, che si limita a prevedere la sterilizzazione dei cani randagi e delle colonie feline. Né, d'altra parte, la disposizione impugnata potrebbe dirsi connotata da una diversa finalità, meramente socio-assistenziale, ciò emergendo dal contenuto della norma e dall'imputazione stessa della spesa ad una missione del bilancio regionale relativa alla tutela della salute. ( Precedente citato: sentenza n. 94 del 2019 ).

Massima n. 42368

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 86, della legge reg. Puglia n. 67 del 2018, che stabilisce che, al fine di potenziare l'assistenza psicologica, la Giunta regionale destina nel Documento di indirizzo economico-funzionale la somma di un milione di euro nell'ambito dell'utilizzo del Fondo sanitario regionale. La disposizione impugnata non viene a determinare un livello ulteriore di assistenza rispetto a quelli definiti dal d.P.C.m. 12 gennaio 2017, in contrasto con gli obiettivi di risanamento del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione, in quanto le prestazioni di assistenza psicologica risultano riconducibili ai livelli essenziali di assistenza definiti dal menzionato d.P.C.m. D'altronde, la disposizione impugnata si limita a stabilire la finalità di fronteggiare l'aumento della prevalenza dell'incidenza di patologie, disturbi e disagi psicosociali, rimettendo alla Giunta regionale l'atto di destinazione della somma.

Massima n. 42369

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 93 della legge reg. Puglia n. 67 del 2018, che, nel bilancio regionale autonomo, assegna una dotazione finanziaria per la realizzazione, da parte dei Comuni, di campagne di sterilizzazione di cani patronali, pari a euro 100 mila per l'esercizio finanziario 2019. La disposizione impugnata dal Governo, stabilendo l'assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi per garantire un livello di assistenza supplementare, in contrasto con gli obiettivi di risanamento del piano di rientro, viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica. Tale misura non può essere ricondotta ai livelli essenziali di assistenza stabiliti dal d.P.C.m. 12 gennaio 2017, che, infatti, si limita a prevedere soltanto la sterilizzazione dei cani randagi e delle colonie feline.

Massima n. 42370

Non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 della legge reg. Puglia n. 67 del 2018, impugnato dal Governo in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lett. g ), Cost. La norma regionale impugnata, sebbene sostituita dall'art. 10 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, è rimasta in vigore per un arco temporale piuttosto ampio, dal 31 dicembre 2018 al 30 novembre 2019, in relazione al quale non sono disponibili informazioni circa l'effettiva applicazione avuta dalla norma stessa. Per costante giurisprudenza costituzionale, la materia del contendere cessa solo se lo ius superveniens ha carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e se le disposizioni censurate non hanno avuto medio tempore applicazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 140 del 2018, n. 68 del 2018, n. 44 del 2018 e n. 38 del 2018 ).

Massima n. 42371

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 72 della legge reg. Puglia n. 67 del 2018, nel testo precedente le modifiche apportate dall'art. 10 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019. La norma regionale impugnata dal Governo dispone l'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria della Regione di alcune categorie di medici specialisti, di veterinari e di personale laureato dirigente in regime di convenzione, considerati sulla base della semplice domanda e a prescindere da una valutazione di professionalità, in palese contrasto con quanto disposto dall'art. 15, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, il quale prevede, in tema di disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie, che alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del d.P.R. n. 484 del 1997. Inoltre, il mancato ricorso alla selezione concorsuale non trova alcuna ragione giustificatrice nel caso in esame, né con riferimento alle necessità funzionali dell'amministrazione, né con riguardo a peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico. Per costante giurisprudenza costituzionale, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle e, comunque, sempre che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico, subordinatamente all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione e allo svolgimento di procedure di verifica dell'attività svolta dal dirigente. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2018, n. 110 del 2017, n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 189 del 2011, n. 108 del 2011, n. 52 del 2011, n. 225 del 2010, n. 195 del 2010, n. 293 del 2009 e n. 363 del 2006 ).

Massima n. 42372

Accolta in parte qua - per violazione dell'art. 97 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 della legge reg. Puglia n. 67 del 2018, restano assorbite le ulteriori questioni sollevate in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. g ), Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2018, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 72 della legge reg. Puglia n. 67 del 2018 nel testo precedente le modifiche apportate dall'art. 10 della legge della Regione Puglia 30 novembre 2019, n. 52 recante «Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021»;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 93 della legge reg. Puglia n. 67 del 2018;

4) dichiara estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge reg. Puglia n. 67 del 2018, promossa, in riferimento agli artt. 9 e 117, comma secondo, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 della legge reg. Puglia n. 67 del 2018, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 86 della legge reg. Puglia n. 67 del 2018, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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